F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0004/CFA pubblicata il 12 Luglio 2024 (motivazioni) – Hellas Verona F.C. S.p.A./ Udinese calcio S.p.A.

Decisione/0004/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0131/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0132/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Casula – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Antonio Maria Marzocco - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami riuniti numero 0131/CFA/2023-2024, proposto dalla società Hellas Verona FC S.p.A. in data 06.05.2024, e numero 0132/CFA/2023-2024, proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. in data 06.05.2024

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 33 del 29.04.2024;

visti reclami e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del giorno 02.07.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Maria Marzocco e uditi l’Avv. Nicola Lombardi e il Dott. Paolo Lombardi per la società Hellas Verona FC S.p.A., l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini e l’Avv. Rolando Favella per la società Udinese Calcio S.p.A.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con accordo del 17 settembre 2020 la Udinese calcio S.p.A. (società cedente) e la Hellas Verona FC S.p.A. (società cessionaria) stipulavano un accordo di cessione di contratto temporanea per un anno con opzione e obbligo di riscatto relativa al Calciatore professionista Antonin Barak. L’accordo prevedeva il trasferimento temporaneo del Calciatore Antonin Barak per un anno per l’importo globale dell’operazione pari ad 500.000,00 (+IVA) con pagamento in unica soluzione, con obbligo di conversione del “prestito” in trasferimento a titolo definitivo in occasione del primo punto di Serie A conseguito da Hellas Verona. Quali clausole particolari della cessione temporanea del Calciatore si prevedevano, contestualmente, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva da parte della Società cessionaria per un importo globale di 6.000.000,00 (+IVA), prevedendo due tranche di pagamento pari ciascuna ad 3.000.000,00 (+IVA). Si prevedevano inoltre premi a favore della Società di provenienza pari ad 250.000,00, quale premio di salvezza per la stagione sportiva 2020/2021, e ad 250.000,00 quale premio di salvezza per la stagione sportiva 2021/2022; e, come già afferma, l’obbligo di riscatto per l’acquisizione definitiva da parte della Società di destinazione. Un importo complessivo dunque, tra l’importo per il trasferimento temporaneo, per il trasferimento definitivo e per i premi, pari ad un totale di 7.000.000,00.

2. Con ricorso del 20.03.2024 la Hellas Verona proponeva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (d’ora in poi: TFN-SVE), ex artt. 90 e 91 C.G.S. FIGC, domanda di ripetizione dell’indebito nei confronti della Udinese calcio S.p.A., sul presupposto che dall’importo complessivo del corrispettivo pattuito nell’unitario accordo di trasferimento, appena descritto, non era stata detratta la quota destinata al contributo di solidarietà a favore dei club formatori.

2.1. Per effetto del trasferimento del Calciatore Barak dalla Udinese Calcio alla Hellas Verona, quest’ultima, in applicazione della disciplina sul contributo di solidarietà dettata dall’art. 21 e dall’Allegato 5 del “Regulations on the Status and Transfer of Players” della FIFA (d’ora in poi: Regolamento RSTP FIFA) – secondo cui il contributo di solidarietà, dovuto allorché il calciatore professionista si trasferisca durante l’esecuzione del contratto, è pari al 5% del compenso concordato per il trasferimento – aveva dovuto corrispondere, in quanto società cessionaria e a tal fine obbligata in virtù della disciplina FIFA poco sopra ricordata (art. 2 dell’Allegato 5 del Regolamento RSTP FIFA), il contributo di solidarietà alle società formatrici estere Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO, sulle somme progressivamente erogate alla Udinese Calcio in base all’accordo di cessione. Tali Società avevano infatti maturato, ognuna proporzionalmente in ragione dei periodi di tesseramento, il diritto al contributo di solidarietà avendo tesserato il calciatore tra il 12° e il 23° anno di età. L’Allegato 5 del Regolamento RSTP FIFA disciplina, all’art. 2, anche la procedura di pagamento stabilendo che responsabile dello stesso è il club cessionario (tanto da essere passibile di eventuale meccanismo sanzionatorio in caso di mancato pagamento), fermo restando che di fatto l’ammontare del contributo di solidarietà va a gravare sul club cedente atteso che il 5% del corrispettivo pattuito dalle società per il trasferimento del calciatore (e da distribuire alle aventi diritto) deve essere stornato dal totale del trasferimento.

2.2. Secondo la prospettazione della Hellas Verona, che su ciò ha fondato la domanda di ripetizione dell’indebito, l’importo complessivo convenuto con la Udinese Calcio doveva intendersi pattuito al lordo del contributo di solidarietà, che doveva essere detratto da ogni compenso previsto in ragione del trasferimento, in modo conforme a quanto si ricava dall’art. 1, 1° co., dell’Allegato 5 del Regolamento RSTP FIFA. In particolare si sottolineava che l’accordo di trasferimento del 17.09.2020 era certamente sottoposto alla edizione del Regolamento RSTP FIFA di cui Circolare FIFA n. 1709 del 13 febbraio 2020, che aveva esteso il contributo di solidarietà anche ai trasferimenti tra Società appartenenti alla stessa Federazione, purché il club formatore fosse (e sia) affiliato ad una Federazione differente. Da qui la domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., proposta dalla Hellas Verona, che ha corrisposto il contributo di solidarietà alle società estere indicate ma senza averlo detratto dall’importo progressivamente corrisposto alla Udinese Calcio in virtù dell’accordo di cessione sopra descritto. Quest’ultima avrebbe dunque ricevuto, secondo la Hellas Verona, un pagamento indebito.

2.3. Peraltro, la Hellas Verona, in quanto soggetto obbligato ai sensi dell’art. dell’Allegato 5 del Regolamento RSTP FIFA, ha dovuto corrispondere, in virtù della decisione REF TMS 9640 dell’11.02.2022 adottata dalla Dispute Resolution Chamber della FIFA (d’ora in poi DRC FIFA) e divenuta definitiva a seguito del rigetto dell’appello da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (d’ora in poi: TAS o CAS), con lodo (CAS 2022/A/8737) del 7 marzo 2023, la somma di 15.242,50, pari alla quota di contributo di solidarietà (8,71%) spettante alla società ceca FC Sellier & Bellot Vlasim per la stagione sportiva 2020/2021 (in relazione al corrispettivo del trasferimento temporaneo) e 2021/2022 (in relazione alla prima rata del corrispettivo previsto per il trasferimento definitivo).

2.4. Di conseguenza con il ricorso al TFN-SVE del 20 marzo 2024 la Hellas Verona ha evocato in giudizio la Udinese Calcio, nonché la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Professionisti Serie A, al fine di conseguire il riconoscimento del diritto ad ottenere la restituzione della complessiva somma di 316.588,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria espressamente quantificati, complessivamente corrisposta alle società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO a titolo di contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 21 e dell’Allegato 5 del Regolamento RSTP FIFA, in relazione al trasferimento del calciatore Antonin Barak dalla Udinese Calcio alla Hellas Verona.

2.5. La pretesa della Hellas Verona ha incontrato la ferma opposizione della Udinese Calcio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo la prospettiva della Udinese Calcio, al di là di quanto si dirà in motivazione in ordine al tema della prescrizione del diritto, non avrebbe trovato applicazione il suddetto Regolamento RSTP FIFA, non recepito nell’ordinamento calcistico italiano, che presuppone che l’importo complessivo dell’operazione in caso di trasferimento del calciatore sia pattuito al lordo del contributo di solidarietà. Al contrario, secondo la Udinese Calcio la volontà delle parti sarebbe stata chiara nel senso di pattuire un importo al netto del contributo di solidarietà, anche perché le parti erano consapevoli del meccanismo della stanza di compensazione, in cui gli importi pattuiti devono esseri espressi al netto. Da qui la critica all’orientamento (affermato da Collegio di Garanzia, 30 gennaio 2024, n. 8, confermando CFA FIGC, SS.UU., 30 ottobre 2023, n. 52) secondo cui il riferimento della modulistica, su cui è redatto l’accordo di cessione, all’importo globale dell’operazione indicherebbe che l’importo pattuito debba essere inteso al lordo del contributo di solidarietà. Di conseguenza, sul presupposto della pattuizione di un importo al netto, escludeva ogni indebito pagamento( o ingiustificato arricchimento), richiamando a sostegno anche la disciplina dettata dalla circolare della FIGC del 30 giugno 2021.

2.6. Nel giudizio di primo grado la Hellas Verona aveva dedotto, con una memoria integrativa del 5 aprile 2024, delle pretese cause di interruzione della prescrizione eccepita dalla Udinese Calcio, cause di interruzione che la difesa della Società dichiara, nell’atto di reclamo in appello, di aver reiterato all’udienza di discussione del 22 Aprile 2024 dinanzi al TFN-SVE, reiterazione di cui non vi è traccia nella motivazione della decisione di primo grado.

2.7. Il TFN-SVE all’esito del giudizio, con decisione n. 33 del 29 aprile 2024, dopo aver dichiarato inammissibile «in quanto non prevista né autorizzata» la memoria integrativa depositata dalla Hellas Verona in data 5 aprile 2024, disponendone lo stralcio, ha parzialmente accolto la domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. proposta dalla Hellas Verona. A tal fine, il TFN-SVE ha ritenuto (richiamando la pronunzia n. 0012/TFNSVE 2023-2024 del 21.09.2023, confermata dalla Corte d’Appello a Sezioni Unite con decisione 0052/CFA 2023-2024, a sua volta confermata dal Collegio di Garanzia con decisione n. 8/2024) quanto segue:

i) che in mancanza di diversa previsione contrattuale il riferimento del contratto all’ “importo globale dell’operazione” si doveva intendere «come corrispettivo effettivo di trasferimento del calciatore e su tale prezzo andava effettuata la detrazione del contributo di solidarietà». In altre parole, Il Tribunale ha ritenuto che le somme indicate nell’accordo fossero pattuite al lordo del contributo di solidarietà. A sostegno di tale lettura ha: i) richiamato la disciplina del Regolamento RSTP FIFA, che sancisce la responsabilità della società cessionaria, fermo che dal punto di vista economico l'ammontare del contributo di solidarietà grava sulla società cedente, dal momento che il 5% del prezzo concordato di trasferimento deve essere detratto dal totale pattuito per il trasferimento;

ii) affermato che le parti devono conoscere necessariamente tale disciplina, dal momento che opera il principio ignorantia legis non excusat (CFA, SS.UU., decisione 0052/CFA 2023-2024) e, in particolare, non possono essere ignorate le norme internazionali come le norme FIFA, che sono espressamente richiamate, in forza del rinvio generale sia dell’art. 1, 5° co., lett. b. e c. Statuto FIGC, sia dell’art. 3 C.G.S. FIGC alle norme internazionali, tra cui quelle UEFA e FIFA; iii) ritenuto applicabile alla Udinese Calcio il principio imputet sibi, perché avrebbe potuto, ma in concreto non risulta avvenuto, pattuire nell’accordo di cessione una clausola, o stipulare un accordo integrativo, al fine di prevedere che il contributo di solidarietà fosse posto a carico della Hellas Verona dal punto di vista economico derogando alla disciplina FIFA; iv) ritenuto che non può condurre a diverse conclusioni «il meccanismo delle “stanze di compensazione” vigente al momento dell’accordo del 17 settembre 2020, in quanto tale sistema riguarda le modalità pratiche di versamento e non rileva sul riconoscimento del diritto in questione. Tant’è che proprio la circolare della F.I.G.C. del 30 giugno 2021, richiamata dalla difesa della Udinese Calcio (peraltro intervenuta successivamente alla stipula dell’accordo del 17 settembre 2020), è stata adottata, evidentemente, per porre chiarezza in argomento, provvedendo a introdurre linee guida da seguire per le indicazioni operative per il calcolo e la gestione del pagamento del contributo in questione, una volta esteso anche a compagini provenienti dalla medesima Federazione».

2.8. Per le ragioni esposte il TFN-SVE ha affermato che «Tale detrazione (n.d.r.: della quota relativa al contributo di solidarietà), però, non è stata operata all’atto della corresponsione - non contestata - delle varie tranches di pagamento dell’importo globale dell’operazione, ragione per la quale, avendo nel contempo la società Hellas Verona Spa onorato l’obbligo di pagamento del Contributo di Solidarietà in favore delle società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO man mano che venivano effettuati i pagamenti in favore di Udinese Calcio, va da sé che la società cessionaria ha maturato il diritto a pretendere, da parte della società cedente, la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo».

2.9. Su tali premesse il TFN-SVE, dopo aver precisato che la disciplina della prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito in esame è dettata dall’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC (secondo cui «I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati») e dopo aver individuato quale dies a quo del suddetto termine di prescrizione le date dei singoli pagamenti effettuati dalla Hellas Verona alla Udinese Calcio da cui non è stato detratto il contributo di solidarietà (e risultanti dal Mastrino contabile depositato in atti), ha dichiarato la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per i contributi di solidarietà relativi ai pagamenti effettuati dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2022 (quindi nella stagione sportiva 2020/2021 e 2021/2022), in quanto ritenuti prescritti in applicazione del citato art. 40, 3° co., al tempo della proposizione del ricorso al TFN-SVE (non risultando compiuto alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione ad eccezione della comunicazione del 10 giugno 2021 che ha perso efficacia il 30 giugno 2022).

2.10. In relazione al periodo appena indicato il TFN-SVE ha ritenuto non prescritto soltanto il diritto alla restituzione della somma di 15.242,50 corrisposta, a titolo di contributo di solidarietà, dalla Hellas Verona alla Società Sellier & Bellot Vlasim in virtù della ricordata decisione della DRC FIFA (confermata dal TAS di Losanna), «atteso che il giudizio da quest’ultima (n.d.r.: Società Sellier & Bellot Vlasim) intrapreso innanzi alla Camera di Risoluzione delle Controversie della F.I.F.A. e poi innanzi al TAS con partecipazione anche di Udinese Calcio, ha interrotto la prescrizione». In particolare si è affermato che «la pronunzia del TAS è del 7 marzo 2023, va da sé che la prescrizione per il recupero del Contributo di Solidarietà corrisposto alla Sellier & Bellot Vlasim andrà a scadere il 30 giugno 2024».

2.11. Il TFN-SVE ha inoltre riconosciuto, in quanto non prescritto, il diritto della Hellas Verona alla ripetizione dell’indebito in relazione a tutti i pagamenti effettuati, in forza dell’accordo di cessione, nel periodo dal 31 agosto 2022 al 31 maggio 2023, in quanto il termine di prescrizione sarebbe spirato il 30 giugno 2024. Di conseguenza, ha condannato la Udinese Calcio a rimborsare alla Hellas Verona la somma di euro 165.000,00, pari all’equivalente del contributo di solidarietà del 5% maturato sulle somme corrisposte alla Udinese Calcio, pari nel complesso ad 3.300.000,00, oltre alla restituzione della somma, già indicata, di 15.242,50 corrisposta dalla Hellas Verona alla Società Sellier & Bellot Vlasim in virtù della decisione della DRC FIFA (confermata dal TAS), per un rimborso totale pari ad 180.242,50. Inoltre il TFN-SVE ha condannato la Udinese calcio a corrispondere sulla somma indicata anche gli interessi legali dalla data di ciascun versamento sino al saldo, oltre al pagamento delle spese del procedimento liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori se dovuti, in favore della società ricorrente.

3. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto reclamo sia la Hellas Verona, con reclamo n. 0131/CFA/2023-2024 del 6.05.2024, che la Udinese Calcio, con reclamo n. 132/2023-2024 del 6.05.2024. In applicazione dell’articolo 103, 3° co., C.G.S. FIGC il Presidente della Corte Federale d'Appello ha disposto la riunione dei due reclami in un unico procedimento. Per la loro discussione è stata fissata l’udienza del 5 giugno 2024.

3.1. Con l’atto di reclamo del 6.05.2024 la Hellas Verona ha formulato, sulla base dei motivi di reclamo che saranno illustrati di seguito in motivazione, le seguenti conclusioni: in parziale riforma della decisione del TFN-SVE, e in accoglimento nella domanda principale già formulata nel giudizio di primo grado, ordinare alla Udinese Calcio di rimborsare alla Hellas Verona tutte le somme versate da quest’ultima, come documentato in atti, rispettivamente a Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram e Slavia Praga a titolo di contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del Calciatore Antonin Barak dall’Udinese all’Hellas Verona ed ammontanti complessivamente ad 316.588,49; ovvero, in subordine, alla restituzione della diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi di mora, o in subordine legali, dalla data di ciascun singolo pagamento ai suddetti club esteri sino al saldo, oltre rivalutazione monetaria come da prospetto illustrativo delle somme richieste per capitale e interessi prodotto in atti. Il tutto con vittoria di spese, onorari, diritti amministrativi di accesso all’organo giudicante e competenze di lite.

3.2. Con l’atto di reclamo del 6.05.2024 la Udinese Calcio ha formulato, sulla base dei motivi di reclamo che saranno illustrati di seguito in motivazione, le seguenti conclusioni: a) la riforma integrale della decisione di primo grado e per l’effetto accertare e dichiarare che l’importo contenuto nell’accordo di cessione a titolo definitivo - in ipotesi accordo autonomo rispetto a quello di cessione temporanea, secondo la tesi della Udinese Calcio di cui si dirà in motivazione - del Calciatore Barak fosse al netto del contributo di solidarietà; b) per quanto attiene invece al trasferimento temporaneo del Calciatore - in ipotesi accordo autonomo rispetto a quello di cessione temporanea, secondo la tesi della Udinese Calcio di cui si dirà in motivazione - avvenuto prima della circolare della FIGC del 30 giugno 2021, accertare che l’importo dovuto dalla Udinese calcio a Hellas Verona a titolo di contributo di solidarietà sul compenso stabilito di 500.000,00, è pari al 4,76% ovverosia 23.800,00 (percentuale e conclusione poi modificata nella memoria della Udinese Calcio del 12 giugno 2024, come sarà dettagliato in seguito nella motivazione della decisione); ma al contempo affermare che il suddetto importo non è dovuto perché il termine di cui all’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC è un termine di decadenza e non di prescrizione dunque non suscettibile di interruzione; c) e per la stessa motivazione escludere che sia dovuta anche la sola quota del contributo di solidarietà relativo al trasferimento temporaneo attribuibile alla Società Sellier & Bellot Vlasim, ritenuta pari all’8,71% del contributo complessivo appena indicato e dunque pari ad 2.072,98 (conclusione poi modificata nella memoria della Udinese Calcio del 12 giugno 2024, come sarà dettagliato nella motivazione di questa decisione); d) in subordine, qualora la Corte non ritenesse la Circolare FIGC del 30.06.2021 applicabile al trasferimento definitivo del Calciatore Barak e qualora, inoltre, non ritenesse come decadenziali i termini sopra richiamati, la Udinese Calcio ha chiesto il ricalcolo delle somme dovute alla Hellas Verona per la stagione sportiva 2022/2023, non ritenute prescritte dalla decisione del TFN-SVE, in quando sarebbe erronea la percentuale presa in esame dal TFN-SVE per il calcolo del contributo di solidarietà e inoltre la somma calcolata dal TFN-SVE avrebbe determinato una duplicazione dell’importo dovuto alla Società Sellier & Bellot Vlasim. Di conseguenza, si chiedeva di ridefinire la complessiva somma in 165.249,98 (conclusione poi modificata nella memoria della Udinese Calcio del 12 giugno 2024, come sarà dettagliato nella motivazione di questa decisione); e) Il tutto con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.

3.3. In vista dell’udienza fissata per il 5 giugno 2024 entrambe le Società hanno depositato memorie di replica. La Hellas Verona con la memoria di replica depositata il 31 maggio 2024 – che sarà esaminata nel suo contenuto di seguito in motivazione – ha chiesto il rigetto del reclamo della Udinese calcio e ha ribadito, riproducendole, le conclusioni già formulate nel proprio reclamo del 6 maggio 2024 poco sopra descritte. La Udinese Calcio con la memoria di replica depositata in data 31 maggio 2024 – che sarà esaminata nel suo contenuto di seguito in motivazione –, ha reiterato le conclusioni già formulate nel proprio reclamo, come poco sopra descritte, e in aggiunta, avendo provveduto nel frattempo alla corresponsione alla Hellas Verona a mezzo bonifico bancario del 31 maggio 2024 delle somme oggetto della decisione di primo grado impugnata, ha richiesto, per effetto della auspicata riforma integrale della decisione di primo grado, di condannare la Hellas Verona a restituire integralmente alla Udinese Calcio le somme pagate in data 31 maggio 2024. Per l’ipotesi di mancato accoglimento delle richieste principali - vale a dire la ritenuta applicabilità della circolare FIGC del 30 giugno 2021 al trasferimento definitivo del Calciatore Barak e la considerazione del termine di cui all’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC come decadenziale, quindi con l’effetto di travolgere tutte le domande della controparte – e in caso di accoglimento della richiesta subordinata di ricalcolo delle somme dovute alla Hellas Verona a titolo di contributo di solidarietà, ha chiesto di disporre che la Udinese calcio restituisca parzialmente alla Hellas Verona le somme pagate in data 31 maggio 2024 in esecuzione della decisione di primo grado. Inoltre, per l’ipotesi di accoglimento della richiesta subordinata o di accoglimento del reclamo di controparte, ha domandato che il riconteggio delle somme dovute con l’applicazione della percentuale corretta in luogo di quella flat del 5%, già richiesto nell’atto di reclamo al punto 3, riguardi tutte le somme accertate come dovute da Udinese a Hellas Verona come contributo di solidarietà (o come rimborso dello stesso). Il tutto con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.

3.4. All’udienza del 5 giugno 2024, tenutasi in videoconferenza, le parti, rappresentate e difese dall’Avv. Nicola Lombardi e dal Dott. Paolo Lombardi per la Hellas Verona, dall’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini e dall’Avv. Rolando Favella per la Udinese Calcio, prendevano posizione, nei termini di cui si darà atto di seguito in motivazione, sulle reciproche domande, difese ed eccezioni sollevate nelle memorie di replica e nei precedenti reclami.

All’esito dell’udienza discussione questa Corte ha emesso un’ordinanza istruttoria con cui, impregiudicata ogni pronuncia di rito o di merito, anche con riferimento all’eccezione di prescrizione o decadenza, ha richiesto alla Udinese Calcio di voler dettagliare in un’apposita memoria le ragioni e gli specifici atti sulla cui base, sia nel reclamo del 6 maggio 2024 (pp. 10 e 11), sia nella memoria del 31 maggio 2024 (pp. 3 e 5), ha individuato le percentuali da applicare ed i conseguenti conteggi nei modi di seguito testualmente riportati: a) «come si evince dal player’s passport di Barak (doc. 8), la percentuale corretta è il 4,76%, essendo la residua quota spettante a Udinese come club formatore» (p. 10 del reclamo; p. 3 della memoria); b) «dalla somma di 15.242,50 va dedotto il 46,40%, ovverosia la percentuale di contributo di solidarietà riferita al pagamento di Euro 3.300.000,00 nella stagione sportiva 2022/2023 (…)» (p. 10 del reclamo); c) «(…) la sola quota di tale ultima somma riferibile al FC Sellier Bellot & Vlasim, 8,71%, pari dunque ad Euro 2.072,98 (…)» (p. 11 del reclamo; p. 3 della memoria); d) «Si specifica, infine, che la richiesta di riconteggio (capitolo 3 del Reclamo), ovverosia l’applicazione della percentuale corretta rispetto a quella flat del 5%, in caso di accoglimento del reclamo di controparte riguardi tutte le somme accertate come dovute da Udinese a Hellas Verona come contributo di solidarietà (o come rimborso dello stesso)» (p. 5 della memoria).

A tal fine questa Corte ha fissato per la Udinese Calcio il termine del 13 giugno 2024 per il deposito della suddetta memoria; ed il successivo termine del 21 giugno 2024 per il deposito dell’eventuale memoria di replica da parte della Hellas Verona, stabilendo l’udienza per la discussione dei reclami al 2 luglio 2024, ore 11:00.

3.5. Entrambe le parti hanno depositato le memorie indicate entro i termini previsti, precisamente il 12 giugno 2024 la Udinese Calcio e il 21 giugno 2024 la Hellas Verona. Del contenuto delle rispettive memorie si darà atto di seguito nella motivazione della decisione.

3.6. All’udienza del 2 luglio 2024, tenutasi in videoconferenza, le parti, rappresentate e difese dall’Avv. Nicola Lombardi e dal Dott. Paolo Lombardi per la Hellas Verona, dall’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini e dall’Avv. Rolando Favella per la Udinese Calcio, hanno discusso la causa prendendo ancora posizione sulle reciproche domande, difese ed eccezioni sollevate nelle memorie e nei precedenti atti, nei termini di cui si darà atto di seguito nella motivazione.

All’esito dell’udienza, udita la relazione del relatore cons. Antonio Maria Marzocco, i due reclami riuniti sono stati trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L’esame dei due reclami riuniti sarà compiuto di seguito analizzando i contrapposti motivi sollevati dalle parti in relazione al medesimo punto della decisione o tema controverso. Pertanto, sulla base dei motivi di impugnazione della decisione di primo grado dedotti dalle parti, delle domande, delle mere difese e delle eccezioni da esse sollevate nel corso del giudizio, sono stati individuati, ponendoli in ordine logico, i seguenti temi che vedono contrapposte le due Società reclamanti: a) se il corrispettivo globale della cessione del Calciatore Barak debba essere inteso al lordo o al netto del contributo di solidarietà; b) se l'articolo 40, 3° co., C.G.S. FIGC contempli un termini di prescrizione o di decadenza; c) se gli atti posti in essere dalla Hellas Verona abbiano interrotto la prescrizione e con quali conseguenze; d) sull’ordine alla Udinese Calcio di rimborsare alla Hellas Verona la somma di 15.242,50 corrisposta da quest’ultima alla società Sellier & Bellot Vlasim; e) il corretto conteggio delle somme di cui si pretende la ripetizione.

4.1. a) La contrapposizione delle parti in ordine alla questione se il corrispettivo globale della cessione del Calciatore Barak debba essere inteso al lordo o al netto del contributo di solidarietà.

Con l’atto di reclamo la Udinese Calcio ha impugnato la decisione di primo grado chiedendone la riforma integrale – richiamando anche la memoria di costituzione di primo grado da intendersi trascritta integralmente nell’atto di reclamo in appello – perché il TFN-SVE ha ritenuto, in mancanza di diversa previsione contrattuale, che il riferimento nel contratto di cessione all’ “importo globale dell’operazione” doveva essere inteso come corrispettivo effettivo di trasferimento del Calciatore e su tale prezzo doveva essere effettuata la detrazione del contributo di solidarietà. Pertanto, il TFN-SVE ha reputato che il corrispettivo indicato nell’accordo fosse pattuito al lordo del contributo di solidarietà. Secondo la Udinese Calcio, invece, la somma pattuita doveva essere intesa come incasso netto. Una conclusione fondata, oltre che sull’interpretazione della volontà delle parti (come già dedotto nel giudizio di primo grado), anche sull’applicazione della circolare FIGC del 30 giugno 2021 (Prot. N. 18061) al trasferimento definitivo del Calciatore, sul presupposto della scindibilità dell’accordo di cessione del 17 settembre 2020 in un accordo di cessione temporanea e in un accordo di cessione (o trasferimento) definitivo. Secondo la prospettazione della Udinese Calcio, al trasferim n o definiti o non si applica i Reg lamento RSTP FIFA (art. 21 e Allegato 5), perché p rfezionato sotto la vigenza della circolare FIGC del 30 giugno 2021, dal momento che il trasferimento definitivo è avvenuto con effetto dal 1° luglio 2021.

4.2. Si censura, pertanto, il riconoscimento dei presupposti dell’indebito oggettivo da parte della decisione di primo grado e la ritenuta inapplicabilità da parte del TFN-SVE della circolare FIGC del 30 giugno 2021, perché emanata in data successiva alla sottoscrizione dell’accordo di trasferimento temporaneo del Calciatore con opzione di trasferimento definitivo ed emanata proprio per porre chiarezza nella materia del contributo di solidarietà, provvedendo a introdurre linee guida da seguire per le indicazioni operative per il calcolo e la gestione del pagamento del contributo una volta esteso anche a compagini provenienti dalla medesima Federazione.

In particolare, la Udinese Calcio osserva che il TFN-SVE erroneamente ha ritenuto applicabile nella fattispecie in esame il precedente caso che ha investito il Torino e la Sampdoria (cfr. Collegio di Garanzia, 30 gennaio 2024, n. 8, confermando CFA FIGC, SS.UU., 30 ottobre 2023, n. 52), nel quale si trattava di un trasferimento a titolo definitivo sulla base di un’unica operazione. Il caso presente, invece, contemplerebbe al suo interno, in primo luogo, un accordo di cessione temporanea relativo al Calciatore Barak e, poi, un accordo di cessione definitiva. Il primo dal 17 settembre 2020, data di stipulazione dell’accordo, al 30 giugno 2021 per un importo di euro 500.000,00; il secondo dal 1° luglio 2021 e dunque nella stagione sportiva 2021/2022 (il tesseramento a titolo definitivo è avvenuto con ratifica del 04.08.21 ed effetti dal 01.07.2021). Secondo la prospettiva della Udinese Calcio, dunque, non si tratterebbe di un unico accordo che contempli al suo interno la conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo al verificarsi di determinate condizioni, ma di due distinti accordi di trasferimento. Pertanto, se rispetto alla cessione a titolo temporaneo non si potrebbe applicare la circolare FIGC del 30 giugno 2021, dal momento che il trasferimento temporaneo è avvenuto nella stagione sportiva 2020/2021, essa dovrebbe però essere applicata al trasferimento definitivo, perché ha avuto effetto dal 1° luglio 2021, quando la circolare ormai vigeva. Di conseguenza, secondo la Udinese Calcio, la Hellas Verona avrebbe dovuto operare in conformità alle disposizioni operative della suddetta circolare per l’acquisizione degli importi corrisposti per il contributo di solidarietà FIFA, ma non lo ha affatto dimostrando così di aver ritenuto che l’importo per il trasferimento definitivo fosse stato pattuito al netto e non al lordo del contributo di solidarietà.

4.3. Nella memoria di replica del 31 maggio 2024 la Hellas Verona ha eccepito, rispetto alla tesi appena descritta della Udinese Calcio, che l’accordo, da considerare unitario, relativo al trasferimento del Calciatore Barak è avvenuto il 17 settembre 2020 e si colloca nella sessione di trasferimenti estiva del 2020, quindi prima dell’emanazione della circolare della FIGC del 30 giugno 2021. Il principio tempus regit actum ne impedirebbe l’applicazione all’accordo unitario di trasferimento.

Inoltre, osserva che nell’accordo del 17 settembre 2020 le parti avevano pienamente manifestato la loro volontà contrattuale prevedendo sia i termini economici dell’accordo sia le condizioni dell’obbligo di riscatto, senza indicare espressamente che gli importi concordati dovessero essere intesi al netto del contributo di solidarietà; e che i termini dell’accordo delle parti non sono stati in alcun modo modificati nel periodo tra la stipulazione dell’accordo il 17 settembre 2020 e la data di autorizzazione del tesseramento a titolo definitivo del Calciatore, vale a dire il 4 agosto 2021 (data della comunicazione della FIGC notificata alla Hellas Verona con cui si autorizzava il tesseramento del Calciatore ma senza richiedere un nuovo accordo delle parti, una nuova manifestazione di consenso, accordo già integralmente realizzato il 17 settembre 2020).

Si è inoltre osservato che la comunicazione proveniente dalla Lega di serie A con cui si dava atto dell’avveramento delle condizioni previste dall’accordo del 17 settembre 2020 per la trasformazione della cessione del contratto da temporanea in definitiva risale comunque al 23 giugno 2021, quindi è anteriore all’entrata in vigore della circolare FIGC. Pertanto, si è richiamato a sostegno delle conclusioni anche il precedente caso relativo alla vicenda tra Torino e Sampdoria (cfr. Collegio di Garanzia, 30 gennaio 2024, n. 8, confermando CFA FIGC, SS.UU., 30 ottobre 2023, n. 52) in cui, come nel presente caso secondo la Hellas Verona, le parti avevano già pienamente manifestato il consenso in ordine alle condizioni contrattuali prima della emanazione della circolare FIGC del 30 giugno 2021, per questo motivo non applicabile.

4.4. Da quanto esposto discenderebbe la ulteriore affermazione che la Hellas Verona, contrariamente a quanto sostenuto dalla Udinese Calcio, non avrebbe dovuto a seguito della trasformazione del tesseramento da temporaneo in definitivo avvenuta nell’agosto del 2021, ma con effetto dal 1° luglio 2021, seguire la procedura prevista dalla ricordata circolare FIGC del 30 giugno 2021, che presuppone che le somme di trasferimento siano indicate al netto (mentre nell’accordo del 17 settembre 2020 non vi è alcuna indicazione che la somma di trasferimento dovesse intendersi al netto). Peraltro, si osserva che ciò contrasterebbe con quanto ritenuto dalla DRC FIFA nella decisione rilevante nel presente giudizio, confermata dal TAS, in cui la DRC FIFA aveva ritenuto che la somma di trasferimento comprendesse anche il contributo di solidarietà, dunque fosse stata pattuita al lordo dello stesso. Inoltre, si osserva che «la trasformazione di un trasferimento temporaneo in definitivo, qualora sottoposta ad opzione di riscatto obbligatorio, viene considerata dalla giurisprudenza FIFA e TAS come un trasferimento definitivo sin dall’origine (cf. CAS 2018/A/5809, par. 85)», quindi nel caso di specie sin dal 17 settembre 2020.

4.5. La posizione è stata integralmente riaffermata dalla difesa della Hellas Verona, in particolare dal dott. Paolo Lombardi, all’udienza del 5 giugno 2024. Nella medesima udienza l’avv. Malagnini, per la Udinese Calcio, dopo aver eccepito l’inammissibilità della memoria di replica perché notificata soltanto alla società e non al procuratore costituito, ha obiettato, in ordine alle norme FIFA secondo cui il trasferimento temporaneo è considerato definitivo, che la controversia presente si svolge nel sistema domestico e che la circolare FIGC è stata emessa proprio per regolamentare la materia nel diritto interno. Nella stessa udienza l’avv. Favella, sempre per la Udinese Calcio, ha ribadito che al consolidamento del contratto definitivo il Verona avrebbe dovuto istruire una pratica sul portale. La circostanza che la Hellas Verona non l’aveva fatto indicava che l’importo era stato ritenuto pattuito al netto. Inoltre, in replica a quanto affermato dal dott. Lombardi per la Hellas Verona, ha osservato che la modulistica federale non è modificabile, prevedendo soltanto il netto. Successivamente ha replicato l’avv. Nicola Lombardi, per la società Hellas Verona, in ordine alla mancata notifica al procuratore costituito della memoria ex art. 103, 1° co., eccepita dall’avv. Malagnini, osservando che essa è stata notificata all’avv. Favella procuratore costituito ed è stata depositata. L’avv. Favella, per la Hellas Verona, ha confermato la ricezione della notifica della memoria.

4.6. Nella memoria di replica deposita in data 21 giugno 2024 la Hellas Verona ha sostenuto, alla luce dei criteri di calcolo indicati dalla Udinese Calcio nella memoria del 12 giugno 2024, che la Udinese Calcio avrebbe di conseguenza riconosciuto l’applicazione del Regolamento FIFA in luogo della circolare della FIGC. Ciò perché l’invocazione da parte della Udinese Calcio dei criteri indicati nell’Allegato 5 del Regolamento FIFA è incompatibile con la tesi, in precedenza sostenuta, secondo cui troverebbe applicazione la circolare FIGC del 30 giugno 2021. Pertanto, secondo la Hellas Verona la Udinese Calcio avrebbe abbandonato la tesi secondo cui l’importo pattuito doveva essere inteso come al netto del contributo di solidarietà. Una tesi reiterata all’udienza del 2 luglio 2024 dal dott. Lombardi per la Hellas Verona.

4.7. In contrasto con tale ricostruzione, l’avv. Malagnini, per la Udinese Calcio, all’udienza del 2 luglio 2024 ha sottolineato che non c’è stato alcun cambio di difesa, né riconoscimento dell’applicazione del Regolamento FIFA in luogo della circolare FIGC del 30 giugno 2021, dal momento che il richiamo del Regolamento FIFA è compiuto dalla stessa circolare FIGC, ferma la sua applicabilità al trasferimento definitivo.

4.8. Il motivo di reclamo della Udinese Calcio non può essere accolto per le seguenti ragioni.

4.8.1. In via pregiudiziale, dal momento che l’esame coinvolge anche la memoria di replica del 31 maggio 2024 della Hellas Verona, si afferma che l’eccezione sollevata dall’avv. Malagnini all’udienza del 5 giugno 2024, relativa alla mancata notifica allo stesso della memoria di replica, non è foriera di conseguenze, dal momento che la memoria risulta essere stata notificata all’avv. Favella, altro difensore della Udinese Calcio, che nella stessa udienza del 5 giugno 2024 ha confermato l’avvenuta ricezione. Inoltre, l’eventuale vizio di mancata notificazione è stato sanato dalla avvenuta comparizione all’udienza dell’avv. Malagnini e dall’esperimento da parte dello stesso, nella medesima udienza, di specifiche difese in replica alla suddetta memoria della Hellas Verona.

4.8.2. Ciò premesso, la ricostruzione prospettata dalla Udinese Calcio non è meritevole di accoglimento. Nel caso di specie l’accordo delle parti per il trasferimento si era unitariamente e compiutamente perfezionato il 17 settembre 2020, dunque anteriormente alla circolare FIGC del 30 giugno 2021, che si applica soltanto ai trasferimenti a partire dal 1° luglio 2021. La struttura dell’accordo di cessione, come qui descritta nella parte in fatto (v. supra punto 1), dimostra che si tratta di un contratto unitario, che al suo interno contempla alcune clausole (v. supra punto 1), come emerge dallo specifico modulo risultante agli atti. Non può pertanto essere accolta la tesi della Udinese Calcio secondo cui ricorrerebbero, in realtà, due distinti accordi che disciplinano due trasferimenti, quello temporaneo e quello definitivo. Di conseguenza, non può essere accolta neppure la connessa tesi secondo cui i due trasferimenti, in ipotesi frutto di accordi autonomi, sarebbero assoggettati a discipline differenti. L’accordo di cessione è da ritenere unitario e stipulato il 17 settembre 2020. Esso contempla già al suo interno il trasferimento definitivo, che rappresenta soltanto un’opzione o, meglio, è subordinato ad una condizione sospensiva al cui verificarsi nasce l’obbligo del trasferimento definitivo. Nell’ottica appena descritta la comunicazione della Lega di Serie A, in atti, lungi dall’avere un valore costitutivo o dal richiedere un nuovo accordo delle parti per il trasferimento definitivo ha invece proprio il valore della constatazione dell’avveramento della condizione, come del resto si legge nella stessa comunicazione della Lega di Serie A.

Si tratta, dunque, di un unico accordo di cessione che prevede prima un trasferimento temporaneo e poi la trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta all’obbligo previsto dall’art. 103, co. 3 bis, delle NOIF (cfr. su questo meccanismo CFA FIGC, Sez. IV, 1 luglio 2023, n. 1). Non si tratta di un nuovo accordo di cessione, ma soltanto dell’avveramento della condizione sospensiva apposta, nell’unitario accordo di cessione, all’obbligo, appunto condizionato, di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva.

Il contratto, pertanto, deve essere letto unitariamente e al tempo della sua stipulazione non esisteva la circolare della FIGC che, come osservato da Collegio di Garanzia, 30 gennaio 2024, n. 8, ha inteso prevenire il verificarsi di situazioni, come per l’appunto quella che ha interessato le parti dell’odierno giudizio, nella quale il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprendente sia il prezzo della cessione che il contributo di solidarietà, venga indicato cumulativamente nel contratto e, quindi, per effetto del meccanismo della stanza di compensazione, venga integralmente accreditato alla società cedente, senza la prededuzione del contributo di solidarietà, come, invece, stabilito dalla normativa FIFA. Il dato temporale, accanto all’unitarietà dell’accordo, depone fermamente in senso contrario alla tesi della Udinese Calcio circa l’applicabilità di quest’ultima circolare e la considerazione dell’importo per il trasferimento definitivo come indicato al netto del contributo di solidarietà (come la circolare richiede). Pertanto, la tesi deve essere respinta e bisogna affermare che l’importo globale dell’operazione era stato pattuito al lordo del contributo di solidarietà.

4.8.3. Inoltre, per quanto attiene in modo specifico alla determinazione della volontà manifestata dalle parti nell’accordo di cessione, bisogna considerare che l’accordo del 17 settembre 2020 nulla specifica sulla ricomprensione o meno del contributo di solidarietà. Tuttavia, esso contiene l’indicazione dell’ ”Importo globale dell’operazione” pari ad 500.000,00 per l’annualità di trasferimento a titolo temporaneo, nonché il diritto di opzione per l’acquisto definitivo da parte della Società cessionaria per “un importo globale” di 6.000.000,00 da corrispondersi in due rate da 3.000.000,00 ciascuna, alla prima e seconda stagione sportiva. Inoltre esso contiene anche la previsione dei premi (che risultano corrisposti, ciascuno pari ad 250.000,00).

Il riferimento delle parti all’ ”importo globale dell’operazione” deve essere inteso, come già affermato dalla giustizia sportiva (cfr. Collegio di Garanzia, 30 gennaio 2024, n. 8, confermando CFA FIGC, SS.UU., 30 ottobre 2023, n. 52) nel senso che le parti abbiano fatto riferimento all’importo complessivo dell’operazione incluso il contributo di solidarietà. La circostanza che in quella precedente decisione si trattasse soltanto di un trasferimento definitivo non rileva al fine di individuare la volontà delle parti nell’accordo di cessione, pertanto non modifica l’esito interpretativo qui accolto della volontà delle parti. La circostanza che al tempo la disciplina applicabile fosse soltanto quella del Regolamento FIFA, per le ragioni che questa Corte ha già chiarito, conducono a consolidare l’interpretazione secondo cui nell’accordo di cessione delle parti l’importo globale dell’operazione è da considerare al lordo del contributo di solidarietà.

4.8.4. Dal momento che l’importo globale dell’operazione deve essere inteso al lordo del contributo di solidarietà, l’indebito nel caso di specie è rappresentato, nella prospettiva della società Hellas che ne richiede la ripetizione, dalla percentuale non detratta, a titolo di contributo di solidarietà, dalle somme progressivamente corrisposte alla Udinese Calcio in virtù dell’unitario accordo di cessione (e tuttavia corrisposte dalla Hellas Verona alle Società in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 21 e dall’Allegato 5 del Regolamento RSTP FIFA). In virtù della disciplina dettata dall’Allegato 5 del Regolamento RSTP FIFA, si deve affermare che obbligata alla corresponsione del contributo è, salvo diverso accordo tra le parti, la società cessionaria; ma dal punto di vista economico il contributo di solidarietà grava sulla società cedente, perché si prevede che dall’importo complessivo concordato tra le parti sia detratto il famoso 5%. Le parti avrebbero potuto derogare alla normativa FIFA, ma non risulta alcuna accordo espresso in tal senso.

5. b) se l'articolo 40, 3° co., C.G.S. FIGC contempli termini di prescrizione o di decadenza.

Una volta affermato che il compenso deve essere inteso al lordo del contributo di solidarietà e individuato l’indebito, di cui la società Hellas Verona può chiedere la restituzione, nella quota destinata al contributo di solidarietà non detratta dai pagamenti progressivamente effettuati alla Udinese calcio in esecuzione dell’accordo di cessione del 17 settembre 2020, diviene assolutamente rilevante il contrasto tra le parti in ordine alla natura del termine previsto dall’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC, secondo cui «I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati». Al riguardo le due Società sostengono, nel presente grado di giudizio, contrapposte posizioni.

5.1. Nell’atto di reclamo del 6.05.2024 la Hellas Verona, modificando la qualificazione compiuta nel giudizio di primo grado – pur richiamando, tuttavia, anche la memoria di costituzione del precedente grado di giudizio senza rinunciare alle prospettazioni ivi contenute, profilo che farebbe propendere per una eccezione alternativa, ma l’opzione per la decadenza appare prevalente, se non persino esclusiva, almeno nell’atto di reclamo – afferma, in critica alla prospettiva accolta dal TFN-SVE, ma in primo grado appariva pacifica tra le parti la qualificazione come termine prescrizione, che l’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC non contempla un’ipotesi di prescrizione ma un’ipotesi di decadenza (richiamando a sostegno C.G.F. in C.U. n. 251/CGS del 09.06.2009).

In particolare si osserva che «costituisce principio fondamentale dell’ordinamento giuridico, quando un termine è posto con l’onere di perentoria osservanza per l’esercizio di un diritto, con l’effetto che il diritto medesimo è perduto se l’atto della relativa esecuzione non abbia luogo nel tempo all’uopo stabilito, deve essere qualificato di decadenza, anche in mancanza o di contraria specifica definizione legislativa. Dalla qualificazione come termine di decadenza (e non di prescrizione) discende l’inapplicabilità in generale di cause interruttive della prescrizione a tutti i pagamenti effettuati dalla società Hellas Verona di cui si chiede la ripetizione».

5.2. Nella memoria di replica del 31 maggio 2024 la Hellas Verona contesta il reclamo della Udinese calcio nella parte in cui, mutando strategia difensiva rispetto al giudizio di primo grado, sostiene che l’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC contempli non un termine di prescrizione ma di decadenza, pertanto non suscettibile di interruzione. Inoltre, contesta il conseguente effetto, prospettato dalla controparte, di dover ritenere non dovuta anche la quota di contributo di solidarietà relativa al trasferimento temporaneo del Calciatore, avvenuto prima della circolare del 30 giugno 2021, perché la Hellas Verona avrebbe dovuto chiederne la ripetizione entro il 30 giugno 2022, dal momento che ai termini di decadenza non si applicano le cause di interruzione. Pertanto, la Hellas Verona ritiene che «la domanda di accertamento della decadenza sia inammissibile perché domanda nuova e non consentita dall'art. 101, 3° co., CGS FIGC».

All’udienza del 5 giugno 2024 l’Avv. Nicola Lombardi, per la Hellas Verona, ha inoltre osservato che la modifica del titolo estintivo del diritto, da prescrizione a decadenza, ritenuta inammissibile comporta rinuncia all’eccezione di prescrizione che la decisione di primo grado aveva accolto parzialmente. Si tratterebbe, pertanto, di una confessione giudiziale o di una rinuncia a quell’eccezione. Sempre all’udienza del 5 giugno 2024 l’Avv. Malagnini, per la Udinese Calcio, in replica sottolinea la differenza tra prescrizione e decadenza e che il Tribunale di primo grado dice “riconosciuto il diritto” e quindi, se ha riconosciuto, allora si trattava di un termine di decadenza e pertanto non si applica la interruzione.

Nella memoria depositata in data 21 giugno la società Hellas Verona sostiene che la Udinese Calcio nella memoria del 12 giugno 2021 avrebbe mutato ancora una volta strategia difensiva abbandonando la tesi della decadenza e riprendendo la tesi della prescrizione sostenuta in primo grado.

5.3. La tesi della decadenza sostenuta dalla Udinese Calcio e le conseguenze che ne fa discendere non sono accoglibili per le seguenti ragioni.

5.3.1. In primo luogo bisogna affrontare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Hellas Verona, che ritiene «la domanda di accertamento della decadenza sia inammissibile perché domanda nuova e non consentita dall’art. 101, 3° co., CGS FIGC». L’eccezione non merita accoglimento.

Al riguardo si osserva che al di là dei limiti entro cui si applica il divieto dei nova nel presente giudizio, il mutamento da prescrizione a decadenza rappresenta non una domanda nuova quanto un mutamento della qualificazione di un’eccezione, che configura una mera emendatio e non una mutatio della stessa, perché non altera i fatti, la vicenda su cui si fonda l’eccezione, né stravolge realmente la strategia difensiva della controparte con un “effetto sorpresa”. Pertanto, anche qualora operasse nel presente giudizio un rigoroso divieto dei nova, ciò che non è, la emendatio indicata non sarebbe ad esso soggetta.

5.3.2. Ciò premesso, la tesi che si tratti di un termine di decadenza non può essere condivisa. Bisogna ricordare che l’art. 40, 3° co., espressamente qualifica il termine come di prescrizione. Secondo il tenore letterale della disposizione non vi sono dubbi e in questo senso, applicando in fondo il principio in claris non fit interpretatio, si è espresso anche il Collegio di garanzia dello sport del CONI (Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 2, punto 41) in relazione all’art. 25, 3° co., dell’allora vigente C.G.S., corrispondente al vigente art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC.

Non appare un ostacolo il precedente invocato dalla Udinese Calcio (C.G.F. in C.U. n. 251/CGS del 09.06.2009) che qualifica il termine di cui all’art. 25, 3° co., dell’allora vigente C.G.S., corrispondete al vigente art. 40, 3° co., C.G.S., come termine di decadenza. Ciò non soltanto per l’affermazione compiuta dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ma perché la decisione invocata era relativa all’esercizio di un diritto potestativo e non all’esercizio di un diritto di credito quale il diritto alla ripetizione dell’indebito nel caso in esame. Ferma dunque la chiarezza del dato testuale che consente nel caso di specie di applicare il principio in claris non fit interpretatio, nondimeno questa Corte consapevole dell’indirizzo secondo cui un termine può essere qualificato come termine di decadenza anche al di là del dato letterale, deve tuttavia osservare che nel caso di specie proprio perché si tratta di un diritto di credito il termine si atteggia come un termine di prescrizione, cioè come un termine entro il quale il diritto deve essere fatto valere, pena la sua estinzione. Per questo motivo non è affatto invocabile il precedente, perchè relativo all’esercizio di un diritto potestativo, che rappresenta una posizione giuridica soggettiva rispetto alla quale lo schema della decadenza, intesa come decadenza dall’esercizio del potere funzionale all’acquisto del diritto, è terminologicamente più adeguato alla struttura della posizione giuridica soggettiva fatta valere e ha consentito, in relazione a quelle posizioni soggettive, un adattamento della lettera dell’allora vigente art. 25 C.G.S. FIGC (oggi art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC). Si tratta però di un adattamento in ragione della peculiarità della posizione giuridica soggettiva, un diritto potestativo che implica l’esercizio di un potere da far valere entro un termine, cosicché il mancato esercizio del diritto potestativo entro quel termine non determina neanche il sorgere del diritto. Uno schema che non ricorre nel caso di specie, in cui la Hellas Verona fa valere un diritto alla ripetizione dell’indebito, quindi un diritto di credito già esistente nella sua sfera giuridica e il cui mancato esercizio entro il termine previsto dall’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC comporta non la decadenza dal diritto soggettivo, che già rientra nella sfera giuridica dell’attore, ma la prescrizione dello stesso.

6. c) se gli atti posti in essere dalla Hellas Verona abbiano interrotto la prescrizione e con quali conseguenze.

Una volta qualificato il termine come termine di prescrizione, bisogna ora valutare se in concreto si siano verificati, come sostiene la Hellas Verona, uno o più atti interruttivi della prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito.

6.1. Con l’atto di reclamo la società Hellas Verona, dal momento che la decisione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso da essa proposto, perché da un lato ha riconosciuto che l’importo globale era comprensivo del contributo di solidarietà, dall’altro ha ritenuto prescritto il diritto alla ripetizione del contributo non detratto, quindi come indebito oggettivo, in relazione ai pagamenti effettuati a favore della Udinese Calcio per il periodo dal 30 settembre 2020 al 31 Marzo 2022, con l’eccezione soltanto del contributo corrisposto da Hellas Verona a favore della società ceca Sellier & Bellot Vlasim che aveva agito dinanzi alla DRC FIFA, ha impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto prescritto, con l’eccezione appena indicata, il diritto alla ripetizione dell’indebito in relazione al pagamento dei contributi di solidarietà alle società estere per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022. In particolare, Hellas Verona censura la decisione del primo grado nella parte in cui afferma che dalla documentazione acquisita non emerge alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione ad eccezione della comunicazione del 10 giugno 2021 che ha perso efficacia il 30 giugno 2022.

Secondo la prospettazione della Hellas Verona, erano stati posti in essere idonei atti interruttivi della prescrizione già dedotti nel giudizio di primo grado ma ritenuti dal Tribunale non ammissibili perché oggetto di una memoria mai autorizzata; inoltre la difesa della Hellas Verona dichiara di aver reiterato le eccezioni di interruzione della prescrizione anche all’udienza di discussione del 22 aprile 2024, ma di tali eccezioni non vi è traccia nel verbale di udienza e nella motivazione della decisione di primo grado; e, infine, che il C.G.S. non contempla preclusione alcuna per il deposito di memorie integrative.

In questo modo il TFN-SVE avrebbe «omesso di riconoscere alla parte ricorrente il legittimo contraddittorio sull’eccezione formulata dalla resistente in sede di costituzione, risultando dalla lettera del provvedimento che nessuna replica sarebbe stata fornita alla eccepita prescrizione, laddove invece era stato ampiamente evidenziato il carattere interruttivo delle azioni poste in essere da Hellas Verona nei confronti di Udinese Calcio».

6.2. In particolare secondo la Hellas Verona, che a tal fine ha qui dedotto ed allegato i pretesi atti interruttivi (dedotti in primo grado con la memoria del 5 aprile 2024, ma non ritenuta ammissibile dal TFN–SVE), la prescrizione sarebbe stata, per i pagamenti indebiti eseguiti nell’anno 2020, interrotta attraverso i pretesi atti interruttivi della prescrizione indicati nelle pagine da 5 a 7 del reclamo della Hellas Verona ed allegati in atti. Essi avrebbero determinato l’interruzione della prescrizione fino al 30 giugno 2022. Inoltre, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito anche per le stagioni sportive successive all’anno 2020, dunque in relazione a tutti i pagamenti intervenuti dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2022, sarebbe stata validamente interrotta, nell’anno 2022, per effetto dello svolgimento dei procedimenti avanti alla DRC FIFA e al TAS, dei quali il TFN-SVE ha dichiarato l’efficacia interruttiva limitandola, erroneamente secondo la Hellas Verona, al solo contributo di solidarietà versato al Club formatore Sellier & Bellot Vlasim. In particolare si sostiene la complessiva efficacia interruttiva, cioè rispetto all’intero obbligo della Hellas Verona di sostenere l’onere finanziario del contributo di solidarietà, dell’atto di appello proposto dalla Hellas Verona dinanzi al TAS in data 18 marzo 2022, presente in atti, e ribadito nella memoria d’appello dell’11 aprile 2022, presente in atti.

6.2.1. Il motivo di reclamo proposto dalla Hellas Verona si concentra soprattutto sul contenuto dell’atto di appello al TAS di Losanna del 18 Marzo 2022. Ad esso bisognerebbe riconoscere, secondo la Hellas Verona, effetto interruttivo della prescrizione, in relazione all’intera pretesa di ripetizione del contributo di solidarietà indebitamente pagato. A tal fine la Hellas Verona ha sottolineato l’applicazione dell’art. R57 del Codice TAS, che afferma il carattere de novo della procedura dinanzi al TAS, così da asserire che l’oggetto del giudizio dinanzi al TAS era più ampio e differente da quello introdotto dinanzi alla DRC FIFA con il ricorso della società Sellier & Bellot Vlasim. In particolare la domanda introduttiva del giudizio di appello, proposto dalla Hellas Verona nei confronti anche della Udinese Calcio, che si è costituita e difesa nel giudizio dinanzi al TAS, avrebbe investito anche l’accertamento «“che l’Udinese è tenuta a sostenere l’onere finanziario del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del Calciatore dall’Udinese all’Hellas Verona” e, previo tale accertamento, la condanna della Udinese al pagamento delle somme dovute al Club formatore Sellier & Bellot Vlasim. In questo modo sarebbe stato richiesto l’accertamento dell’obbligo della società Udinese di sopportare economicamente il costo del contributo di solidarietà e non soltanto la fondatezza o meno della pretesa vantata dalla società Sellier & Bellot Vlasim. Pertanto, secondo la Hellas Verona la domanda proposta sarebbe stata volta al riconoscimento del diritto dell’istante a pretendere dalla Udinese Calcio «la quota destinata alla solidarietà in capo a tutti i versamenti destinati ai Club formatori». Inoltre si osserva che «La domanda svolta da Hellas Verona in questa sede va dunque considerata in modo disgiunto rispetto a quella oggetto del precedente grado di giudizio davanti alla Fifa. Ciò conferisce, se possibile, maggior valore – anche in termini di efficacia interruttiva della prescrizione - alla domanda svolta, in via principale, nei confronti di Udinese Calcio, la quale si è peraltro costituita in quel giudizio contestando nel merito la pretesa della scrivente».

6.3. Per i motivi appena esposti la società Hellas Verona ha chiesto a questa Corte la riforma parziale della decisione di primo grado e per l’effetto ordinare alla Udinese Calcio di provvedere alla restituzione di quanto corrisposto dalla Hellas Verona alle Società estere a titolo di contributo di solidarietà anche per la stagione sportiva 2020/2021 e per la stagione 2021/2022 oltre che, come riconosciuto già dal TFN-SVE, per i pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2022/2023. Di conseguenza, ha chiesto  che in accoglimento della domanda principale formulata nel giudizio di primo grado, sia ordinato all’Udinese Calcio di rimborsare all’Hellas Verona tutte le somme versate da quest’ultima, come documentato in atti, rispettivamente a Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram e Slavia Praga a titolo di contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del Calciatore Antonin Barak dall’Udinese all’Hellas Verona ed ammontanti complessivamente ad 316.588,49 ovvero, in subordine, nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi di mora (o in subordine legali)  dalle date di ciascun singolo pagamenti ai suddetti club esteri sino al saldo, oltre a rivalutazione monetaria come da prospetto allegato in atti per l’esatta quantificazione delle somme richieste per capitale e per interessi.

6.4. Nella memoria di replica del 31 maggio 2024 la società Hellas, in ogni caso ferma la qualificazione come prescrizione, richiamando quanto già affermato nel reclamo del 6 maggio 2024, ha ribadito l’efficacia interruttiva degli atti indicati nello stesso reclamo sottolineando anche che un atto per avere efficacia interruttiva della prescrizione deve contenere l’indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione o richiesta scritta di adempimento che manifesta la volontà del titolare del diritto di farlo valere. In particolare si osserva che tali caratteristiche sono presenti negli atti che la società Hellas Verona ritiene interruttivi della prescrizione e, tra questi, l’atto del 10 giugno 2021 riguardava più in generale il diritto al rimborso del contributo di solidarietà sul corrispettivo di trasferimento. Si sostiene inoltre che il reclamo della Udinese Calcio non conterrebbe alcuna censura in ordine al riconoscimento da parte del Tribunale di primo grado dei pagamenti effettuati dalla Hellas Verona successivamente al 30 giugno 2022, per i quali la prescrizione sarebbe scaduta il 30 giugno 2024. Pertanto si sostiene che in relazione a tale capo alla decisione di primo grado sia passata in giudicato.

6.5. Nella memoria di replica del 31 maggio 2024 la Udinese calcio ha contestato, ferma la propria tesi circa la natura decadenziale del termine, l’idoneità degli atti indicati dalla Hellas Verona ad interrompere la prescrizione, qualora il termine fosse ritenuta di tale natura. Ciò sia in relazione sia alle comunicazioni inviate nella primavera del 2021, quindi nella stagione sportiva 2020/2021, e relative soltanto ad una specifica quota di contributi, sia in generale all’idoneità ad interrompere la prescrizione delle azioni proposte dinanzi alla CDR FIFA e al TAS di Losanna. In particolare si sostiene che tali giudizi avrebbero riguardato soltanto specifici contributi quantificati in una somma determinata e soltanto i contributi dovuti dalla Hellas Verona alla società Sellier & Bellot Vlasim. Si esclude, pertanto, che tali giudizi, compreso il giudizio dinanzi al TAS, avessero ad oggetto l’accertamento dell’obbligo tout court della società Udinese di corrispondere Il complessivo contributo di solidarietà. Si contesta, inoltre, che l’art. R57 Codice TAS, richiamato più volte dalla Hellas Verona, preveda che il giudizio dinanzi al TAS abbia un oggetto distinto da quello dinanzi alla CDR FIFA; anzi si sottolinea che il giudizio dinanzi al TAS è un giudizio di secondo grado dopo quello svolto dinanzi alla CDR FIFA «giudicando su quanto (e solo su quanto) discusso davanti alla Federazione Internazionale».

6.6. All’udienza del 5 giugno 2024 la Hellas Verona, nella persona dell’Avv. Nicola Lombardi, oltre a richiamare il ricorso introduttivo e la memoria di replica osservava, per quanto attiene alla prescrizione, che gli atti interruttivi posti in essere da Hellas Verona non hanno ricevuto soluzione di continuità e sempre hanno affermato il principio di diritto alla base della pretesa di recuperare il contributo. Inoltre, che il ricorso al TAS svolto dalla Hellas Verona tratta da zero le domande, ex art. R57 del Codice TAS. In quella sede la Hellas Verona ha proposto una domanda nuova rispetto a quella proposta davanti alla FIFA volta a far affermare che l’Udinese deve sostenere il contributo di solidarietà e poi, di conseguenza, la condanna. Dunque una domanda di accertamento, con funzione conservativa del credito, che è interruttiva come domanda giudiziale.

Alla medesima udienza la Udinese Calcio, nella persona dell’avv. Favella, oltre a richiamare il ricorso introduttivo e la memoria di replica, ha invece osservato che contrariamente a quanto sostenuto dall’avv. Nicola Lombardi non sussisteva negli atti della Hellas Verona la volontà di interrompere la prescrizione su tutto il contributo di solidarietà, perché le evidenze documentali evidenziano che la fattura riguarda soltanto la cessione temporanea del Calciatore. Inoltre, la Hellas Verona non aveva agito in sede domestica, mentre dinanzi al TAS il contenzioso sarebbe stato limitato alle somme per la società Sellier & Bellot Vlasim. A tale posizione l’avv. Nicola Lombardi, per la Hellas Verona, ha replicato che nel ricorso al TAS la domanda nei confronti della Udinese Calcio riguardava l’accertamento dell’obbligo in generale.

6.7. Nella memoria di replica depositata in data 21 giugno 2024 la Hellas Verona ha ribadito che l’oggetto del giudizio dinanzi al TAS non era limitato al contributo di solidarietà dovuto alla società Sellier, ma si estendeva alla debenza dell’intero contributo di solidarietà da parte della Udinese Calcio. Allo stesso modo, all’udienza del 2 luglio 2024 la società Hellas Verona, nella persona del dott. Paolo Lombardi, ha osservato, in replica alla memoria depositata dalla Udinese Calcio il 12 giugno 2024, che l’oggetto del giudizio dinanzi al TAS non era limitato alla società Sellier, ma comprendeva la debenza del contributo di solidarietà. Pertanto è stato ribadito l’effetto interruttivo della prescrizione della domanda dinanzi al TAS. Alla medesima udienza del 2 luglio 2024 la Udinese Calcio, nella persona dell’avv. Malagnino ha contestato che le domande proposte al TAS riguardassero l’intero contributo e che in quella sede fosse stato chiesto in particolare il rimborso. In replica, per la Società Hellas Verona l’avv. Nicola Lombardi afferma che era stata presentata una domanda di accertamento generico del credito dinanzi al TAS, che poi ha ricevuto anche domande consequenziali.

6.8. Il motivo di reclamo della Società Hellas Verona, relativo all’interruzione della prescrizione, merita accoglimento, ma per ragioni in parte diverse da quelle sostenute dalla stessa.

In via pregiudiziale bisogna esaminare il motivo di reclamo, sollevato dalla Hellas Verona, relativo al mancato esame in primo grado della memoria del 5 Aprile 2024, che risulta essere stata stralciata dal giudizio; ed inoltre l’eccezione di giudicato sollevata, nella memoria di replica del 31 maggio 2024 dalla società Hellas Verona, rispetto alla ripetizione dell’indebito in relazione ai pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2022/2023, con termine di prescrizione al 30 giugno 2024.

6.8.1. Per quanto attiene alla prima questione, in modo non condivisibile la decisione di primo grado ha ritenuto non ammissibile la memoria del 5 aprile 2024 depositata dalla Hellas Verona, nella quale la Società Hellas aveva dedotto fatti interruttivi della prescrizione eccepita dalla Udinese Calcio. Al di là dell’assenza di una norma, negli artt. 90 e 91 C.G.S. FIGC che preveda espressamente un divieto di ulteriori memorie, così come l’assenza di una norma che preveda, come invece in altri procedimenti, il potere delle parti di depositare memorie prima dell’udienza di discussione, l’ammissibilità della memoria ulteriore e la deducibilità anche in udienza dei pretesi eventi interruttivi della prescrizione avrebbe dovuto trovare fondamento già nei principi del giusto processo sportivo e in particolare nella garanzia del principio del contraddittorio. Se non si ammettesse la possibilità di replicare a nuove eccezioni proposte dalla controparte, si dovrebbe sostenere che operi un principio di eventualità secondo il quale la parte dovrebbe esperire ogni possibile difesa in via preventiva, addirittura quella di interruzione della prescrizione. Una ricostruzione chiaramente non sostenibile. In ogni caso, l’eccezione di interruzione della prescrizione è rilevabile anche d’ufficio e pertanto può essere sollevata e provata per la prima volta anche nel presente grado senza incorrere in alcuna preclusione.

6.8.2. Per quanto attiene, invece, all’eccezione di giudicato, si deve osservare che in realtà nel reclamo la Udinese Calcio ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto applicabile la circolare FIGC del 30 giugno 2021, che nella prospettiva della Reclamante riguardava proprio il trasferimento definitivo, accordo distinto, secondo la Udinese Calcio, da quello di trasferimento temporaneo (una ricostruzione tuttavia qui non accolta per le ragioni già chiarite). Il descritto motivo di reclamo, dal momento che investe proprio i pagamenti per i quali secondo il TFN-SVE non opera la prescrizione, impedisce di ritenere che non vi sia stata impugnazione di quel capo della decisione. La Udinese Calcio nel reclamo ha, al contrario, sostenuto che in virtù dell’applicazione della circolare FIGC del 30 giugno 2021 e del comportamento tenuto dalla Hellas Verona le somme pattuite nell’accordo dovevano essere ritenute, almeno per il trasferimento definitivo, come somme al netto del contributo di solidarietà, quindi nulla sarebbe stato dovuto alla Udinese Calcio. In modo coerente con la sua prospettiva, la Udinese Calcio ha anche per tale motivo richiesto la riforma della decisione di primo grado.

6.8.3. Si può ora passare all’esame delle eccezioni di interruzione della prescrizione. Il motivo merita accoglimento ma, come si è detto, per ragioni in parte diverse da quelle sostenute dalla Hellas Verona.

Secondo la Hellas Verona il diritto alla ripetizione dell’indebito in relazione al contributo di solidarietà non detratto per i pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2020/2021 e 2021/2022 – pagamenti indicati nella decisione di primo grado come quelli intervenuti dal 30 settembre 2020 al 31 Marzo 2022 e da essa ritenuti prescritti – sarebbe stato interrotto dagli atti interruttivi della prescrizione posti in essere tra il mese di aprile e il mese di giugno 2021 e dalla domanda di appello presentata dal TAS il 18 marzo 2022, atti precisamente indicati nelle pagine da 5 a 7 del reclamo della Hellas Verona e allegati (fermo quanto corrisposto alla società Sellier in virtù della decisione della DRC FIFA). Tali atti avrebbero interrotto la prescrizione anche in relazione al generale obbligo della Udinese Calcio di sostenere il contributo di solidarietà (fermo che la prescrizione certamente non opera per i pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2022/2023).

6.8.4. L’idoneità dei suddetti atti ad interrompere la prescrizione deve essere affermata sia rispetto alle pretese che essi rappresentano che al generale obbligo della Udinese Calcio di sostenere l’onere finanziario del contributo di solidarietà. Tuttavia, non può essere accolta la posizione della Hellas Verona secondo cui per effetto degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere tra il mese di aprile e il mese di giugno 2021, la prescrizione ricomincia «a decorrere sino al termine previsto dall’art. 40 CGS, ossia il 30 giugno 2022, alla fine della stagione sportiva successiva al momento dell’interruzione». La prospettazione della Società, seppur non molto chiara sotto questo profilo, sembra sostenere che per effetto degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere tra il mese di aprile e il mese di giugno 2021, si sia determinato un effetto interruttivo della prescrizione fino al 30 giugno 2022; ma in virtù della domanda proposta al TAS di Losanna il 18 Marzo 2022, si sarebbe determinato un nuovo effetto interruttivo della prescrizione per i pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2020/2021 (oltre che l’interruzione della prescrizione per quelli della stagione sportiva 2021/2022), che in applicazione dell’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC avrebbe fatto decorrere il nuovo termine di prescrizione, come disciplinato dall’art. 40, 3° co., soltanto – lo si deve dedurre da quanto espressamente affermato dalla Hellas Verona – dal 30 giugno 2023. Di conseguenza anche in ordine a tali diritti alla ripetizione dell’indebito il ricorso al TFN-SVE presentato in data 20 marzo 2024 sarebbe stato tempestivo, perché la prescrizione in virtù del nuovo atto interruttivo rappresentato dalla domanda di appello al TAS del 18 Marzo 2022 e in virtù del suddetto meccanismo, in ipotesi fondato sull’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC, sarebbe maturata soltanto il 30 giugno 2024.

Questa ricostruzione, che sembra emergere dall’atto di reclamo e dal passo poco sopra riportato tra virgolette (per quanto non molto chiaro), è volta a negare la prescrizione, perché se il nuovo termine di prescrizione di cui all’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC decorresse dalla data della proposizione della domanda al TAS, avvenuta il 18 marzo 2022, il diritto dovrebbe essere considerato prescritto alla fine della stagione sportiva successiva (30 giugno 2023). La ricostruzione che appare così prospetta dalla Hellas Verona non può essere accolta.

6.8.5. Se un atto interruttivo della prescrizione potesse determinare che il nuovo termine di prescrizione debba decorrere, in applicazione dell’art. 40, 3° co.. C.G.S. FIGC, dalla fine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato compiuto l’atto interruttivo della prescrizione, si attribuirebbe all’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC non già il ruolo di disciplinare, con una norma ad hoc, il momento in cui matura la prescrizione dei diritti di natura economica, ma di operare come una causa di sospensione della prescrizione, ciò che invece esso non intende fare. Peraltro, le cause di sospensione della prescrizione sono, nell’ordinamento statale, tassativamente indicate dalla legge e insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva; lo stesso principio deve valere per le fattispecie previste dalle norme federali.

6.8.6. Pur non accogliendo del tutto la ricostruzione proposta dalla Hellas Verona, questa Corte perviene in ogni caso ad affermare, in applicazione del principio iura novit curia, l’interruzione della prescrizione anche in relazione ai pagamenti relativi alle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022 per le diverse ragioni di seguito chiarite.

6.8.7. A tal fine assume importanza centrale la proposizione della domanda di appello al TAS di Losanna del 18 marzo 2022, giudizio deciso dal TAS con lodo del 7 marzo 2023. Essa ha effettivamente investito, come più volte evidenziato dalla Hellas Verona, anche l’accertamento « “che l’Udinese è tenuta a sostenere l’onere finanziario del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del Calciatore dall’Udinese all’Hellas Verona”, come si legge al punto 85 dell’atto. Un obbligo generale il cui accertamento era pregiudiziale, in ogni caso, anche rispetto al diritto al rimborso del contributo di solidarietà corrisposto alla società Sellier (eventualmente anche sulla base del diverso titolo dell’ingiustificato arricchimento).

Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la domanda di accertamento, circostanziata dal riferimento al contributo di solidarietà connesso al trasferimento del Calciatore Barak, rappresenta certamente un atto che manifesta la volontà del creditore di far valere il diritto ed idoneo ad interrompere la prescrizione. Peraltro, la società Udinese Calcio si è difesa in quella sede anche in ordine alla determinazione del soggetto tenuto in ultima istanza a sostenere, in generale, l’onere finanziario del contributo di solidarietà (v., ad esempio, quanto indicato al punto 67 del lodo TAS in atti, dove accanto alle difese relative alla legittimazione passiva, vi sono difese relative alla determinazione del soggetto obbligato). Infine, il giudizio dinanzi al TAS rispetto alla posizione della società Udinese Calcio si è concluso con una decisione di difetto di legittimazione che, come lo stesso TAS nella decisione sottolinea, non è una pronuncia di rito ma è una decisione di merito.

6.8.8. Si è dunque in presenza di una domanda di arbitrato che ha avuto ad oggetto anche l’accertamento dell’obbligo della Udinese Calcio, così manifestando la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell’obbligato. Essa pertanto costituisce un atto interruttivo-sospensivo della prescrizione, nel senso che sarà di seguito specificato, sia per i pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2020/2021, con scadenza del termine di prescrizione al 30 giugno 2022 (in virtù dell’art. 40, 3° co., cit.), sia per i pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2021/2022 (in particolare fino al 31 Marzo 2022, come risulta dalla decisione di primo grado e del Mastrino contabile prodotto nel giudizio di primo grado), che si sarebbero prescritti il 30 giugno 2023 (in virtù dell’art. 40, 3° co., cit.). Un’idoneità a determinare l’interruzione della prescrizione che questa Corte, dopo aver esaminato l’atto di appello e il lodo del TAS ritiene sussistente.

6.8.9. Per le ragioni appena descritte non acquista particolare rilevanza, ai fini dell’interruzione della prescrizione, la controversa tra le parti sulla portata dell’art. R 57 del Codice TAS al tempo applicato. Esso attribuisce al giudice arbitrale il potere di esaminare nuovi fatti e nuove prove presentati dinanzi ad esso e non presenti nel precedente giudizio; ed inoltre attribuisce il potere di esaminare de novo i fatti e le norme, cioè senza vincolo agli accertamenti di fatto e di diritto nonché alle prove sottostanti alla precedente decisione impugnazione. Ciò si riflette nell’ampio potere decisionale del TAS, che può annullare in tutto o in parte la decisione oppure sostituirla con una nuova decisione o anche rinviare al precedente organo giudicante. Nel caso di specie, tuttavia, più che il contenuto e i poteri riconosciuti dall’art. R57, il tema rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione è rappresentato, come si è evidenziato, dal contenuto dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al TAS, dall’attività difensiva svolta dalla controparte e dalla natura della decisione resa dal giudice arbitrale nei confronti, per quanto qui interessa, della Udinese Calcio.

Inoltre nel caso di specie non sembra giovare l’invocazione dell’art. R57 al fine di affermare che esso consentirebbe di mutare l’oggetto del giudizio rispetto a quanto previsto nella prima istanza (nel caso di specie dinanzi alla DRC FIFA). Piuttosto, bisogna osservare che già nel giudizio dinanzi alla DRC FIFA era stato richiesto di chiamare in causa la Udinese Calcio e, coerentemente, nell’appello al TAS si censura proprio la mancata autorizzazione, da parte della DRC FIFA, alla chiamata in causa della Udinese Calcio, in quanto Società cedente sulla quale “economicamente” deve gravare (secondo il Regolamento RSTP FIFA) il contributo di solidarietà. Di conseguenza nel giudizio di appello è stata convenuta dinanzi al TAS anche la Udinese Calcio, chiedendo effettivamente nei suoi confronti, come si è chiarito, l’accertamento dell’obbligo di dover sostenere l’onere finanziario del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del Calciatore.

6.8.10. Una volta individuato il contenuto dell’atto di appello al TAS, quale domanda di arbitrato, è riconosciuto il valore di atto interruttivo della prescrizione, bisogna affermare che si tratta di un effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione. Come è noto, nell’ordinamento italiano anche la domanda di arbitrato rituale produce gli effetti propri della domanda giudiziale, dunque l’interruzione della prescrizione e la sospensione del relativo decorso per tutta la durata del processo fino al passaggio in giudicato del lodo (cd. effetto interruttivo permanente). Questa Corte, in applicazione del principio iura novit curia – si tratta infatti di una questione di diritto che non coinvolge nuovi fatti ma la lettura giuridica di quanto già affermato dalle parti – dichiara che il medesimo effetto deve essere affermato in virtù del diritto svizzero, che rappresenta il diritto applicabile nel procedimento dinanzi al TAS, come ricorda lo stesso lodo del TAS (punti 91-94 del lodo in atti). L’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione si fonda sugli artt. 135, 2° co. e 138 del Codice delle obbligazioni svizzero. Il primo prevede che la prescrizione è interrotta «mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento»; il secondo prevede, al primo comma, che «Quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all’autorità adita». È un effetto ex lege della domanda giudiziale o della domanda di arbitrato che determina l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione fino alla pronuncia della decisione (che, lo si ribadisce, nella decisione in esame del CAS nella parte in cui pronuncia in ordine alla legittimazione della Udinese Calcio è comunque una decisione di merito e non di rito). Probabilmente l’effetto sospensivo si protrae fino al passaggio in giudicato della stessa, ma è un profilo non rilevante ai fini della presente decisione.

6.8.11. Pertanto, in virtù delle norme appena indicate, l’atto di appello al CAS del 18 marzo 2022 ha prodotto, quale domanda di arbitrato, l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, in relazione al complessivo diritto al rimborso del contributo di solidarietà, almeno fino al 7 marzo 2023, data della decisione del TAS (e probabilmente anche oltre, fino al passaggio in giudicato della stessa, non rilevante comunque ai fini di questa decisione). Di conseguenza, è quella la data di cui tener conto ai fini della prescrizione di cui all’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC. A partire da quella data (o forse, più correttamente, dal successivo passaggio in giudicato) il diritto può essere fatto valere perché non è più sub judice. Anche se si assume come parametro soltanto la data della decisione del TAS, quindi il 7 marzo 2023, considerando quella data come il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere perché non più sub judice (anche valorizzando a tal fine il punto 150 del lodo TAS, secondo cui resta impregiudicata la possibilità di agire davanti ai giudici nazionali per il rimborso), il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC sarebbe spirato il 30 giugno 2024. Ne discende che al tempo della proposizione del ricorso al TFN-SVE, avvenuta il 20 marzo 2024, il diritto alla ripetizione dell'indebito non poteva essere considerato prescritto neppure rispetto al contributo dovuto per la stagione sportiva 2020/2021 e per la stagione sportiva 2021/2022, dunque per i pagamenti effettuati dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2022, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.

7. d) sull’ordine alla Udinese Calcio di rimborsare alla Hellas Verona la somma di 15.242,50 corrisposta da quest’ultima alla società Sellier & Bellot Vlasim

Con il secondo motivo di reclamo la Udinese Calcio impugna inoltre la decisione di primo grado nella parte in cui il TFN-SVE ha ordinato di restituire alla società Hellas Verona la somma di 15.242,50 corrisposta da quest’ultima alla società Sellier & Bellot Vlasim. Secondo la Udinese calcio ancora una volta il termine dovrebbe essere considerato come un termine di decadenza e quindi non suscettibile di interruzione. Anche rispetto al pagamento effettuato alla Società Sellier in forza della decisione della DRC FIFA e del TAS, si censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il giudizio proposto dinanzi alla DRC FIFA e poi dinanzi al TAS con la partecipazione dell’Udinese avrebbe interrotto la prescrizione rispetto all’importo di euro 15.242,50 riconosciuto alla Società sellier; e si censura la prospettiva del TFN-SVE secondo cui dal momento che la pronuncia del TAS è del 7 Marzo 2023 la prescrizione per il recupero di questo contributo di solidarietà sarebbe scaduta il 30 giugno 2024. Anche rispetto a questo contributo, per il quale era intervenuta la condanna alla restituzione nella decisione di primo grado, la Udinese calcio afferma che dal momento che l’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC prevede un termine non di prescrizione ma di decadenza, quindi insuscettibile di atti interruttivi, la Hellas Verona avrebbe dovuto richiedere la restituzione di questa parte del contributo di solidarietà corrisposta alla Società Sellier entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui si era verificato l'evento da cui è nato il presunto diritto, quindi entro il 30 giugno 2022.

7.1 Nella memoria di replica del 31 maggio 2024 la società Hellas Verona, in relazione a tale motivo di reclamo della Udinese Calcio, ne ha eccepito la inammissibilità, perché con il disposto ricordato nel precedente punto il giudice di primo grado avrebbe accolto quanto richiesto, in via subordinata nel giudizio di primo grado, proprio dalla Udinese Calcio che, per l’ipotesi denegata di rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’intero presunto credito, chiedeva di limitare l’accertamento delle eventuali somme dovute a quelle oggetto di giudizi dinanzi alla giustizia sportiva internazionale.

7.2 La posizione sul punto della Udinese Calcio muta però nel corso del giudizio. Nella memoria del 12 giugno 2024 si dà atto di aver rilevato che il contributo di solidarietà corrisposto alla Società Sellier era relativo soltanto alla quota di contributo dovuta sulla somma corrisposta per il trasferimento provvisorio e sulla somma corrisposta per la prima rata del trasferimento definitivo. All’esito, dunque, non risulta più contestata la debenza da parte della Udinese Calcio della somma di 15.242,50 corrisposta dalla Hellas Verona alla società Sellier.

7.3. In ogni caso il motivo non merita accoglimento.

7.3.1. Premesso che il termine di cui all’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC è, per le ragioni già esposte, un termine di prescrizione ( supra punto 5 ss.), si richiama quanto già affermato al punto 6 ss. della decisione. Per le ragioni ivi indicate nel trattare il profilo dell’interruzione della prescrizione, si afferma che il momento a partire dal quale, ai sensi dell’art. 40, 3° co., C.G.S., il diritto può essere fatto valere, deve essere individuato nella suddetta data del 7 Marzo 2023 (se non addirittura nella successiva data di passaggio in giudicato della decisione del TAS). Pertanto, si concorda con la decisione di primo grado nella parte in cui ha affermato che «Considerato che la pronunzia del TAS è del 7 marzo 2023, va da sé che la prescrizione per il recupero del Contributo di Solidarietà corrisposto alla Sellier & Bellot Vlasim andrà a scadere il 30 giugno 2024».

7.3.2. Inoltre, questa Corte osserva, ad abundantiam, che l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, riconosciuto in virtù dell’atto di appello al TAS per tutti i contributi indebitamente non detratti, condurrebbe allo stesso risultato affermato ai punti 6.8.10 e s. della decisione, anche qualora si accogliesse la tesi, che questa Corte non accoglie, secondo cui l’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC contemplerebbe un termine di  decadenza. Il termine di decadenza dal diritto alla ripetizione dell’indebito sarebbe spirato per i pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2020/2021 il 30 giugno 2022; e per i pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2021/2022, il 30 giugno 2023. L’atto di appello al TAS è stato presentato il 18 Marzo 2022, quindi avrebbe certamente impedito la decadenza, in ragione delle domande proposte come già chiarito, e una volta decorso l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione del diritto, fondato sulle ricordate norme svizzere sulla prescrizione, il nuovo termine rispetto al quale applicare la disciplina di cui all’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC sarebbe stato rappresentato dal giorno 7 Marzo 2023, data della decisione del TAS. Di conseguenza, il nuovo termine, in ipotesi qualificato come di decadenza, sarebbe spirato il 30 giugno 2024, quindi dopo la data di proposizione del ricorso al TFN-SVE, che è avvenuta il 20 Marzo 2024.

8. e) il corretto conteggio delle somme di cui si pretende la ripetizione.

Con il terzo motivo di reclamo l’Udinese calcio ha contestato i conteggi effettuati dalla decisione di primo grado, ma sotto il suddetto profilo il contenuto dell’atto di reclamo deve essere integrato con il contenuto della memoria integrativa presentata in data 12 giugno 2024.

Con l’atto di reclamo la Udinese calcio aveva censurato i conteggi effettuati dal TFN-SVE nella decisione assunta. In primo luogo perché il Tribunale al fine di determinare l’importo del contributo di solidarietà aveva applicato la percentuale del 5% sulle somme non prescritte senza tener conto della quota residua spettante alla Udinese Calcio come club formatore, per effetto della quale la percentuale corretta sarebbe stata pari al 4,76%, percentuale poi specificata in 4,766% nella memoria depositata in data 12 giugno 2024. Alla luce di quest’ultima memoria, la posizione della Udinese Calcio è nel senso che la somma spettante alla Udinese calcio a titolo di contributo di solidarietà è ovviamente in concreto non assegnabile, ma deve essere detratta dall’importo complessivo del contributo di solidarietà ed pari al 4,60% dello stesso; inoltre dal contributo complessivo di solidarietà deve essere detratto lo 0,08%, quale percentuale non attribuibile, perché relativa al periodo in cui il Calciatore Barak non risulta essere stato tesserato. Quindi dall’importo del contributo di solidarietà deve essere detratto il 4,68%. Ne discende che una volta calcolato l’importo del contributo di solidarietà pari al 5%, dall’importo ottenuto deve essere detratta la quota del 4,68% risultante dalla somma delle due percentuali (4,60% + 0,08%) poco sopra indicate.  Da qui la conseguente affermazione che la percentuale del contributo di solidarietà da distribuire in concreto è pari al 4,766% del corrispettivo pattuito per la cessione del Calciatore.

8.1. Inoltre, nella memoria difensiva del 12 giugno 2024 l’Udinese Calcio aggiunge che la stessa base di calcolo alla quale applicare il 5%, da rettificare nel senso appena indicato, non deve essere rappresentata dall’importo complessivo pattuito nell’accordo di cessione ma dall’importo effettivamente corrisposto, che secondo la prospettiva della Udinese Calcio indicata anche nella suddetta memoria è pari, una volta esclusi i periodi in cui secondo la prospettiva della Udinese Calcio, qui non accolta, opererebbe la prescrizione (secondo la tesi affermata in particolare nel giudizio di primo grado) o la decadenza (non soggetta ad atti interruttivi, dunque) affermata in questo grado di giudizio, non ad 3.300.000,00 ma ad 3.250.000,00 per la stagione sportiva 2022/2023.

Di conseguenza, applicando le percentuali sopra indicate a questa diversa base di calcolo di partenza –  3.250.000x5%= 162.500,00; 162.500,00-4,68% (4,60%+0,08%)= 154.895,00 – si ottiene, secondo la Udinese calcio, che il conteggio pari ad 165.000,00 effettuato dal TFN-SVE è erroneo, perché la corretta somma sarebbe appunto pari ad 154.895,00 (pari al 4,766% di 3.250.000,00).

8.2. Inoltre nel reclamo la Udinese Calcio ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui non ha detratto la somma dovuta dalla Udinese per il pagamento effettuato dalla Hellas Verona a favore della società Sellier di 15.242,50, quale parte del contributo di solidarietà già conteggiata a favore della società Sellier, per la stagione sportiva 2022/2023, nell’importo di 165.000,00 per il quale la decisione di primo grado aveva disposto il rimborso. Tuttavia, nella memoria difensiva del 12 giugno 2024 la Udinese Calcio, re melius perpensa, ha rinunciato alla suddetta eccezione, escludendo che ricorresse una forma di duplicazione delle somme dovute, dal momento che importo di 15.242,50 oggetto della pronuncia della decisione DRC FIFA, confermata dal TAS, si riferiva soltanto al contributo di solidarietà sul compenso corrisposto per il trasferimento provvisorio (Stagione sportiva 2020/2021) e per la prima rata del trasferimento definitivo (stagione sportiva 2021/2022).

8.3. Per le ragioni esposte la società Udinese Calcio a parziale rettifica di quanto affermato negli atti processuali precedenti ha chiesto:  «(….)in conclusione, rispetto alle eccezioni di riconteggio (paragrafo 3 del Reclamo) – dunque impregiudicato ogni diritto, eccezione e riserva svolti nell’intero atto di Reclamo e ribadendo le conclusioni di cui a tale Reclamo ed alla successiva prima memoria, limitatamente integrate dalla presente seconda memoria - si limitano a richiedere la rettifica delle quantificazioni svolte dal TFN come segue: la somma di Euro 165.000,00, erroneamente conteggiata dal Tribunale deve essere ridotta nella somma corretta di Euro 154.895,00 per le ragioni meglio dettagliate con la presente memoria; a tale somma vanno aggiunti gli importi di Euro 15.242,50 oggetto dei contenziosi FIFA e TAS; il totale così rettificato ammonta ad Euro 170.137,50».

8.4. Nella memoria di replica del 31 maggio 2024 la società Hellas Verona con riferimento all’impugnazione dei conteggi da parte della Udinese Calcio, ha sostenuto la correttezza dei conteggi effettuati sulla base delle percentuali previste dai regolamenti FIFA e delle somme che Hellas Verona ha dimostrato di aver versato ai club formatori. Nella memoria di replica depositata in data 21 giugno 2024, la Hellas Verona ha in primo luogo eccepito che l’oggetto del giudizio non è relativo al contributo di solidarietà ma alla ripetizione di quanto corrisposto alle società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram e Slavia Praga dalla Hellas Verona a titolo di contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del Calciatore Barak e che tali somme ammontano complessivamente ad 316.588,49, oltre agli interessi dalle date di ciascun singolo pagamento ai suddetti club esteri sino al saldo e oltre a rivalutazione monetaria. Nella stessa memoria la Hellas Verona dichiara di convenire, e in concreto non contesta, con i calcoli effettuati dalla società Udinese nell’allegato alla memoria depositata in data 12 giugno 2024. Inoltre, afferma che nell’effettuare i conteggi in relazione al contributo di solidarietà la Hellas Verona aveva già tenuto conto del ruolo della Udinese Calcio di società formatrice e dei principi indicati dalla Udinese ai fini dei conteggi. Pertanto afferma: «Alla luce di quanto precede, si può concludere che i principi su cui si basano gli argomenti esposti nella memoria alla quale oggi si replica sono già stati diligentemente applicati ai calcoli effettuati da Hellas Verona in capo agli importi corrisposti ai club esteri formatori del Calciatore. La richiesta di ricalcolo proposta da Udinese Calcio risulta, in questo senso, sterile oltre che irrilevante». All’udienza del 2 luglio 2024 la società Hellas Verona, nella persona dell’avv. Paolo Lombardi, ha reiterato i medesimi argomenti.

8.5. Ciò premesso, in primo luogo non è condivisibile l’affermazione della Udinese Calcio, compiuta nella memoria del 21 giugno 2025, che l’oggetto del giudizio sia rappresentato dalle somme indebitamente pagate alle Società estere. In questa sede, infatti, importa stabilire precisamente anche il titolo sulla cui base le somme sono state corrisposte, dal momento che l’azione di ripetizione dell’indebito proposta nei confronti della Udinese Calcio da parte della Hellas Verona si riferisce alle quote di contributo di solidarietà, pari al 5% di quanto convenuto come compenso compresi i premi, non detratte dal corrispettivo pattuito. La Hellas Verona ha proposto un’azione di ripetizione dell’indebito rappresentato dalle somme che ha corrisposto indebitamente alla Udinese Calcio in quanto non decurtate del contributo di solidarietà (mentre sulla base del Regolamento FIFA nei confronti delle società estere è effettivamente obbligata al pagamento la Società cessionaria, che però non ne deve subire l’onere finanziario).

8.6. Per quanto attiene, invece, al primo profilo nuovo della memoria del 12 giugno 2024 della Udinese Calcio, non è condivisibile l’individuazione della base di calcolo, cioè della somma di partenza, nel compenso effettivamente corrisposto sulla base dell’accordo di cessione del contratto e non invece nel compenso in esso pattuito. Alla luce dell’art. 1, 1° co., dell’Allegato 5 del Regolamento RSTP FIFA si deve affermare che la somma dovuta come contributo di solidarietà è ricavata nella misura del 5% di tutto quanto pattuito come compenso. Sulla base del contributo di solidarietà così determinato complessivamente, si individuano, in base all’art. 1, 2° co., dell’Allegato 5, le società formatrici che hanno titolo ad ottenere una porzione percentuale del contributo secondo i criteri indicati dallo stesso art. 1.

8.7. Per quanto attiene al motivo di reclamo, della Udinese Calcio, relativo alle somme dovute alla società Sellier, l’eccezione è stata rinunciata dalla stessa Udinese nella memoria del 12 giugno 2024, rilevando correttamente che la somma indicata dal TFNSVE si riferisce alla stagione sportiva 2020/2021, quindi al trasferimento temporaneo, e alla stagione sportiva 2021/2022 relativamente al primo rateo del trasferimento definitivo. Il tema della duplicazione rientrerà però in gioco per effetto dell’accoglimento da parte di questa Corte della tesi secondo cui l’appello proposto al TAS di Losanna ha interrotto la prescrizione anche per i pagamenti relativi alla stagione sportiva 2020/2021 e 2021/2022 (l’atto di appello al TAS è stato presentato il 18 Marzo 2022, quindi prima del decorso del termine di prescrizione per tutti i pagamenti effettuati dal 30 settembre 2020 al 31 Marzo 2022 quali risultanti dal Mastrino contabile in atti presentato dalla società Hellas Verona nel giudizio di primo grado su richiesta del TFN-SVE).

8.8. Per quanto attiene alla determinazione concreta delle somme che la Hellas Verona ha il diritto di ripetere, le affermazioni, sopra testualmente riportate, contenute nella memoria difensiva della Hellas Verona del 21 giugno 2024 consentono di affermare che i principi e i criteri di calcolo indicati dalla Udinese Calcio nella memoria del 12 giugno 2024 e nel relativo Allegato 12, espressamente richiamato dalla prima al fine di individuare i principi e i criteri di calcolo, non risultano contestati dalla Hellas Verona ed anzi quest’ultima persino afferma, lo si ribadisce, quanto segue: «Alla luce di quanto precede, si può concludere che i principi su cui si basano gli argomenti esposti nella memoria alla quale oggi si replica sono già stati diligentemente applicati ai calcoli effettuati da Hellas Verona in capo agli importi corrisposti ai club esteri formatori del Calciatore. La richiesta di ricalcolo proposta da Udinese Calcio risulta, in questo senso, sterile oltre che irrilevante».

8.9. Si può dunque ritenere che le parti concordino sui principi e sui criteri di calcolo, ma in realtà l’applicazione degli stessi non condurrebbe con precisione ai risultati affermati dalla Hellas Verona, che ha indicato l’importo totale distribuito tra Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram e Slavia Praga in 316.588,49, coerentemente con la richiesta di voler ripetere tale importo, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, non già il 5% delle somme di trasferimento corrisposte a Udinese Calcio.

Per questo motivo questa Corte preso atto della non contestazione dei principi e criteri di calcolo indicati dalla Udinese Calcio, anzi persino un riconoscimento della loro correttezza da parte della Hellas Verona, ritiene che essi devono costituire i principi e criteri di calcolo della somma che la società Hellas Verona ha diritto di ripetere, per sorta capitale, dalla Udinese Calcio a titolo di contributo di solidarietà non detratto, di volta, dagli importi corrisposti a quest’ultima in esecuzione dell’accordo di cessione unitario del 18 settembre 2020. Quindi si devono ritenere non contestate le percentuali di seguito riportate dal prospetto denominato Allegato 12 annesso alla memoria della Udinese Calcio del 12 giugno 2024: 4,60% Udinese (ma in concreto non dovuta); Club esteri: 72,25% FK Pribram; 8,71% FC Sellier Bellot Vlasim; 14,36% SK Slavia Praha; 0,08: no record – periodo di mancato tesseramento). Si può dunque ritenere riconosciuta la percentuale effettiva pari al 95,32% complessivo del contributo di solidarietà da corrispondere ai club esteri (quindi detraendo dal 100% la percentuale del 4,60 % relativa alla formazione presso la Udinese + 0,08% relativo al periodo di mancato tesseramento).

8.10. Il quantum dell’indebito assume un’importanza centrale una volta affermato che il diritto alla ripetizione dello stesso non è prescritto, contrariamente a quanto afferma dalla decisione di primo grado, neppure per la stagione sportiva 2020/2021 e per la stagione sportiva 2021/2022.

Ai fini del suo calcolo bisogna in primo luogo precisare che la percentuale del contributo di solidarietà è pari, sulla base della disciplina del Regolamento RSTP FIFA più volte invocato, al 5% del compenso concordato tra le parti. In base all’accordo che risulta dagli atti di causa il compenso pattuito complessivo è pari ad 7.000.000,00, così dettagliato: 500.000,00 per il trasferimento temporaneo; 6.000.000,00 per il trasferimento definitivo (in due tranche da 3.000.000,00); 250.000,00 quale premio di salvezza per la stagione sportiva 2020/2021 ed 250.000,00 quale premio di salvezza per la stagione sportiva 2021/2022. Un importo complessivo pari, dunque, ad 7.000.000,00.

8.11. Sulla base complessiva di calcolo appena determinata si può stabilire il contributo di solidarietà pari al 5%, quindi pari ad  350.000,00. Successivamente, a tale contributo complessivo si devono applicare le percentuali sopra riportate e non contestate. Ne discende quanto segue:

a) 7.000.000 x 5% = 350.000,00 (contributo complessivo di solidarietà pari al 5% di 7.000.000)

b) 350.000,00 – 4,68% (4,60% Udinese + 0,08% No record)= 333.620,00. La somma destinata alle Società estere è pari quindi al 95,32% del contributo complessivo di solidarietà, al lordo anche degli 15.242,50 già dovuti alla Società Sellier in virtù della decisione della DRC FIFA (confermata dal TAS) per il contributo di solidarietà relativo al compenso per il trasferimento provvisorio (s.s. 2020/2021) e il primo rateo del corrispettivo del trasferimento definitivo (s.s. 2021/2022). Per evitare una duplicazione, dal momento che la decisione di primo grado considerava autonomamente quanto già dovuto alla Società Sellier in virtù della decisione in sede FIFA (confermata dal TAS), bisogna decurtare dall’importo complessivo del contributo di solidarietà dovuto alle società estere di formazione ( 333.620,00, pari al 95,32% del contributo complessivo di solidarietà), l’importo di 15.242,50 corrisposto alla società Sellier in virtù della decisione DRC FIFA. Quindi 333.620,00 - 15.242,50 = 318.377,50.

La somma esprime soltanto la sorta capitale. Dalla data di pagamento, risultante in atti come documentata dalla Hellas Verona, a ciascuna società estera di ciascuna quota di contributo di solidarietà ad essa spettante, ma nei limiti della somma dovuta per capitale a ciascuna Società estera applicando le percentuali sopra indicate sui cui le parti concordano (72,25% FK Pribram; 8,71% FC Sellier Bellot Vlasim; 14,36% SK Slavia Praha), decorrono fino alla restituzione delle somme stesse gli interessi legali.

8.12. A tale somma dovrà essere aggiunta, quale ulteriore importo da restituire a carico della Udinese Calcio, la somma complessiva di 15.242,50 corrisposta dalla Hellas Verona alla società FC Sellier & Bellot Vlasim in esecuzione della decisione della DRC FIFA tms9640 dell'11 febbraio 2022, oltre agli interessi legali dalla data di ciascun versamento (come dettagliato nella decisione della DRC FIFA) e fino al rimborso.

8.13. Non è dovuta la rivalutazione, pur richiesta dalla Hellas Verona, perché nel caso di specie si tratta di un debito di valuta.

Inoltre, di fronte alla richiesta della stessa Società di condanna al pagamento degli interessi moratori o in subordine legali questa Corte, intendendo che la Hellas Verona si riferisca agli interessi di mora di cui all’art. 1284, 4° co., c.c, differenti dagli interessi legali non maggiorati di cui all’art. 1284, 1° co., c.c. che rappresentano il parametro ordinario di determinazione degli interessi di mora nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. art. 1224, 1° co., c.c.), non ritiene applicabili, con decorrenza dalla data della domanda in primo grado dinanzi al TFN-SVE, gli interessi moratori maggiorati di cui all’art. 1284, 4° co., c.c. (c.d. super-interessi distinti dagli ordinari interessi legali di cui all’art. 1284, 1° co., c.c., v. Cass., Sez. Un., n. 12449/2024). Essi, seppur applicabili secondo un orientamento della Corte di Cassazione anche alle obbligazioni pecuniarie non contrattuali, come l’obbligazione di ripetizione dell’indebito (cfr. Cass., Sez. III, n. 61/2023, tema posto ma non risolto da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 in ragione della tipologia di decisione), sono limitati all’ipotesi della proposizione di una domanda giudiziale e sono volti ad evitare, tra l’altro, che il debitore tragga giovamento dalla pendenza della lite differendo l’adempimento. Al di là della considerazione che l’art. 1284, 4° co., c.c. si riferisce alla proposizione della domanda giudiziale, circostanza che già ne esclude l’applicazione ai crediti fatti valere con domanda dinanzi agli Organi di giustizia sportiva (che non rappresentano una forma di arbitrato, mentre l’art. 1284, 4° co., c.c. si può applicare in caso di domanda di arbitrato, v. l’art. 1284, 5° co., c.c.), l’esclusione trova fondamento anche  nella circostanza che la giustizia sportiva è caratterizzata, proprio per sua natura, da tempi estremamente ristretti nello svolgimento del procedimento ed è di per se in grado di evitare condotte dilatorie del debitore nel corso del giudizio stesso. Pertanto, non si può afferma che sussista nei procedimenti di giustizia sportiva la medesima ratio – scoraggiare comportamenti dilatori del debitore che resista in giudizio nonostante la fondatezza della pretesa creditoria, approfittando della durata del processo anche per utilizzare le somme dovute in investimenti più remunerativi rispetto all’interesse dovuto al creditore per il periodo di mora (cfr. Cass., Sez. III, n. 61/2023) – che giustifica l’applicazione dell’art. 1284, 4° co., c.c. dinanzi al giudice statale. Nel caso di specie, peraltro, la scelta del tempo in cui proporre la domanda di ripetizione dell’indebito è stata frutto di una scelta dell’avente diritto, che avrebbe potuto anche agire in modo più tempestivo, evitando così le questioni in ordine alla prescrizione oggetto del presente giudizio. Per tali ragioni questa Corte ritiene di riconoscere esclusivamente, come già affermato, gli interessi legali (art. 1284, 1° co., c.c.) sulle somme già individuate ma, conformemente alla richiesta della società Hellas Verona, la decorrenza è stata qui fissata nella data di effettivo pagamento quale documentata in atti dalla Hellas Verona (e fermi i criteri di determinazione della somma capitale su cui determinare il relativo calcolo già in precedenza specificati).

P.Q.M.

- accoglie in parte il reclamo numero 0131/CFA/2023-2024 proposto dalla società Hellas Verona FC S.p.A. e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna l’Udinese Calcio S.p.A. a corrispondere all’Hellas Verona Fc S.p.A. la somma complessiva di 318.377,50 per capitale, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento alle società estere FK Pribram, FC Sellier & Bellot Vlasim e Slavia Praga delle singole quote ad esse spettanti del contributo di solidarietà e fino alla data di restituzione delle stesse; condanna altresì la società Udinese Calcio S.p.A. a rimborsare alla società Hellas Verona FC S.p.A. la somma complessiva di 15.242,50 corrisposta alla società FC Sellier & Bellot Vlasim in esecuzione della decisione della Dispute Resolution Chamber FIFA tms9640 dell'11 febbraio 2022, oltre agli interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al rimborso;

- respinge il reclamo numero 0132/CFA/2023-2024 proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A.;

- condanna alle spese processuali la società Udinese Calcio S.p.A. che liquida in complessivi 2.000,00 per entrambi i gradi di giudizio.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonio Maria Marzocco                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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