FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 529/AA del 18/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ARMAROLI MACONE CROCCO ASD LAUNDROMAT GAETA FUTSAL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 728 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario ARMAROLI, Francesco MACONE, e Antonio CROCCO della società A.S.D. LAUNDROMAT GAETA FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO ARMAROLI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laundromat Gaeta Futsal fino alla data del 2.10.2023; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dall’art. 39, lett. Ca), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso affidato, nella stagione sportiva 2023 - 2024 fino al 2.10.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di serie C1 di Calcio a 5, al Sig. Antonio Crocco pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del regolamento del Settore Tecnico;

FRANCESCO MACONE, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laundromat Gaeta Futsal dal 3.10.2023; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dall’art. 39, lett. Ca), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso affidato, dal 3.10.2023 fino ad almeno il giorno 24.2.2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nl campionato di serie C1 di Calcio a 5, al sig. Antonio Crocco pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore, di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ANTONIO CROCCO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Laundromat Gaeta Futsal, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Ca), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2023 – 2024 fino ad almeno il giorno 24.2.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Laundromat Gaeta Futsal militante nel campionato di Serie C1 di Calcio a 5, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. LAUNDROMAT GAETA FUTSAL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Mario Armaroli, Francesco Macone ed Antonio Crocco all’epoca dei fatti descritti per ciascuno di loro nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario ARMAROLI, Francesco MACONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LAUNDROMAT GAETA FUTSAL, e Antonio CROCCO;

 − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco ARMAROLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco MACONE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio CROCCO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LAUNDROMAT GAETA FUTSAL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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