FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 532/AA del 21/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LA ROSA LO MONACO NOVARA FC SPA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 992 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco LA ROSA, Pietro LO MONACO, e della società NOVARA F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO LA ROSA, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore del NOVARA FOOTBALL CLUB S.p.a. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine alla Relazione semestrale al 31/12/2023;

PIETRO LO MONACO, Consigliere di amministrazione e legale rappresentante pro tempore del NOVARA FOOTBALL CLUB S.p.a. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine alla Relazione semestrale al 31/12/2023; NOVARA F.C. S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco LA ROSA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società NOVARA F.C. S.p.A., e Pietro LO MONACO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco LA ROSA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pietro LO MONACO, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società NOVARA F.C. S.p.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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