F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0003/CFA pubblicata il 9 Luglio 2024 (motivazioni) – PFI/G.S.D. San Desiderio
Decisione/0003/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0142/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Silvia Coppari – Componente
Angelo De Zotti - Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0142/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 06.06.2024;
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Liguria n. 93 del 30.05.2024;
visti il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 01.07.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale e l’Avv. Anna Cerbara per la società G.S.D. San Desiderio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il deferimento all’esito del quale è stata emessa la decisione di cui al presente gravame ha ad oggetto le seguenti testuali incolpazioni: “sig. Simone Omodei, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. San Desiderio: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. San Desiderio, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Francesco Castagneto prendesse parte nelle fila delle squadre schierate dalla società G.S.D. San Desiderio alle gare G.S.D. San Desiderio – PSM Rapallo dell’8.10.2023 e Football Club Bogliasco – San Desiderio del 15.10.2023, entrambe valevoli per il campionato di Promozione senza averne titolo perché tesserato, all’epoca dei fatti, per la società A.S.D. Goliardica Genovese 1967; - sig. Michael Rossano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società G.S.D. San Desiderio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società G.S.D. San Desiderio in occasione delle gare G.S.D. San Desiderio – PSM Rapallo dell’8.10.2023 e Football Club Bogliasco – San Desiderio del 15.10.2023 valevoli per il Campionato di Promozione, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società G.S.D. San Desiderio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Castagneto, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; - la società G.S.D. San Desiderio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Simone Omodei e Michael Rossano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione e al cui interno e nel cui interesse il sig. Francesco Castagneto ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione”.
Le condotte oggetto dei capi di incolpazione appena riportati sono documentalmente provate, sono state accertate anche dal Giudice di prime cure e possono essere sintetizzate nella partecipazione, nelle fila della squadra del G.S.D. San Desiderio, del calciatore sig. Francesco Castagneto a due (2) gare valevoli per il campionato di Promozione, senza averne titolo perché tesserato, all’epoca dei fatti, per la società A.S.D. Goliardica Genovese 1967.
Per tale violazione la Procura federale ha richiesto, nel procedimento di prime cure, l’irrogazione nei confronti della società G.S.D. San Desiderio, della sanzione di euro 400,00 di ammenda e punti due (2) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024 - 2025.
Il Tribunale federale territoriale, tuttavia, con la pronuncia gravata, ha irrogato alla società la sanzione dell’ammenda di euro 200,00 e la penalizzazione di un (1) punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024 - 2025.
La suddetta decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria viene reclamata dalla Procura federale per i seguenti motivi: incongruità della sanzione – violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività della sanzione.
In relazione alla posizione della società si evidenzia che la mancata irrogazione dell’ulteriore punto di penalizzazione richiesto, a fronte della violazione commessa, consistita nell’utilizzo in due gare di un calciatore in posizione irregolare perché tesserato per altra società, viola il principio di afflittività ed effettività che deve sempre caratterizzare la sanzione disciplinare. Il Giudice di prime cure, in particolare, ha ingiustamente inflitto una sanzione inferiore a quella richiesta pur avendo accertando i fatti, e quindi la responsabilità dei deferiti.
Il Tribunale federale territoriale, in particolare, nella motivazione della propria pronuncia ha affermato quanto segue: “Al di là della prova del fatto contestato, occorre comunque rilevare come, a parere di questo Tribunale, le richieste della Procura federale appaiano ultronee rispetto all’evento verificatosi, di talchè si ritiene possa trovare applicazione, al caso di specie, la circostanza attenuante di cui all’art. 13, c. 1, lett. e) che legittima la riduzione delle richieste sanzionatorie nei confronti dei deferiti, tutti.”.
Tale motivazione, si sostiene nel motivo di appello, appare del tutto inconferente rispetto al caso di specie. L’art. 13, comma 1, lett. c), del Codice di giustizia sportiva citato dal Tribunale di prime cure, infatti, stabilisce che: ”La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari”. Nel caso di specie i fatti sono incontestabilmente provati dai documenti acquisiti agli atti del procedimento, con la conseguenza che l’aver ammesso la responsabilità nella memoria difensiva depositata, tra l’altro solo dopo il deferimento e prima dell’udienza dinanzi al Tribunale federale territoriale dopo aver serbato il più assoluto silenzio dopo la notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini, non può certamente essere considerata un’attenuante.
In merito alla quantificazione della sanzione la cui irrogazione è stata richiesta dalla Procura federale, poi, deve evidenziarsi che la stessa non può certo apparire “ultronea”, come erroneamente sostenuto dal giudice di prime cure, in quanto la stessa è stata quantificata sulla scorta del principio sancito da questa Corte federale d’Appello con la decisione n. 0080/CFA/2022-2023 del 16 In data 22 agosto 2022, e con molte altre adottate e tutte richiamate nell’atto di appello.
Con memoria depositata il 27 giugno 2024 l’avvocato della parte resistente ha contestato il motivo di reclamo proposto dalla Procura federale, opponendo che l’accusa sostiene erroneamente che la società G.S.D. San Desiderio “avrebbe ammesso la responsabilità nella memoria difensiva depositata, tra l’altro solo dopo il deferimento e prima dell’udienza dinanzi al Tribunale federale territoriale dopo aver serbato il più assoluto silenzio dopo la notifica della Comunicazione di conclusione delle Indagini” e come tale condotta non possa essere considerata un’attenuante; che infatti tale assunto non corrisponde al vero ed è smentito dalle deduzioni difensive dimesse dalla difesa in occasione del primo grado di giudizio e dai documenti ivi allegati; che infatti è stato dimostrato – e peraltro mai confutato né contestato dalla Procura federale in occasione del primo grado di giudizio - che la difesa della Società G.S.D. San Desiderio ha tentato di contattare telefonicamente la Procura per negoziare un patteggiamento assolutamente consentito dal codice di rito e poi, in data 22.3.2024, a mezzo pec ben prima della notifica dell’atto di deferimento e che tale documento dimostra inconfutabilmente come la società G.S.D. San Desiderio abbia riconosciuto la propria responsabilità prima dell’elevazione del deferimento, integrando quindi la sussistenza dell’attenuante richiamata dal TFT Liguria.
All’udienza del 1° luglio 2024, audite le parti, la causa è stata discussa e posta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella decisione impugnata il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria ha affermato che la responsabilità del mancato tesseramento dei due calciatori ricade sulla società G.S.D. San Desiderio e che pur sussistendo la prova del fatto contestato, le richieste della Procura federale – e in particolare la richiesta penalizzazione di punti 2 (due) appare ultronea rispetto all’evento verificatosi, di talchè, applicando la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), che legittima la riduzione delle richieste sanzionatorie nei confronti dei deferiti, ha ritenuto di ridurre le sanzioni richieste dall’Ufficio della Procura federale, da 2 (due) punti a 1 (uno) punto, riducendo l’ammenda richiesta da euro 400 a euro 200.
2. In merito alla correttezza della sanzione applicata dal Tribunale federale territoriale con la decisione appellata, oggetto del motivo di reclamo il Collegio non può che ribadire che questa Corte federale di appello si è espressa recentemente a Sezioni unite in merito ad una serie di reclami aventi ad oggetto proprio la questione su cui verte il presente procedimento, reclami tutti peraltro riferiti a campionati dilettantistici. Ed infatti, con decisione n. 67/2022-2023, le Sezioni unite hanno affermato che, in presenza di comportamenti spesso reiterati, consistenti nell’aver fatto disputare gare a calciatori non legittimati in quanto non tesserati o squalificati, oltre a prospettarsi la violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che “[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”. La disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano “[i]l tesseramento dei calciatori”. La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative. Sempre ad avviso delle Sezioni unite di questa Corte, inoltre, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate dai Tribunali territoriali debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.
3. Principio del quale le Sezioni semplici di questa Corte hanno fatto poi coerente applicazione (Sez. I, decisioni n. 70, n. 86, n. 96,
n. 106 e n. 107/2022-2023, nonché n. 27/2023-2024; Sez. IV, decisione n. 7/2023-2024).
Sul piano delle sanzioni, per quanto riguarda le società deferite, la giurisprudenza ricordata rammenta che, per consolidato indirizzo del giudice sia endo che eso-federale, nelle vicende in esame la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli e dei requisiti necessari e afferma la regola (salvo determinati correttivi di equità, da applicarsi quando il numero delle gare sia superiore a cinque) che la società che faccia partecipare a una gara un calciatore non legittimato incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di € 100,00, per ciascun incontro. Nel caso di specie, il Tribunale territoriale, infliggendo alla società G.S.D. San Desiderio, accanto alla sanzione pecuniaria, quella della penalizzazione di 1 solo punto in classifica ha violato, con chiara evidenza, il principio sopraenunciato.
4. Quanto all’eccezione difensiva formulata nella memoria prodotta dalla difesa della società G.S.D. San Desiderio, che verte sulla pretesa applicazione, al caso di specie, della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), riconosciuta e applicata dal giudice di prime cure senza peraltro motivarne il presupposto fattuale, salvo considerare “ultronea” la sanzione applicata il Collegio osserva quanto segue.
Il fatto che il giudice di prime cure abbia definito ultronea ossia non idonea ovvero eccessiva la sanzione di due punti richiesta dalla Procura federale è intrinsecamente erroneo perché, come chiarito (sub punto 2), la sanzione di due punti di penalizzazione corrisponde alla corretta applicazione dei criteri sanzionatori indicati nelle decisioni soprariportate e in quanto tale non può essere definita ultronea.
5. Quanto invece alla diversa motivazione della richiesta applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett c), che prevede la riduzione delle richieste sanzionatorie nei confronti dei deferiti – per come enunciata nella memoria della parte resistente - vale a dire che la società avrebbe ammesso la responsabilità nella memoria difensiva depositata, solo dopo il deferimento e prima dell’udienza dinanzi al Tribunale federale territoriale e che in data 22 marzo 2024 avrebbe tentato di contattare la Procura federale per chiedere il patteggiamento delle sanzioni, il Collegio osserva che ambedue i motivi sussunti nella suddetta richiesta sono chiaramente inconferenti e in quanto tali da disattendere.
Il fatto che il difensore della società abbia chiesto, con la mail sopracitata, un contatto con la Procura “ ai fini poter valutare una eventuale patteggiamento” non implica che sia stato chiesto un patteggiamento e comunque, anche se lo fosse, l’ipotesi non rientra nell’art. 13, comma 3, che rinvia al comma 1, punto c) che prevede l’estensione alla società responsabile ai sensi dell’art. 6 nel caso in cui “abbia riparato interamente il danno o si sia adoperata spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione”.
Azione, quest’ultima, attiva e concreta, come delineata dalla norma citata, che nella fattispecie oggetto di causa non si è assolutamente materializzata né prima del deferimento, né nel corso del giudizio di prime cure e neppure in questa ultima fase di giudizio.
6. Per questi motivi il Collegio ritiene che la sanzione, consistente nella penalizzazione per due giornate di gara, richiesta dalla Procura federale, unitamente all’ammenda irrogata nel giudizio di prime cure, sia corretta e che il reclamo della Procura federale deve essere accolto.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società G.S.D. San Desiderio la sanzione di complessivi punti due (2) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza, oltre all’ammenda già irrogata con la pronuncia impugnata.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce