FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 528/AA del 14/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CALLI CARLOTTO Diego VESCIO CARLOTTO Alessandro COTRONE MORABITO ARGIRO’ E Altri SSD ARL AOSTA CALCIO 511

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 701 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Tiago CALLI, Diego CARLOTTO, Davide VESCIO, Alessandro CARLOTTO, Marco COTRONE, Vincenzo MORABITO, Simone ARGIRÒ, Jacopo GROSSO, Andrea ROSSERO, Tommaso GROSSO, e della società S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511, avente ad oggetto la seguente condotta: TIAGO CALLI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver schierato nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 i calciatori Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argiro’, Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso, in occasione delle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18; DIEGO CARLOTTO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto le distinte delle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18, ed in entrambe delle quali erano inseriti i calciatori Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argiro’, Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso schierati nelle fila della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511;

DAVIDE VESCIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

ALESSANDRO CARLOTTO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

MARCO COTRONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

VINCENZO MORABITO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18; SIMONE ARGIRÒ, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle fila della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

JACOPO GROSSO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

ANDREA ROSSERO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18; TOMMASO GROSSO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Tiago Calli, allenatore, Diego Carlotto, dirigente accompagnatore, e Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argirò, Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso, calciatori; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Tiago CALLI, Diego CARLOTTO, Davide VESCIO, Alessandro CARLOTTO, Marco COTRONE, Vincenzo MORABITO, Simone ARGIRÒ, Jacopo GROSSO, Andrea ROSSERO, Tommaso GROSSO, e dal Sig. Leonardo FEA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Tiago CALLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego CARLOTTO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Davide VESCIO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Alessandro CARLOTTO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Marco COTRONE, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Vincenzo MORABITO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Piemonte Regionale) per il Sig. Simone ARGIRÒ, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Regionale Piemonte) per il Sig. Jacopo GROSSO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Andrea ROSSERO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Tommaso GROSSO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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