F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0133/CFA pubblicata il 24 Giugno 2024 (motivazioni) – Presidente federale/Sig. Giulio Di Viesti

Decisione/0133/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0137/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0137/CFA/2023-2024, proposto dal Presidente federale in data 20.05.2024,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo - Delegazione distrettuale Vasto n. 33 del 21.03.2024;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.06.2024, il Pres. Manfredo Atzeni; nessuno è comparso per il reclamante e per il Sig. Giulio Di Viesti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso della gara “Liscia Calcio 2019 - Furci” del 17.03.2024 il calciatore Giulio Di Viesti veniva espulso per bestemmie.

Lo stesso reagiva alla decisione arbitrale prima strappando il fischietto all’arbitro e poi prendendo la rincorsa e colpendolo con uno schiaffo.

A causa dell’accaduto l’arbitro sospendeva la gara e si recava al pronto soccorso, dove gli veniva riscontato “trauma a emivolto sinistro (schiaffo a mano aperta)” con l’assegnazione di cinque giorni di cura.

Con la decisione in epigrafe il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo - Delegazione distrettuale Vasto, comminava al signor Giulio Di Viesti la squalifica per due anni, oltre ad assumere altre decisioni a carico della Società di appartenenza che qui non rilevano in quanto non contestate.

Con il reclamo in epigrafe il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio contesta la suddetta decisione, assumendo che per i fatti per i quali è causa l’art. 35, comma 4, del Codice di giustizia sportiva prevede la sanzione minima della squalifica per quattro anni.

Nessuno dei soggetti legittimati a contraddire si è costituito e nessuno è comparso all’udienza di discussione del 17 gennaio 2024 e il reclamo è stato assunto in decisione dal Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato.

I fatti sono pacifici e la condotta del signor Giulio Di Viesti, descritta in narrativa, deve senza dubbio essere qualificata violenta, per cui ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 35 del Codice di giustizia sportiva.

La questione da risolvere consiste nello stabilire se la condotta del signor Giulio Di Viesti ricada nell’ambito di applicazione del secondo o del quarto comma del richiamato art. 35 del Codice di giustizia sportiva.

Il Giudice sportivo territoriale ha ritenuto applicabile il secondo comma, ritenendo che la mancanza di lesioni comporti l’inapplicabilità del successivo quarto comma.

Il Presidente federale sostiene invece che la presenza di percosse renda applicabile il quarto comma.

La tesi del reclamante è stata già fatta propria da queste Sezioni Unite con la decisione 11/CFA/2023-2024.

In quella sede è stato rilevato che “la locuzione “lesione personale” contenuta nel comma 4 dell’art. 35 non deve essere intesa secondo le categorie del diritto penale – che distingue, com’è noto, tra il reato di percosse (art. 581 CP) e quello di lesione personale (art. 582 e sgg CP), determinando una “frantumazione analitica della fattispecie”, come è stato criticamente notato, con una distinzione fondata sulla causazione o meno di una malattia. Il Legislatore sportivo ha ritenuto, infatti, di non fare riferimento a tale distinzione. In sostanza allorché, con la disposizione di cui all’art. 35, al comma 4, si è riferito alle “lesioni personali”, ciò ha fatto per richiamare il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta (la lesione personale, appunto) e non certo per rinviare alla nozione di reato prevista dall’art. 582 del Codice penale. L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis assimilabile a quello penale (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020), soprattutto allorché – come nel caso di specie – non viene in rilievo solo la tutela dell’integrità fisica dell’arbitro ma soprattutto la dignità del ruolo rivestito, oltre il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche. E – come è noto – tale operazione è consentita dal Codice di giustizia sportiva del CONI, adottato con deliberazione n. 1538 del Consiglio nazionale del 9 novembre 2015 (art. 1, comma 3) secondo cui “Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza”. In altri termini purché vengano rispettati i principi generali dell’ordinamento sportivo dettati dal CONI, ogni federazione gode di piena autonomia nel regolamentare l’attività dei suoi tesserati e nel definire le fattispecie rilevanti sul piano disciplinare (CFA, Sez. IV, n. 5/2022-2023). E pertanto l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale (CFA, SS.UU., n. 47/2015-2016; CFA, Sez. II, n. 51/2018-2019; CFA, SS.UU., n. 83/2018-2019; CFA, SS.UU., n. 120/2018-2019). Del resto, se così non fosse – se cioè ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui al comma 4 occorresse l’insorgere di una malattia in senso penalisticamente inteso - verrebbe inammissibilmente equiparato, quoad poenam, il comportamento di colui che pone in essere una “azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”, senza causazione di alcun danno fisico all’ufficiale di gara, secondo lo schema dell’illecito di “mera condotta” (come nel caso in cui la violenza non si sia tradotta in alcun contatto fisico e sia invece rimasta confinata all’interno di gravi intemperanze verbali) e il comportamento di colui che aggredisce fisicamente il direttore di gara, provocandogli una sensazione dolorosa (pur senza che ne derivi una malattia nel corpo o nella mente).

L’orientamento espresso dal precedente appena citato è, come già sottolineato, condiviso dal Collegio.

Appare solo opportuno rilevare come la fattispecie individuata dal primo, e ripresa dal secondo comma, individui come massima espressione di violenza lo sputo.

Affermando, come ha fatto il Giudice sportivo territoriale, che il quarto comma sia applicabile solo in presenza di una lesione intesa nel senso indicato dalla legislazione penalistica, lascerebbe prive di sanzione numerose e gravi condotte qualora queste, nonostante la palese aggressività e la predisposizione all’offesa, non abbiano provocato, per eventi casuali, lesioni della qualità sopra indicata.

In conclusione, come già anticipato, il reclamo deve essere accolto.

Per l’effetto, la decisione di primo grado deve essere riformata in parte, nei termini precisati in dispositivo, confermandola per la parte non assoggettata a reclamo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma parziale della decisione impugnata, irroga al Sig. Giulio Di Viesti la sanzione della squalifica fino al 21.03.2028.

Conferma per il resto la decisione impugnata.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

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