FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 526/AA del 14/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GAETA SANTORO GSD LASCARIS
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 715 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo GAETA e Umberto SANTORO, e della società GSD LASCARIS, avente ad oggetto la seguente condotta:
VINCENZO GAETA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. Lascaris, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla Sezione 1, lett. b) e dall’allegato 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Associazione Calcio Bra A.S.D., consentito e comunque non impedito che la gara amichevole Ass. Calcio Bra – Lascaris del 21 gennaio 2024, disputata da calciatori della categoria Under 13 esordienti 2° anno, regolarmente autorizzata per lo svolgimento con nove calciatori contro nove in tre tempi da venti minuti ciascuno, sia stata invece disputata schierando undici calciatori contro undici in due tempi da trentacinque minuti ciascuno;
UMBERTO SANTORO, all’epoca dei fatti allenatore responsabile esordienti U13 tesserato per la società GSD Lascaris, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla Sezione 1, lett. b) e dall’allegato 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale allenatore responsabile esordienti U13, in occasione della gara amichevole Ass. Calcio Bra - Lascaris del 21 gennaio 2024 disputata da calciatori della categoria Under 13 esordienti 2° anno, regolarmente autorizzata per lo svolgimento con nove calciatori contro nove in tre tempi da venti minuti ciascuno, schierato undici calciatori contro undici e consentito che gli stessi giocassero due tempi da trentacinque minuti ciascuno;
GSD LASCARIS, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Vincenzo Gaeta e Santoro Umberto; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto SANTORO e dal Sig. Vincenzo GAETA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GSD LASCARIS; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Vincenzo GAETA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Umberto SANTORO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società GSD LASCARIS;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.