FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 522/AA del 14/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ALLEGRI TESTA TREGHINI ASD ATLETICO LIVORNO ACADEMY ASD ACADEMY LIVORNO SSDARL OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Edoardo ALLEGRI, Riccardo TESTA, e Marco TREGHINI delle società A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY, A.S.D. ACADEMY LIVORNO SSDARL e OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDOARDO ALLEGRI, componente del consiglio di amministrazione della società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL all’epoca dei fatti, nonché presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Livorno Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. L. T., tesserato per la società A.S.D. Academy Livorno S.S.D., al raggiungimento di un accordo di tesseramento dello stesso con la società A.S.D. Atletico Portuale Livorno; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11 del D. Lgs. 36/2021 così come modificato dal D. lgs. 120/2023, che fa divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2021 - 2022, 2022 - 2023 e 2023 - 2024, ricoperto la carica di presidente della società A.S.D. Atletico Livorno Academy unitamente alla carica di componente del consiglio di amministrazione della società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, l’organizzazione della gara amichevole S.S.D. Academy Livorno Calcio ARL – Atletico Livorno del 11.8.2023 della categoria Giovanissimi, svoltasi in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana;

RICCARDO TESTA, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, l’organizzazione delle seguenti gare amichevoli svoltesi in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana L.N.D.: S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. – Atletico Livorno dell’11.8.2023 della categoria giovanissimi, S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. – Olmoponte del 24.8.2023, S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. - Sporting Cecina 1929 Cat. 2008 del 2.9.2023, S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. - Sporting Cecina 1929 Cat. 2009 dell’1.11.2023;

MARCO TREGHINI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Olmoponte Arezzo S. Firmina all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, l’organizzazione della gara amichevole S.S.D. Academy Livorno Calcio ARL – Olmoponte svoltasi in data 24.8.2023 in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana;

A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Edoardo Allegri; A.S.D. ACADEMY LIVORNO S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Riccardo Testa ed il sig. Edoardo Allegri; OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Marco Treghini;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Edoardo ALLEGRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY, Riccardo TESTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO S.S.D. A.R.L. e Marco TREGHINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Edoardo ALLEGRI, di 1 (uno) mese di inibizione e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per il Sig. Riccardo TESTA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco TREGHINI, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY LIVORNO S.S.D. A.R.L., di 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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