F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0264/TFN – SD del 27 Giugno 2024 (motivazioni) – Antonio Enrico Ferlito – Reg. Prot. 249/TFN-SD

Decisione/0264/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0249/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 20 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29982/754pf2324/GC/SA/mg del 31 maggio 2024 nei confronti del sig. Antonio Enrico Ferlito, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 31 maggio 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

il sig. Ferlito Antonio Enrico, all’epoca dei fatti arbitro effettivo, inquadrato nell’Organo Tecnico Sezionale, appartenente alla Sezione AIA di Catania, "per la violazione dell’art. 42 commi 1, 2, 3 lett. a) del Regolamento AIA in relazione all’art. 42 comma 4 lett. a) del Regolamento AIA, per avere diretto la gara di Coppa UISP – trofeo delle professioni, organizzata dall’Ente di promozione sportiva Unione Italiana Sport per Tutti, relativa agli Ordini professionali Notai contro Commercialisti, disputata in data 28.10.2023 presso lo stadio Di Guardo di Acicastello, senza la preventiva autorizzazione della FIGC e in assenza di espressa deroga del presidente di sezione".

La fase istruttoria

L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dal Presidente della Sezione AIA di Catania, sig. Antonino Gregorio Maurizio Taranto, alla Procura Federale.

In particolare, con nota dell’1 febbraio 2024, il Presidente della Sezione AIA di Catania segnalava alla Procura che l’arbitro Antonio Enrico Ferlito avrebbe partecipato, nel mese di ottobre 2023, quale direttore di gara, all’incontro di Coppa UISP Notai Commercialisti.

A riprova di quanto segnalato, il sig. Taranto allegava alla nota alcune fotografie che ritraevano l’arbitro Ferlito dirigere la suddetta gara.

La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 22 febbraio 2024, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 754 pf23-24, avente ad oggetto: “Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Catania in ordine alla direzione arbitrale di gare presumibilmente non autorizzate dalla FIGC da parte dell'AE Antonio Enrico Ferlito”.

Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva l’esposto del sig. Taranto e provvedeva all’audizione del Presidente della Sezione AIA di Catania e dell’arbitro Ferlito.

In data 30 aprile 2024, la Procura Federale notificava al sig. Antonio Enrico Ferlito l’avviso di conclusione delle indagini, per poi notificare l’atto di deferimento in data 31 maggio 2024.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 20 giugno 2024.

Il dibattimento

All’udienza del 20 giugno 2024, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale.

Nessuno compariva per il deferito.

La Procura Federale, nel riportarsi ai propri atti, chiedeva irrogarsi la sanzione di mesi 2 di sospensione.

La decisione

1. In via preliminare, avuto riguardo alla posizione del deferito, arbitro effettivo appartenente alla Sezione AIA di Catania, il Collegio, richiamati i propri precedenti in materia, ritiene opportuno osservare come sia noto, per gli operatori di giustizia FIGC, che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confermata in numerose decisioni con più ampie argomentazioni, abbia affermato la propria incompetenza, essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente, trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato.

È altresì noto che la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-24 successivamente confermata in molteplici decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale, argomentando sulla loro incondivisibilità in fondamentale ragione della prevalenza, ratione temporis, della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all’approvazione del CGS.

Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza. Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell’AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale …”. Quindi, l’art. 62 del Regolamento AIA appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC. Peraltro, come noto, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l’esame. Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell’art. 62 del Regolamento AIA. Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall’ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata (ex plurimis, Decisione n. 196/TFNSD-2023-2024; Decisione n. 206/TFSD2023-2024; Decisione n. 195/TFNSD-2023-2024).

2. Passando, dunque, a considerare il merito del deferimento, all’arbitro Ferlito è contestata la violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3, lett. a) del Regolamento AIA in relazione all’art. 42, comma 4, lett. a) del medesimo Regolamento, per aver diretto una gara che non rientrava nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC.

Tale condotta risulta pacificamente provata.

Agli atti di causa, difatti, non solo vi sono alcune fotografie che ritraggono l’arbitro Ferlito dirigere la gara disputata, nell’ambito del torneo Coppa UISP, tra i Notai e i Commercialisti, ma per di più vi sono le stesse dichiarazioni rilasciate dal sig. Ferlito, il quale ammette di aver diretto la suddetta gara.

L’aver, quindi, arbitrato una gara senza la preventiva autorizzazione della FIGC configura certamente una violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3, lett. a) e comma 4 lett. a) del Regolamento AIA che fa divieto agli arbitri di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC.

Di qui la responsabilità del sig. Ferlito.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene equo applicare una sanzione in misura ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura, tenuto conto della natura della violazione e della circostanza che la stessa è stata ammessa dal sig. Ferlito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Antonio Enrico Ferlito la sanzione di giorni 15 (quindici) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 giugno 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Rinaldi                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 27 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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