FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 524/AA del 14/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SACCO VALENZANA MADO SSD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 700 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luca SACCO, e della società VALENZANA MADO SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA SACCO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Valenzana Mado SSD.AR.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 36 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art 76, comma 2, delle N.O.I.F, per avere lo stesso impedito la partecipazione dei sigg.ri Luca Ventre ed Alberto De Simone, calciatori tesserati per la Valenzana Mado SSD. AR.L., al raduno della Rappresentativa Regionale Under 19 previsto in data 28.12.2023, ed in particolare per aver riferito al selezionatore della rappresentativa regionale Under 19 testualmente quanto segue: “non intendo assolutamente far partecipare i due ragazzi al raduno perché la priorità è il campionato e quindi la Valenzana, non la Rappresentativa Piemontese”;

VALENZANA MADO SSD A RL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luca Sacco;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca SACCO e dal Sig. Luigi Abele Belloli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VALENZANA MADO SSD A RL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luca SACCO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società VALENZANA MADO SSD A RL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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