F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0265/TFN – SD del 28 Giugno 2024 (motivazioni) – Oberdan Scotti – Reg. Prot. 256/TFN-SD

Decisione/0265/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0256/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30700/980pf2324/GC/GR/ff dell'11 giugno 2024 nei confronti del sig. Oberdan Scotti, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 10 giugno 2024, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig.OBERDAN SCOTTI, iscritto nell’albo dei tecnici, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia

Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto e previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di “post” pubblicati sul proprio profilo del social network “Facebook”, rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti del sig. Gian Romolo Palmieri, direttore responsabile della testata giornalistica on line e web tv “Ortica Social”; nei citati “post”, in particolare, il sig. Oberdan Scotti ha utilizzato le seguenti testuali espressioni:

1.- “Palmieri allora non hai capito che fai letteralmente schifo a tutti ma non ti vergogni a elemosinare le presenze del Ladispoli a quella trasmissione di merda come te” (post del 9 aprile2024 ore 19.01);

2.- “Lunedì si brinda ���������������� ”, con allegata una vignetta riproducente due persone una delle quali afferma “BRINDIAMO A NOI??” ed il sig. Gian Romolo Palmieri che afferma “NO AL MIO RENNINO CHE ANDAVA DI MODA NEL 1980 …” (post del 10 aprile 2024 ore 21.47);

3.- “L’intenditore di calcio che va a gufare per campi ������������ tanta roba ….. ao mi raccomando che lunedì fa la festa siete tutti invitati ������������ bar Delfini Ladispoli”, con allegata una vignetta riproducente un calciatore che afferma “T’E’ PIACIUTO O STACCO DE TESTA PALMIE’ …? ed il sig. Gian Romolo Palmieri che afferma “MANCO PER CAZZO .. QUESTO PROPRIO OGGI DOVEVA FA GOLL” (post dell’11 aprile 2024 ore 13.13);

4.- “Lo jettatore������ trovate le differenze uno è un professionista ….������ ha un consiglio alla carovana di invitati di tutta Italia lunedì alla festa nazionale premunitevi di corno per una qualsiasi disavventura futura �������� �� ….. grande il mitico rennino ���� ”, con allegate due fotografie riproducenti l’immagine di uno iettatore ed il sig. Gian Romolo Palmieri (post dell’11 aprile 2024 ore 16.41);

5.- “Sono mesi che elemosini le presenze di una società che ti schifa …… io non invitato ? �������� nella tue manifestazioni ci possono venire solo le persone come te �������� ha una cosa invece di far chiamare il Mister Marco prova a chiamare tu vediamo quanti invitati ricevi alle tue come chiami trasmissioni ��������Bisognerà chiamare le forze pubbliche lunedi per organizzare la folla che invade il bar Delfini ���������� ”, con allegata un’immagine contenente il seguente testo “ovviamente non siamo simpatici a tutti, il contraddittorio è sempre utile, le offese no, Come quelle che un noto stolto ha ricominciato a pubblicare sui social contro i nostri giornalisti, ottenendo solo il risultato di rimediare la quinta denuncia penale e l’ennesimo esposto alla Procura federale della Lega Dilettanti da cui si è già buscato nove mesi di squalifica proprio per gli insulti e le aggressioni contro Ortica Social. Se ne faccia una ragione, alla nostra festa non è invitato!” (post dell’11 aprile 2024 ore 17.19);

6.- “Tempo fa sulla tua favolosa testata dei GIORNALAI in fallimento ti permisi di offendermi sulla Roma manifestando la tua fede BURINA������ non lo avessi mai fatto mo Lordito ti denuncia se non gli togli il malocchio lo stai mandando allo sprofondo ….. questo è perché porti veramente bene chi nomini lo bruci ����������”, con allegata una vignetta riproducente un uomo che afferma “ORA DOBBIAMO ORGANIZZARE BENE IL PIANO” (post dell’11 aprile 2024 ore 22.10);

7.- “Eccole le comunicazioni di altissima intelligenza del più famoso giornalaro del litorale ……. Offese?????? Ma quali quelle che porti male �������� le Chiami offese �������� dimenticavo hai tuoi invitati spiega che si portassero la bottiglia per brindare che tu gli puoi solo offrire quelle che elemosinerai in regalo al EUROSPIN ������������”, con allegata la riproduzione di un “post” pubblicato sulla pagina denominata “L’Ortica Social” del social network “Facebook” nel quale si afferma: “E’ inutile che scrivi offese, insulti, pubblichi foto e ti mangi il fegato. Alla festa di “Sua Eccellenza il Calcio” tu non sei invitato! Però hai già vinto un altro paio di denunce ….”” (post dell’11 aprile 2024 ore 23.43);

8.- “Te saluta Mancini ���� una piccola osservazione …… ammazza quanto sei brutto tooooo credo che porti male ���� �������� adesso fatti anche la domanda perché anche il Cerveteri non ti fa più interviste, no che continui a pubblicare che è in silenzio stampa …… lo è solo con te ������������”, con allegata una vignetta riproducente il sig. Gian Romolo Palmieri che afferma “PREMIATO DA RIETI E MONTESPACCATO PER ESSERMI PRESENTATO AL TAMAGNINI” (post dell’11 aprile 2024 ore 23.56);

9.- “Il film 1981 …. Il rennino è un modello più aggiornato ….. il suo a sto punto è del 68 �������� Lunedì al bar Delfini ovviamente perché un giornale così importante non ha dimora e se non è ospite (a gratis) la dovrebbe fare sotto la torre Flavia ci sarà ampia esposizione di rennini etruschi ….. non mancate����”, con allegate due fotografie riproducenti la prima il sig. Gian Romolo Palmieri e la seconda l’attore Carlo Verdone, entrambi che indossano una giacca in renna (post del 12 aprile 2024 ore 12.17);

10.- “Ma sto poro disgraziato lo sa cosa gli aspetta ��������”, con allegata una fotografia riproducente un uomo ed il seguente testo: “F.M., caporedattore del giornale Gazzetta Regionale, è l’ospite della centesima puntata del programma Sua Eccellenza il Calcio lunedì 15 aprile” (post del 12 aprile 2024 ore 13.37);

11.- “I titoli dell’illustre giornalino dei famosissimi iettatori �������� fa articoli eccellenti al riguardo della comunità �������� ma sempre male porti�������� parlano i fatti che chi viene alla tua trasmissione piomba nel baratro a quel poro Marco ultimamente gli hai fatto cambiare più squadre di tutta la sua carriera ���������� Vai con la sesta���������� Ma poi da come ti comporti sembra che ti senti preso in causa �������� ma allora è vero����������”, con allegata la riproduzione di un “post” pubblicato sulla pagina denominata “L’Ortica Social” del social network “Facebook” nel quale si afferma: “Quando scopri che accusare qualcuno di portare male è un reato penale punito dalle legge. Come ha stabilito una sentenza della Cassazione secondo cui addossando ad un altro l’etichetta di iettatore si lede la dignità della persona interessata. Il che significa commettere il reato di diffamazione. Complimenti, hai vinto la quinta denuncia penale!” (post del 12 aprile 2024 ore 20.17);

12.- “A Cerveteri le persone serie le interviste le rilasciano ai giornalisti e non ai giornalai, ti è rimasto solo Marco tiettelo stretto che se disgraziatamente ti si allontana ti rimangono i tombini del litorale da intervistare se riescono a parlare������ ������������������ Vai con le denunce ma ricorda che se l’avvocato non lo paghi …..scappa ���������� ”, con allegata una vignetta nel quale è inserito il testo ““… INTANTO NEL RETRO DELLA REDAZIONE DI

“LA GRAMIGNA SOCIAL”” ed un uomo che afferma “…UHM! ….ANCORA UN ATTIMO …” (post del 14 aprile 2024 ore 14.21);

13.- “A Civitavecchia come ti vedono si grattano le palle …. A Cerveteri vomitano ….. il popolo Ladispolano hanno già comprato le corone da appoggiare sulla tua tomba �������� sbrigati ad organizzare l’evento di oggi che è capace che manco ci arrivi �������� Ma come è sta cosa che stai sul cazzo a tutti ���������������������� ������ sarà un semplice caso���������”, con allegata una vignetta riproducente un uomo che afferma: “ORA DOBBIAMO ORGANIZZARE BENE IL PIANO E ……..” (post del 15 aprile 2024 ore 11.12).

La fase istruttoria

In data 16.04.2024 la Procura Federale, a seguito di una nota del 10.04.2024 del Direttore del giornale on line e web tv Ortica

Social, sig. Gian Romolo PALMIERI, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 397pf23-24 avente ad oggetto “Pubblicazione di un post Facebook dal contenuto gravemente antidisciplinare da parte del tecnico Oberdan Scotti - UEFA B cod.

159.533”.

Con la richiamata nota il sig. Gian Romolo PALMIERI rimetteva alla Procura Federale copia di un “ post” pubblicato sul proprio profilo del social network “Facebook” dal sig. “Oberdan SCOTTI, dirigente dell'Academy Ladispoli, già squalificato per ben due volte nei mesi scorsi per lo stesso reato dopo che aveva patteggiato la pena. (proc. n. 1062 pfi 22-23) e comunicato ufficiale 308 della Federazione Italiana Gioco Calcio”.

Con altra nota dell’11.04.2024 il sig. Gian Romolo PALMIERI rimetteva alla Procura Federale, al fine di provocarne l’intervento, copia di un altro “post” pubblicato sul proprio profilo del social network “Facebook” dal sig. Oberdan SCOTTI.

L’attività istruttoria dell’Ufficio inquirente è consistita nell’acquisizione della posizione di tesseramento del sig. SCOTTI e nell’estrazione dal suo profilo “Facebook” di molti altri “post” che vedevano coinvolto il denunciante. All’esito di tale attività la Procura Federale, in data 19.04.2024, notificava all’odierno deferito la comunicazione di conclusione delle indagini contestando allo stesso le violazioni di cui si è detto.

L’avvisato chiedeva di essere audito e in tale sede depositava memoria con la quale spiegava, a sua giustificazione, che le rimostranze nei confronti del sig. PALMIERI, riconosciute come eccessive nei toni, non erano fini a sé stesse ma costituivano vere e proprie contestazioni per quanto precedentemente scritto, a suo discredito, dal giornalista che, peraltro, basava le sue dissertazioni su dati non veritieri.

La Procura Federale, non ritenendo di dover procedere all’archiviazione del procedimento sulla base delle giustificazioni addotte dal sig. SCOTTI, con atto del 10.06.2024, si determinava a deferire quest’ultimo innanzi a questo Tribunale ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 27.06.2024. Il deferito non presentava difese ma rappresentava la sua volontà di partecipare al dibattimento.

L’udienza del 27.06.2024

All’udienza del 27.06.2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2023 del Presidente del Tribunale, erano presenti il rappresentante della Procura Federale Avv. Massimo Adamo e il sig. Oberdan SCOTTI personalmente.

Il Presidente dava la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione al Sig. Oberdan SCOTTI della sanzione di mesi sei di squalifica.

Prendeva poi la parola il sig. SCOTTI il quale ribadiva quanto già in precedenza sostenuto con la memoria depositata innanzi alla Procura Federale circa l’atteggiamento provocatorio tenuto, nei suoi confronti, dal giornalista Gian Romolo PALMIERI reo, a suo dire, di aver instaurato una guerra nei suoi confronti per avergli, esso stesso, impedito di svolgere servizi per la società Ladispoli. Ammetteva che comunque il suo comportamento non trovava giustificazioni e si impegnava a non pubblicare più “post” del tenore dei precedenti sul proprio profilo “Facebook”.

La decisione

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene sussistere la responsabilità del deferito per avere, questi, per il tramite di alcuni “ post” pubblicati sul proprio profilo del social network “Facebook”, rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti del sig. Gian Romolo Palmieri, direttore responsabile della testata giornalistica on line e web tv “Ortica Social”.

 Rileva, preliminarmente, il Tribunale che è lo stesso sig. Oberdan SCOTTI, non nuovo a certi atteggiamenti tanto da essere già incorso sia in sanzioni concordate con la Procura Federale ai sensi dell’art. 126 del CGS, sia in sanzioni irrogate dalla Giustizia sportiva, ad ammettere con serenità, tanto nella memoria depositata innanzi alla Procura Federale dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini quanto in fase dibattimentale, che il suo è un “comportamento negativo” e che le pretese provocazioni subite dal sig. Palmieri “non giustificano quello che ho fatto”.

Avanti di scrutinare i “post” al fine di valutare quali e quanti il Tribunale riconosce come effettivamente contrari ai principi generali di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4 del CGS richiamati dall’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, occorre osservare che tali principi devono essere osservati dai tesserati anche nei rapporti con soggetti non tesserati allorquando tali rapporti si riferiscono o hanno comunque attinenza all’attività sportiva. È proprio quest’ultimo aspetto che radica la competenza della Giustizia sportiva che, altrimenti, non avrebbe titolo per valutare comportamenti di tesserati aventi carattere strettamente privatistico.

Ritiene, dunque, il Collegio che solo in alcuni dei tredici “post” contestati dalla Procura Federale al deferito possano effettivamente ravvisarsi offese e ingiurie tali da concretizzare la violazione dei principi più volte citati. Appare, quindi, opportuno richiamare il contenuto dei soli post effettivamente ingiuriosi e offensivi.

In tal senso il primo “post” del capo di incolpazione laddove, riferendosi al sig. Palmieri, il deferito lo apostrofa con frasi del tipo “… fai letteralmente schifo a tutti ma non ti vergogni a elemosinare le presenze del Ladispoli a quella trasmissione di merda come te”. Altrettanto dicasi per i “post” nn. 4, 8, 11 e 13 dove il sig. Palmieri viene connotato come “iettatore” e vengono riprodotti emoticon raffiguranti bare ed escrementi (post n. 13).

Limitatamente a questi “post” il Tribunale ravvisa la violazione delle norme contestate dalla Procura Federale nel mentre, negli altri, è dato rinvenire espressioni di sicuro dileggio che tuttavia non possono essere considerate ingiuriose o offensive.

In considerazione del ridotto numero di “post” che questo Collegio ritiene effettivamente sanzionabili e in considerazione del comportamento processuale del deferito che ha ammesso le sue colpe, il Tribunale ritiene di poter contenere la sanzione da irrogarsi nella misura esplicitata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Oberdan Scotti la sanzione di giorni 45 (quarantacinque) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 giugno 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 28 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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