FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 523/AA del 14/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BELLO TINELLI IGUERA USD CARRARA 90 USD CASELETTE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 759 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfredo BELLO, Danilo TINELLI e Davide IGUERA, e delle società USD CARRARA 90 e USD CASELETTE, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALFREDO BELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso, nella sua qualità di presidente della società organizzatrice, consentito e comunque non impedito che in data 4.2.2024 si svolgesse il torneo “Carrara90” per la categoria esordienti Under 12, presso l’impianto sportivo sito in Torino al corso Appio Claudio n. 192/A, in assenza di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Danilo Tinelli, nonchè per avere consentito allo stesso di organizzare e realizzare in data 4.2.2024 il torneo “Carrara90” per la categoria esordienti Under 12, presso l’impianto sportivo sito in Torino al corso Appio Claudio n. 192/A, in assenza di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta;
DANILO TINELLI, persona che all’epoca dei fatti svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S.D. Carrara 90, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per avere organizzato il torneo “Carrara90” per la categoria esordienti Under 12, disputato in data 4.2.2024 presso l’impianto sportivo sito in Torino al corso Appio Claudio n. 192/A, in assenza di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta;
DAVIDE IGUERA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Caselette, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in dipendenza della carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Carrara 90” per la categoria Under 12 , tenutosi in data 4.2.2024 in Torino presso l’impianto sportivo sito in Corso Appio Claudio 192/A, al quale hanno partecipato calciatori appartenenti alla categoria Under 12 della società dallo stesso rappresentata; torneo non risultato autorizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta;
USD CARRARA 90, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Alfredo Bello ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Danilo Tinelli ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
USD CASELETTE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato rispettivamente il sig. Davide Iguera;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo BELLO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD CARRARA 90, dal Sig. Davide IGUERA, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD CASELETTE, e dal Sig. Danilo TINELLI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo BELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Danilo TINELLI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Davide IGUERA, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD CARRARA 90, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società USD CASELETTE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.