FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 533/AA del 21/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROSSI LOTTO ASD POLEO ASTE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 722 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro ROSSI, Davide LOTTO, e della società A.S.D. POLEO ASTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO ROSSI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società G.S. Poleo Aste, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 14.1.2024, al termine della gara Montebello Calcio 1911 – Poleo Aste disputata presso l’impianto Comunale “A. Marchetti” di Montebello Vicentino (VI) e valevole per il girone B del Campionato di Promozione, proferito all’indirizzo del calciatore sig. Ahmed Bellakhdim, schierato nelle file della squadra Montebello Calcio 1911 con la maglia numero 6, insulti di natura razziale; la frase è stata proferita dal calciatore sig. Alessandro Rossi mentre si trovava all’interno dello spogliatoio della propria squadra all’indirizzo del calciatore sig. Ahmed Bellakhdim che in tale frangente stava transitando davanti alla porta di accesso alla predetta area;

DAVIDE LOTTO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società G.S. Poleo Aste, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al 49° minuto del secondo tempo della gara Montebello Calcio 1911 – Poleo Aste disputata in data 14.1.2024 presso l’impianto Comunale “A. Marchetti” di Montebello Vicentino (VI) e valevole per il girone B del Campionato di Promozione, proferito all’indirizzo del calciatore sig. Ahmed Bellakhdim, schierato nelle file della squadra Montebello Calcio 1911 con la maglia numero 6, espressioni offensive;

A.S.D. POLEO ASTE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i calciatori Alessandro Rossi e Davide Lotto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo PADOVANI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLEO ASTE, Alessandro ROSSI e Davide LOTTO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Davide LOTTO, di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro ROSSI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLEO ASTE;

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it