F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0007/CFA pubblicata il 17 Luglio 2024 (motivazioni) – S.S.C. Napoli S.p.A./Lega nazionale professionisti serie A

Decisione/0007/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0143/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Daniele Maffeis - Componente (Relatore)

Diego Sabatino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0143/CFA/2023-2024 proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. in data 14.06.2024 e il reclamo incidentale proposto dalla Lega nazionale professionisti serie A in data 18.06.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-sezione disciplinare, n. 249 dell'7.06.2024;

visto il reclamo con i relativi allegati,

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 10.07.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Daniele Maffeis e uditi l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante, l’Avv. Duccio Maria Traina e l’Avv. Alberto Caretti per la Lega nazionale professionisti serie A.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo in data 14 giugno 2024 la S.S.C. Napoli S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del C.d.A., Cav. Aurelio De Laurentiis, con sede in Napoli (Na), Via del Maio di Porto n. 9, matricola FIGC n. 914368, C.F. e P.IVA 04855461218 ha chiesto, in via principale, di annullare la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 249/TFNSD-2023-2024, annullando le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Lega nazionale professionisti serie A con provvedimenti dell’08 marzo 2024 e del 12 marzo 2024, nonché ogni atto presupposto o conseguente o, in via subordinata, di ridurre le sanzioni pecuniarie disposte dalla Lega nazionale professionisti serie A nella misura ritenuta di giustizia, comunque non superiore ad Euro 30.000,00.

Ha esposto che con due ricorsi in data 4 e 11 aprile 2024, la S.S.C. Napoli S.p.a. aveva impugnato n. 2 provvedimenti, adottati nei propri confronti dall’Amministratore delegato della Lega nazionale professionisti serie A, rispettivamente in data 8 marzo 2024 e 12 marzo 2024, con i quali erano state irrogate altrettante sanzioni, pari ad Euro 130.000,00 ed Euro 100.000,00 per violazioni del Regolamento produzioni audiovisive LNPA.

Era infatti accaduto che la S.S.C. Napoli S.p.a. in occasione delle partite Napoli-Empoli (12a giornata, tenutasi il 12 novembre 2023) e Torino-Napoli (19a giornata, tenutasi il 7 gennaio 2024) e Napoli-Juventus (27a giornata, tenutasi il 3 marzo 2024) si era resa inadempiente, nei confronti della sola emittente televisiva DAZN, all’obbligo di rilasciare interviste post partita assunto nei confronti delle emittenti licenziatarie dei diritti di trasmissione televisiva sia nel “Regolamento produzioni audiovisive” per le stagioni 2021/22, 2022/23, 2023/24 sia nell’invito a presentare offerte in data 4 gennaio 2021. E, dopo la contestazione formulata da DAZN in data 4 marzo 2024, era poi accaduto che in data 8 marzo 2024, di nuovo, l’inadempimento si era ripetuto in occasione della partita Napoli-Torino.

Erano quindi state riportate le circostanze dei primi tre inadempimenti dall’Amministratore delegato al Consiglio di Lega ed erano state comminate due distinte sanzioni, la prima di Euro 130.000,00, per i primi tre inadempimenti, seguita dalla seconda di Euro 100.000,00, per l’ultimo episodio di inadempimento, sempre ai sensi dell’art. 9 del Regolamento produzioni audiovi ive della LNPA a mente del quale “gli Inviti a Offrire, le Offerte al Mercato e il presente Regolamento – in particolare all’art. 7 – indicano gli obblighi e gli impegni in capo alle Società Sportive in materia di Interviste. In particolare, si rammenta l’impegno di ciascuna Società Sportiva di assicurare che i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell’Evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle Interviste - a favore dei Licenziatari dei Pacchetti che detengono tale diritto - secondo le modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della Lega serie A oltre l’impegno ad assicurare la puntualità delle Interviste. In caso di mancato adempimento da parte di una Società Sportiva agli impegni di cui sopra, Lega serie A si riserva il diritto di adottare le seguenti misure sanzionatorie: 1. Dopo due mancate Interviste, anche non consecutive, un richiamo ufficiale; 2. Dalla terza mancata Intervista, anche non consecutiva, sanzione fissa per 10.000; 3. Dalla quarta mancata Intervista, a seguire e anche non consecutiva, una sanzione raddoppiata per ogni successiva ed eventuale mancata Intervista. I competenti organi di Lega serie A valuteranno caso per caso l’applicabilità o meno delle misure sopra menzionate o l’applicabilità di eventuali misure sanzionatorie o compensatorie alternative (a titolo meramente esemplificativo qualora la Società Sportiva, in luogo dei giocatori più rappresentativi e dell’allenatore, abbia assicurato la presenza all’Intervista del Proprietario ,del Presidente, dell’Amministratore Delegato, del Direttore Generale e del Direttore Sportivo della Società Sportiva)”.

Il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, riuniti i due ricorsi, all’esito di un’ordinanza interlocutoria assunta in data 16 maggio 2024, aveva accolto parzialmente le domande della S.S.C. Napoli S.p.a., disponendo la riduzione della sanzione complessiva da Euro 230.000,00 ad Euro 165.000,00.

I motivi di reclamo della S.S.C. Napoli S.p.a. sono quattro.

Con il primo, la S.S.C. Napoli S.p.a. sostiene che l’Amministratore delegato della Lega nazionale professionisti serie A sarebbe privo del potere di comminare le sanzioni di cui all’art. 9 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA, e ciò perché “l’organo competente per l’eventuale irrogazione delle sanzioni per violazioni del Regolamento avrebbe dovuto essere, al più, il Consiglio di Lega – ovvero l’Assemblea, su invito del Consiglio di Lega (…)”.

Con il secondo, la S.S.C. Napoli S.p.a. sostiene che la comunicazione in data 14 novembre 2023, successiva alla partita Napoli – Empoli del 12 novembre 2023, non sarebbe qualificabile come ‘richiamo ufficiale’ previsto dall’art. 9 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA.

Con il terzo, la S.S.C. Napoli S.p.a. allega che le sanzioni riguarderebbero un silenzio-stampa non diverso da altri e sostiene che le comminatorie delle sanzioni sarebbero viziate da eccesso di potere, disparità di trattamento, difetto di ragionevolezza e trasparenza, abuso del diritto, violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Con il quarto, che è proposto in via subordinata al mancato accoglimento di uno dei primi tre, la S.S.C. Napoli S.p.a. chiede un’ulteriore riduzione della sanzione pecuniaria, rispetto a quella già disposta – con la riduzione da Euro 230.000,00 ad Euro 165.000,00 - con la decisione del Tribunale federale nazionale.

2. La Lega nazionale professionisti serie A ha resistito con memoria ai quattro motivi di reclamo ed ha, per parte sua, proposto reclamo incidentale, chiedendo di riformare la sentenza del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare - della FIGC, n. 0249/TFNSD – 2023 – 2024 del 7 giugno 2024 nella parte in cui ha ritenuto di ridurre la sanzione comminata dalla Lega nazionale professionisti A alla S.S.C. Napoli S.p.A. da Euro 230.000,00 ad Euro 165.000,00 e, per l’effetto, di confermare la sanzione comminata con i provvedimenti.

La Lega nazionale professionisti serie A ha illustrato che (i) la prima partita (Napoli-Empoli), è stata valutata per una violazione, non essendoci stata discriminazione, (ii) la seconda partita (Torino-Napoli), anch’essa è stata valutata per una sola violazione, non essendoci stata discriminazione; (iii) queste prime due violazioni non sono state sanzionate ai sensi dell’art. 9 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA, (iv) per la partita Napoli-Juventus, considerata la discriminazione tra DAZN e le altre emittenti, sono state calcolate sette violazioni, di cui la prima pari ad Euro 10.000,00 e le altre 6 pari ad Euro 20.000 ciascuna, per un totale di Euro 130.000. 23 Lo stesso calcolo è poi valso per seconda comminatoria, con 5 violazioni caratterizzate da disparità di trattamento per un totale di Euro 100.000,00.

Secondo la Lega nazionale professionisti serie A, il primo motivo di reclamo è infondato, perché l’Amministratore delegato della Lega nazionale professionisti serie A era munito del potere di comminare le sanzioni di cui all’art. 9 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA perché la mancanza di una previsione che attribuisca all’Assemblea o al Consiglio di Lega la specifica competenza, comporta che essa spetta in via residuale all’Amministratore delegato.

Inoltre, secondo la Lega nazionale professionisti serie A, anche il secondo motivo di reclamo è infondato, perché la comunicazione in data 14 novembre 2023 aveva tempestivamente riguardato più violazioni della partita Napoli-Empoli della giornata n. 12, del 12 novembre 2023 e aveva riportato l’espresso richiamo alle previsioni normative che imponevano alle società calcistiche di erie A il pieno rispetto degli obblighi di intervista.

Quanto al terzo motivo di reclamo, relativo agli asseriti vizi di eccesso di potere, disparità di trattamento, difetto di ragionevolezza e trasparenza, abuso del diritto, violazione dei principi di correttezza e buona fede, la Lega nazionale professionisti serie A ne eccepisce l’infondatezza, chiedendone il rigetto, sia per il difetto dei presupposti giuridici invocati, sia sul presupposto fattuale della peculiarità del caso, caratterizzato dal rifiuto intenzionale di rilasciare le interviste post partita, accompagnato dall’esplicita dichiarazione in tal senso del Presidente in data 8 marzo 2024 (“Non parleremo più con DAZN. Rilasceremo dichiarazioni solamente ai microfoni di Sky e della Rai”).

La Lega nazionale professionisti serie A chiede anche il rigetto del quarto motivo di reclamo, deducendo che la sanzione complessiva comminata sarebbe in realtà inferiore a quella che discenderebbe dall’applicazione dell’art. 9 senza la mitigazione di cui alla nota di calcolo della Lega.

3. Con memoria in data 5 luglio 2024 la S.S.C. Napoli S.p.a. ha invocato, a sostegno dei suoi motivi di reclamo, la riduzione della comminatoria delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 1384 cod. civ., se considerata alla stregua di una pena privata negoziale, sul presupposto che la pena privata negoziale integrerebbe una clausola penale quale quella disciplinata nel titolo II del libro IV del codice civile.

4. In data 10 luglio 2024 si è tenuta l’udienza dinanzi alla Prima sezione.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I fatti storici che integrano gli inadempimenti della S.S.C. Napoli S.p.a. sono pacifici ed è pacifico che si tratta di mancate interviste alla sola DAZN. È altresì incontroverso che si tratta di inadempimenti degli obblighi, che incombono anche sulla S.S.C. Napoli S.p.a. L’obbligo di rilasciare interviste è previsto dall'art. 7.2 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA. È incontestato che in occasione di Napoli-Juventus vi fosse l’intenzione, dichiarata dal Presidente della S.S.C. Napoli S.p.a., di riservare alla sola DAZN il trattamento consistente nel rifiuto di rilasciare le interviste.

Gli obblighi previsti dall’art. 9 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA sono assistiti dalla previsione secondo cui “ 1. Dopo due mancate Interviste, anche non consecutive, un richiamo ufficiale; 2. Dalla terza mancata Intervista, anche non consecutiva, sanzione fissa per 10.000; 3. Dalla quarta mancata Intervista, a seguire e anche non consecutiva, una sanzione raddoppiata per ogni successiva ed eventuale mancata Intervista” e “I competenti organi di Lega serie A valuteranno caso per caso l’applicabilità o meno delle misure sopra menzionate o l’applicabilità di eventuali misure sanzionatorie o compensatorie alternative”.

La previsione della clausola è chiara, e non è in discussione che la clausola medesima sia valida.

Il potere di determinare le sanzioni pecuniarie è stato esercitato dalla Lega nazionale professionisti serie A, in coerenza con l’art. 9, dall’Amministratore delegato, che è l’organo al quale spetta la competenza gestoria residuale, rispetto alle attribuzioni del Consiglio e dell’Assemblea.

La S.S.C. Napoli S.p.a. prospetta che l’art. 9 debba essere interpretato nel senso che la determinazione della sanzione spetti al Consiglio o all’Assemblea, ma si tratta di un’interpretazione dubbia di un testo chiaro.

L’interpretazione è dubbia, perché la S.S.C. Napoli S.p.a. non prospetta un significato univoco, bensì prospetta un significato alternativo (la competenza spetterebbe al Consiglio o all’Assemblea, o all’Amministratore delegato sentito il Consiglio o l’Assemblea).

Il testo della clausola è chiaro, perché l’organo competente è l’organo gestorio, che ha competenza residuale.

L’esercizio di un potere sanzionatorio può ben essere attribuito dagli associati, nella loro piena autonomia contrattuale, a un determinato organo, a cui essi così si sono volontariamente assoggettati (Trib. Milano, 2 agosto 2023, n. 6659). È la prassi abituale la cui legittimità è largamente acquisita - della previsione di una pena privata nelle associazioni e di clausole di sanzione verso alcuni comportamenti degli associati.

Sul primo motivo di reclamo.

Una volta riconosciuto che la clausola, che determina una sanzione pecuniaria, è valida, la circostanza che si tratti di una anzione pecuniaria di fonte convenzionale non esclude che la sua determinazione integri un atto gestorio, di competenza dell’organo munito di competenza residuale, né che l’organo che determina il contenuto della prestazione sia rappresentato da una persona fisica. Il potere residuale dell'Amministratore delegato è previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto della Lega, a differenza delle altre ipotesi in cui lo Statuto attribuisce uno specifico potere a un organo diverso. Perché le parti possono sempre rimettere la determinazione di una prestazione a un terzo, persona fisica e, se possono rimetterla financo al suo mero arbitrio, lo possono di certo al suo potere discrezionale, quando esso, come nel caso di specie, è da esercitarsi entro parametri prefissati, come quelli di cui all’art. 9 (art. 1349 cod. civ.).

Si tratta di un potere sanzionatorio basato sull’accertamento dell’integrazione dei fatti costitutivi di un comportamento qualificabile in termini di violazione dell'ordinamento interno all'ente (che tutti i soci sono chiamati a rispettare in virtù del vincolo associativo liberamente assunto) che fonda l’irrogazione della corrispondente sanzione convenzionale. Nel caso di specie, il potere di comminare sanzioni pecuniarie si giustifica con la circostanza che è la Lega nazionale professionisti serie A a negoziare i diritti per le trasmissioni televisive e così a negoziare le clausole che vincolano le associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., sicché è la Lega nazionale professionisti serie A a dover fare rispettare le regole, come quella relative  al rilascio delle interviste, che garantiscono alla stessa Lega nazionale professionisti serie A, e quindi alle associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., che i partner televisivi tra cui DAZN conservino la fiducia nel rispetto degli impegni, elemento essenziale del valore del prodotto televisivo, messo gravemente in pericolo da condotte di inadempimento doloso degli stessi impegni.

Rappresenta un momento fisiologico del rapporto tra gli organi il fatto che l’Amministratore delegato riferisca al Consiglio, e che la circostanza sia comunicata al destinatario della sanzione, ma non si tratta di un presupposto dell'efficacia degli atti gestori, che come quelli in discussione, rappresentano il frutto dell'esercizio del potere dell'Amministratore delegato.

Sul secondo motivo di reclamo.

La nota del 14 novembre 2023 è a tutti gli effetti il << richiamo ufficiale>>, fatta dopo più di due (esattamente, tre) violazioni relative alla partita Napoli-Empoli del 12 novembre 2023, in perfetta aderenza alla previsione dell'art. 9. In tal senso, è inequivoco il testo della nota: <<(…) Il silenzio stampa messo in atto dalla Vostra società non è previsto né da Invito né tantomeno dal Regolamento Produzioni Audiovisive (il Regolamento) quale facoltà a Vostra disposizione e ha determinato una condotta contraria alle disposizioni dell’Invito a tutela dei diritti concessi a ogni licenziatario, nello specifico, all’articolo 11.3.1 lett. f (in relazione ai criteri minimi per l’effettuazione delle Interviste) e all’articolo 11.4 (diritti accessori). In ragione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo al pieno rispetto delle surrichiamate previsioni, nonché del contenuto del Regolamento che dettaglia ulteriormente l’esercizio dei diritti concessi ai Licenziatari e le relative sanzioni in caso di mancato adempimento>>.

Sul terzo motivo di reclamo.

La sanzione è coerente con i criteri di determinazione dell'art. 9 del Regolamento, che sono quelli convenzionalmente concordati, così com’è concordato che sia discrezionale la comminatoria di una misura pecuniaria o alternativa (<<a titolo meramente esemplificativo qualora la Società Sportiva, in luogo dei giocatori più rappresentativi e dell’allenatore, abbia assicurato la presenza all’Intervista del Proprietario ,del Presidente, dell’Amministratore Delegato, del Direttore Generale e del Direttore Sportivo della Società Sportiva>>).

Non è invece discrezionale la decisione se applicare o meno le sanzioni, perché, ad onta del tenore letterale (<< si riserva il diritto di adottare le seguenti misure sanzionatorie>>), l’applicazione della misura sanzionatoria, ricorrendone i presupposti da valutare testualmente <<caso per caso>>, è dovuta, riservando, a casi uguali, la parità di trattamento.

Sul quarto motivo di reclamo, e sul reclamo incidentale.

Nessun potere di rideterminazione spetta di norma agli organi della giustizia sportiva, sia perché non è previsto da alcuna disposizione, sia perché, anche ad ammettere che il principio generale di proporzionalità e ragionevolezza siano idonei a fondare un simile potere di rideterminazione, sicuramente è da escludere che esso sia configurabile nel caso di specie, in cui le sanzioni pecuniarie sono più che proporzionate e ragionevoli, tenuto conto del valore economico dei diritti televisivi e della rilevanza anche squisitamente patrimoniale di tali diritti televisivi delle squadre di calcio di serie A. Mentre è da escludere che gli organi della giustizia sportiva abbiano un potere di rewriting del contenuto delle prestazioni oggetto di clausole associative, asseritamente riveniente da un principio generale di equità.

L’art. 1384 cod. civ. è un indice di sistema che conferma l'assoluta inconfigurabilità di un potere equitativo di riduzione della prestazione che integra la penale. Difatti il giudice riduce la penale d'ufficio solo quando essa è non soltanto eccessiva (e le sanzioni comminate alla S.S.C. Napoli S.p.a. non sono eccessive, ma coerenti coi criteri convenzionalmente predeterminati), ma manifestamente eccessiva.

Quanto allo scopo che unifica gli inadempimenti della S.S.C. Napoli S.p.a., relativi a Napoli-Juventus, esso è l’oggetto della esplicita dichiarazione del Presidente, di voler consapevolmente escludere DAZN dal novero delle emittenti cui rilasciare interviste. Scrive DAZN che <<durante la conferenza stampa da parte dell’allenatore dell’SSC Napoli è stato impedito a DAZN di effettuare le consuete domande, mentre le interviste con SKY e RAI inixed zone con l’allenatore e un giocatore hanno avuto luogo. Contestualmente il Presidente della SSC Napoli De Laurentis ha dichiarato: “Non parleremo più con DAZN. Rilasceremo dichiarazioni solamente ai microfoni di Sky e della Rai” apoditticamente, senza motivazione alcuna, con l’aggiunta di epiteti irripetibili>>. Si tratta di una consapevole e volontaria discriminazione, che oggettivamente dequalifica le condotte censurate connotandole come inadempimenti dolosi, e il sistema del codice civile è improntato al principio generale secondo cui il carattere consapevole e volontario dell'inadempimento giustifica un aggravamento del quantum della prestazione risarcitoria (cfr. art. 1225 cod. civ., il quale dispone che il contraente che si rende dolosamente inadempiente risarcisce anche il danno imprevedibile).

L’argomento secondo cui si sarebbe trattato di casi di silenzio stampa è, quanto alla partita Napoli-Juventus, infondato in fatto, e, per tutte, errato in diritto.

È infondato in fatto, perché il rifiuto di rilasciare interviste a una specifica emittente, riservando ad essa un trattamento peggiore delle altre emittenti, non può essere qualificato quale silenzio stampa.

È errato in diritto, per tutte le partite, perché l’esistenza dell'impegno convenzionale a rilasciare interviste (e da parte dei soggetti specificatamente previsti: <<i (…) calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni (…), nonché il proprio allenatore, non (…) altri soggetti delle società>>) comporta ormai che il silenzio stampa non è altro che un comune caso di inadempimento di quell’impegno, che non beneficia di alcuna esenzione derivante in ipotesi da abitudini passate.

La stampa è in realtà, qui, non più il giornalista da cui presentarsi spontaneamente anzi che no, ma è il partner contrattuale, titolare del credito a una specifica prestazione volontariamente assunta, come è esattamente rimarcato sin dalla nota del 14 novembre 2023 (<<Il silenzio stampa messo in atto dalla Vostra società non è previsto né da Invito né tantomeno dal Regolamento Produzioni Audiovisive (il Regolamento) quale facoltà a Vostra disposizione e ha determinato una condotta contraria alle disposizioni dell’Invito a tutela dei diritti concessi a ogni licenziatario (…)>>).

Ne discende, con l’infondatezza del quarto motivo di reclamo, la fondatezza del reclamo incidentale, e la conferma della sanzione comminata dalla Lega nazionale professionisti serie A alla società SSC Napoli S.p.A. di complessivi 230.000,00.

P.Q.M.

Respinge il reclamo principale proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A..

Accoglie il reclamo incidentale proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, conferma la sanzione comminata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A alla società SSC Napoli S.p.A. di complessivi 230.000,00 (duecentotrentamila/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Daniele Maffeis                                                      Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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