F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0005/CFA pubblicata il 16 Luglio 2024 (motivazioni) – Frosinone Calcio S.r.l.-LNPA

Decisione/0005/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0148/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Maria Barbara Cavallo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Luigi Caso – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0148/CFA/2023-2024 presentato dalla società Frosinone Calcio srl in data 17.06.2024;

contro

Lega Nazionale Professionisti Serie A, Atalanta Bergamasca spa, Bologna FC 1909 spa, Cagliari Calcio spa, Empoli FC srl, ACF Fiorentina srl, Genoa CFC spa, Hellas Verona spa, FC Internazionale spa, Juventus FC spa, SS Lazio spa, AC Milan spa, SSC Napoli spa, AS Roma spa, US Salernitana Calcio srl, UC Sampdoria spa, US Sassuolo srl, Spezia Calcio srl, Torino FC spa, Udinese spa, Venezia FC srl, Parma Calcio 1913 srl, Brescia Calcio spa, Spal srl, FC Crotone srl, US Lecce spa, Benevento Calcio srl, Fallimento AC Chievo Verona srl e Lega nazionale professionisti Serie B, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare 0244/TFNSD/2023-2024 del 10.06.2024.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 12.07.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Domenico Marzi per la società Frosinone Calcio S.r.l.; l’Avv. Romano Vaccarella per la Lega Nazionale Professioni Serie A; l’Avv. Salvatore Sica e l’Avv. Francesco Fimmanò per la società U.S. Salernitana 1919 S.r.l.; l’Avv. Stefano Fanini per la società Hellas Verona Fc S.p.A.; l’Avv. Stefano Artini per la società Empoli F.C. S.p.A.; l’Avv. Davide Ursoleo per delega dell’Avv. Maurizio Maria Scaccabarozzi per la società Spezia Calcio S.r.l.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con delibera del 5 febbraio 2018, l’assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A - LNPA ha accettato la proposta formulata dalla società Mediapro Italia s.r.l. per l’assegnazione dei diritti audiovisivi, riferiti al territorio italiano, relativi al campionato di Serie A per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (di seguito anche il “triennio”), a fronte del riconoscimento del corrispettivo complessivo di 1.050.001.000,00 per ciascuna stagione sportiva.

A seguito del ritenuto inadempimento della società assegnataria, la LNPA ha esercitato la clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista.

Ne è seguito un contenzioso, definito tra le parti bonariamente con una transazione per l’importo di 52.500.050,00, che l’assemblea della LNPA dell’11 maggio 2022 ha deliberato di distribuire tra le sole società associate nel corso della stagione sportiva 2021-2022 sul rilievo che tali risorse non avrebbero natura risarcitoria, ma rappresenterebbero una nuova entrata ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. l), dello statuto della Lega, da imputarsi secondo il principio della competenza temporale.

La società Frosinone Calcio srl, associata alla LNPA nella stagione 2018/2019, dolendosi non essere stata informata e coinvolta negli sviluppi della vicenda, ha inoltrato alla LNPA alcune richieste di accesso agli atti, all’esito delle quali, in data 5 aprile 2024, ha ottenuto l’estratto della parte di interesse del verbale assembleare dell’11 maggio 2022.

A detta della società, il criterio di riparto adoperato, che prescinde dalla effettiva partecipazione al triennio di riferimento, avvantaggerebbe ingiustamente alcune compagini (quelle non associate alla LNPA per il triennio o per alcune stagioni sportive di questo) a danno di altre, fra cui appunto il Frosinone Calcio, e perciò lederebbe un obbligo contrattuale derivante dalla licenza a suo tempo assegnata a Mediapro per il triennio o, secondo altra prospettiva, un illecito extra contrattuale.

Pertanto, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 30 CGS CONI e depositato il 6 maggio 2024, la società ha chiesto al Tribunale federale nazionale “di accertare la lesione della situazione giuridicamente protetta in capo alla ricorrente e, per l’effetto, ritenere

illegittima, inefficace e invalida la distribuzione delle risorse economiche operate con la delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A del giorno 11 maggio 2022, di 52.500.050,00, riferita alla transazione con Mediapro a titolo di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale per la concessione dei Diritti Audiovisivi per il Campionato Serie A nel triennio 2018/2021”.

Di conseguenza, la società ricorrente ha chiesto al TFN:

“- in via principale, di liquidare l’importo in favore della ricorrente tenuto conto delle stagioni di partecipazione al Campionato di Serie A nel corso del triennio 2018/2021 e dei criteri applicati, per ogni singola stagione sportiva, secondo il Decreto Melandri;

- in via subordinata, di fissare un termine entro cui la Lega Nazionale Professionisti Serie A convochi i soggetti aventi titolo per deliberare i criteri di distribuzione delle risorse derivanti dall’accordo transattivo con Mediapro in favore delle associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A nel Triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”;

ancora in via subordinata:

“di accertare la lesione della situazione giuridicamente protetta in capo alla ricorrente e, per l’effetto, condannare la Lega Nazionale Professionisti al risarcimento del danno in favore della ricorrente, da liquidarsi tenendo conto del numero delle stagioni sportive di militanza in Serie A nel corso del triennio 2018/2021 e sulla base dei criteri del Decreto Melandri”.

Si sono costituite alcune delle società chiamate in giudizio ed è intervenuta la Lega Nazionale Professionisti Serie B - LNSB, sostenendo di essere portatrice di un interesse diretto rispetto alla vicenda di cui è causa e chiedendo l’assegnazione di una quota delle somme transatte, a titolo di devoluzione mutualistica, ai sensi dell’art. 22 del c.d. “decreto Melandri” (d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9) e dell’accordo stipulato con la LNPA in data 29 luglio 2009.

2. Con la decisione in titolo, il Tribunale federale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sollevata da alcune delle parti resistenti, ma ha accolto quella di inammissibilità sia del ricorso del Frosinone Calcio sia della domanda della LNPB per mancato rispetto del termine decadenziale di un anno, previsto dall’art. 30 CGS CONI, decorrente dall’assunzione della delibera.

3. Con reclamo depositato il 17 giugno 2024, la società Frosinone Calcio ha interposto appello avverso la decisione di primo grado deducendo:

(i) l’erroneo inquadramento da parte del TFN del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto la società non avrebbe inteso contestare la delibera assembleare dell’11 giugno 2022, ma accertare la lesione di un diritto di natura economica derivante dalla violazione degli obblighi associativi ratione temporis ovvero, in alternativa, accertare una responsabilità extracontrattuale;

(ii) l’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 30 CGS CONI con riferimento al rispetto del c.d. termine lungo;

(iii) l’erronea affermazione della conoscenza o conoscibilità dei fatti anteriori alla ricezione della delibera dell’11 maggio 2022 con riferimento al rispetto del c.d. termine breve del medesimo art. 30;

(iv) l’erroneo rigetto dell’istanza di rimessione in termini;

(v) la mancata applicazione dell’art. 79 CGS FIGC, che consente il giudizio su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai qual non è pendente alcun procedimento senza richiamare i termini decadenziali previsti dall’art. 30 CGS CONI.

Nel merito, la società reclamante ha riproposto le richieste già formulate in primo grado e rinnovato l’istanza, anche in via cautelare ante causam, di acquisire documentazione in possesso della LNPA.

4. Con ordinanza istruttoria n. 3 bis/2023-2024, il Presidente della Corte federale d’appello ha respinto l’istanza di acquisizione documentale presentata dal Frosinone Calcio, rinviandone la valutazione al Collegio nell’udienza già fissata.

5. Con memoria del 9 luglio 2024 si è costituita in giudizio la società Empoli Football Club spa chiedendo il rigetto del reclamo con conferma della decisione impugnata. In via subordinata, l’Empoli Football Club ha dedotto il difetto di legittimazione passiva delle singole associate, l’inammissibilità del ricorso per mancata osservanza del termine c.d. breve, la sua nullità per l’assoluta incertezza del petitum e della causa petendi, l’infondatezza nel merito alla luce delle argomentazioni svolte nell’assemblea dell’11 maggio 2022.

Formulando analoghe considerazioni e richieste, si sono inoltre costituite le società US Salernitana 1919 srl, Spezia Calcio srl e Hellas Verona Football Club spa nonché la Lega Nazionale Professionisti Serie A.

6. All’udienza del 12 luglio 2024, svoltasi in videoconferenza, le parti hanno discusso; dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. In via preliminare, il Collegio osserva che tutte le resistenti hanno depositato le proprie memorie di costituzione e risposta il 9 luglio scorso, ultimo giorno utile, ai sensi dell’art. 103, comma 1, CGS.

Peraltro, la società Hellas Verona Football Club e la LNPA le hanno caricate nel fascicolo informatico solo il successivo giorno 10.

Ferma restando la possibilità di costituirsi anche direttamente in udienza, anche se al solo scopo di controdedurre rispetto ai motivi del reclamo senza ampliare la materia del contendere o introdurre eccezioni non rilevabili d’ufficio (da ultimo, Corte fed. app., SS.UU., n. 63/2023-2024), il Collegio ritiene di prescindere dalla valutazione della tempestività - peraltro non contestata dalla società reclamante - delle ricordate memorie sia perché queste coincidono largamente, in buona sostanza, con quelle delle altre parti resistenti, sia perché il reclamo è infondato (analogamente Corte fed. app., SS.UU., n. 88/2023-2024).

8. Con il primo motivo del reclamo, il Frosinone Calcio contesta il carattere impugnatorio che il Tribunale ha attribuito al suo ricorso, facendone poi discendere le ricordate conseguenze in termini di inammissibilità del mezzo per tardività.

La società sostiene che, al contrario, il ricorso andrebbe propriamente inquadrato come veicolo di una azione di accertamento e condanna. Svolgendo argomentazioni già proposte in primo grado con la memoria del 27 maggio 2024, la reclamante sostiene che reale oggetto della propria azione sarebbe la condotta della Lega e delle altre beneficiarie del provvedimento, incorse in responsabilità contrattuale ovvero, in ogni caso, extracontrattuale.

Conviene rilevare che il primo giudice ha insistito sul carattere impugnatorio del ricorso anche per respingere le eccezioni di difetto di giurisdizione/competenza, formulate da alcune delle parti resistenti in primo grado e non riproposte in questo grado di appello.

In ogni caso, il motivo non può essere accolto.

Per una giurisprudenza costante, sia civile che amministrativa, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, ma deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36272; Cass. civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10727; Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2023, n. 3648).

Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo (pag. 4), il Frosinone Calcio ha eccepito “la illegittimità ed erroneità della distribuzione di risorse economiche da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A, oggetto della deliberazione dell’Assemblea assunta in data 11 maggio 2022”.

E ancora, nel reclamo (pag. 8), la società insiste nel dire che la propria domanda non avrebbe avuto a oggetto “il sindacato della delibera assembleare, e la sua impugnazione, bensì l’accertamento della violazione di un obbligo contrattuale, ovvero, in subordine, l’accertamento di una responsabilità extracontrattuale, determinate da tale delibera” (enfasi nel testo).

Orbene, questo non altro significa che, nella stessa impostazione della odierna reclamante, il fatto produttivo del danno di cui chiede con modalità alternative il ristoro è proprio la delibera dell’11 maggio 2022. Dal che logicamente consegue che, per eliminare quel pregiudizio, non vi è altra via se non quella di cassare la delibera che si assume viziata e che dunque il ricorso proposto ha natura schiettamente impugnatoria, restando perciò assoggettato alla relativa disciplina.

9. A questo proposito, la società reclamante sostiene che, una volta ammesso il carattere impugnatorio del ricorso, dovrebbero trovare applicazione non il citato art. 30 CGS CONI, ma gli artt. 79 e 86 CGS FIGC.

Né l’una dell’altra di tali disposizioni è però invocata a proposito.

Non viene in gioco l’art. 79, che stabilisce la generale competenza del Tribunale federale sui fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo per i quali non sia stato interessato il Giudice sportivo e nulla dice quanto ai termini per la proposizione del ricorso.

E nemmeno l’art. 86, che pone bensì, per la proposizione del ricorso, il termine di trenta giorni dalla pubblicazione o dall’avvenuta conoscenza, ma, per testuale disposto, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale.

È ben vero che l’art. 9, comma 10, primo periodo, dello statuto-regolamento della LNPA (che è fonte nell’ambito dell’ordinamento endo-federale, secondo la gerarchia posta dall’art. 2 dello Statuto FIGC: Corte sport. app., SS.UU., n. 90/2017-2018) stabilisce che “[p]er le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva.”.

Aggiunge però il successivo periodo: “Sono legittimate a impugnare: (i) le delibere assembleari, le Società Associate assenti, dissenzienti o astenute; e (ii) le delibere consiliari, i consiglieri dissenzienti, astenuti e assenti, nonché per le sole delibere che ledono diritti soggettivi, le Società Associate. Le impugnazioni devono essere proposte entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della P.E.C. contenente il relativo verbale, ai sensi delle relative norme nel tempo applicabili”.

Come appare anche dal riferimento alla data di ricezione della PEC come dies a quo, che mira a restringere in termini assai contenuti l’ambito temporale di contestazione delle delibere, la legittimazione ad agire è circoscritta alle società che non abbiano approvato la delibera contestata, ma comunque avessero titolo a partecipare all’assemblea. E poiché, nella vicenda, la società Frosinone Calcio non era associata alla Lega di Serie A al momento in cui l’assemblea adottò la delibera di cui si discute, nell’attuale contenzioso non è applicabile la disposizione statutaria richiamata né, per il tramite di questa, l’art. 86 CGS FIGC.

Come anticipato, dunque, il primo motivo è infondato e va perciò respinto.

D’altronde, anche ad ammettere, in via di mera ipotesi, che l’azione proposta dal Frosinone Calcio non sia un’azione impugnatoria, bensì di accertamento e condanna, essa - per esplicita ammissione della società reclamante - sarebbe soggetta alla disciplina dell’art. 30 CGS CONI (per l’applicabilità di tale disposizione anche ai ricorsi non impugnatori, Coll. gar. sport, Sez. I, n. 54/2019). Varrebbero comunque le considerazioni che si svolgeranno nei paragrafi che seguono.

10. Il secondo e il terzo motivo del reclamo riguardano l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 30 CGS CONI e pertanto possono essere esaminati congiuntamente.

L’art. 30 CGS CONI trova applicazione alla controversia ai sensi dell’art. 3, comma 2, CGS FIGC.

Il comma 2, primo periodo, dell’art. 30 prescrive che “[i]l Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”.

La disposizione reca due termini: uno c.d. breve (trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto) e uno c.d. lungo (un anno dall’accadimento).

Il Tribunale federale, pur motivando espressamente con riguardo al termine lungo, ha ritenuto che entrambi i termini siano decorsi inutilmente.

Quanto al termine breve, a giudizio del primo giudice, una serie di circostanze indurrebbe a concludere che da tempo la società reclamante fosse a conoscenza della delibera lesiva: fin dal 2018, la conoscenza del giudizio pendente; l’avvenuta pubblicazione sul sito della LNPA dell’avviso di convocazione dell’assemblea dell’11 maggio 2022 con all’ordine del giorno “Transazione Mediapro: ripartizione risorse”; il risalto mediatico della vicenda; il tenore dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla Frosinone Calcio in data 19 febbraio 2024. Tutto ciò dimostrerebbe la conoscenza o quanto meno la conoscibilità da parte del Frosinone Calcio, quantomeno a partire da tale ultima data, dell’esistenza della delibera in questione e degli elementi necessari per compre derne gl effetti pregiudizievoli.

11. La discussa questione del rispetto del termine breve, su cui insiste il terzo motivo del reclamo, è però sostanzialmente irrilevante, posto che - come appare dall’uso della parola comunque - il termine lungo ha carattere assorbente, nel senso che, indipendentemente dal decorso del termine breve, l’avvenuto spirare del termine annuale costituisce un ostacolo insormontabile alla proposizione del ricorso.

Si tratta, peraltro, di una tecnica ben conosciuta in diversi settori dell’ordinamento generale, sia pure con diversa, e forse più nitida, formulazione. Nel processo civile (artt. 326 e 327 cod. proc. civ.) e in quello amministrativo (art. 92 cod. proc. amm.), il termine per impugnare a pena di decadenza, salvo casi particolari, è di trenta o sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di questa, di sei mesi dalla pubblicazione della decisione. Il che significa che, una volta decorso il termine lungo, l’impugnazione diviene inammissibile e non potrebbe essere rimessa in termine da una eventuale notificazione successiva.

Correttamente, dunque, il primo giudice ha affermato che “il ricorso non potrà essere proposto oltre un anno dall’accadimento, non solo nell’ipotesi in cui il ricorrente, in tale periodo di un anno, non abbia avuto conoscenza dell’atto o fatto lesivo della propria situazione giuridicamente protetta (in caso contrario opererebbe il termine breve di 30 giorni), ma anche nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia avuto notizia dell’evento lesivo dopo il decorso di un anno dall’accadimento”.

12. Nel caso di specie, il termine lungo è venuto a scadenza il 10 maggio 2023. Infatti, esso è decorso dal momento dell’adozione della delibera contestata e non da quello della materiale distribuzione degli importi attribuiti alle singole società beneficiarie, essendo questa una attività meramente esecutiva del programma negoziale deliberato dall’assemblea della LNPA.

A questo dato di fatto la società reclamante oppone: la natura a suo dire ordinatoria e non perentoria del termine; la nullità in parte qua dell’art. 30 CGS CONI ovvero, in diversa prospettiva, l’esigenza - di ritenuto fondamento costituzionale - di una interpretazione adeguatrice dello stesso art. 30, che lo renda rispettoso del diritto di difesa.

13. Quanto al primo profilo, il Frosinone Calcio rileva che la disposizione non attribuirebbe espressamente carattere perentorio ai termini di cui all’art. 30 CGS CONI. In difetto, non potrebbe non valere la regola generale dell’art. 152, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”.

Senonché, in contrario può osservarsi che:

- in ambito endo-federale, vige il principio diametralmente opposto (art. 44, comma 6, CGS FIGC);

- per consolidata tradizione, i termini per introdurre un giudizio hanno carattere perentorio anche quando non siano espressamente qualificati come tali, poiché sono dettati al fine di garantire la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, che non può essere messa in discussione sine die;

- con riguardo all’art. 30 o alle analoghe disposizioni dei regolamenti giustiziali di singole Federazioni sportive (nella specie: Federazione italiana scherma e Federazione italiana danza sportiva), il Collegio di garanzia dello sport ha affermato la natura perentoria sia del termine breve (Coll. gar. sport, SS.UU., n. 19/2020) che di entrambi i termini in questione (Coll. gar. sport., Sez. I, n. 54/2019; Coll. gar. sport, Sez. I, n. 6/2018);

- la giurisprudenza della Corte di cassazione ammette l’esistenza di termini implicitamente perentori in ragione dello scopo perseguito dalla norma (Cass. civ., Sez. trib., 20 luglio 2021, n. 20649, per l’impugnazione del provvedimento di diniego della c.d. “rottamazione ter” dinanzi alla Commissione tributaria; Cass. civ., Sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31316, per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c.; in generale, da ultimo, Cass. civ., SS.UU., 12 febbraio 2024, che pure la reclamante richiama a proprio favore);

- nella specie, la dizione del secondo periodo dell’art. 30, comma 2, CGS CONI (“Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”) è inequivoca nell’assegnare carattere decadenziale ai termini previsti dal precedente primo periodo senza distinguere - come invece il Frosinone Calcio argomenta abilmente, ma non a ragione - fra termine breve e termine lungo, al decorso del quale la ricordata disposizione non si applicherebbe. La partizione tra “atti o fatti”, da una parte, e “accadimento”, dall’altra, appare il frutto di una scelta stilistica dei redattori e non influisce sulla ricostruzione della portata della disposizione.

14. La società reclamante discorre poi della natura del termine, quante volte dovesse essere ritenuto di decadenza, vale a dire se legale o convenzionale.

Se di decadenza legale si trattasse (erroneamente, a dire della reclamante), questa dovrebbe presupporre la possibilità per il soggett di esercitare il diritto, cioè la conoscibilità del fatto generativo della decorrenza del termine, pena altrimenti la violazione dell’art. 24 Cost.

Se si trattasse di decadenza convenzionale (come la reclamante sostiene si debba), la disposizione sarebbe nulla per contrasto con l’art. 1341 cod. civ., per mancanza della specifica approvazione per iscritto, e con l’art. 2965 cod. civ., per rendere eccessivamente difficile per la parte interessata l’esercizio del diritto.

Queste argomentazioni non possono essere condivise.

Premesso che il termine deriva da una norma di un testo regolamentare adottato da un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico qual è il CONI (art. 1 d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242) e approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (16 dicembre 2015), e dunque non può avere carattere convenzionale, esso appare funzionale alle esigenze di speditezza, celerità e concentrazione che sono proprie del processo sportivo e lo rendono da questo punto di vista un unicum, sicché non giova alla Frosinone Calcio la giurisprudenza costituzionale, euro-unitaria, civile e amministrativa che ampiamente richiama.

Diversamente da quanto assume la società, d’altronde, il carattere perentorio, proprio di entrambi i termini in questione, non appare tanto rigido da penalizzare ingiustamente le ragioni del ricorrente il quale, ricorrendone i presupposti, può sempre avvalersi della rimessione in termini, che infatti il Frosinone Calcio invoca con il quarto motivo del reclamo.

15. In sintesi, appare irrilevante il terzo motivo del reclamo (rispetto del termine breve), dovendosi comunque applicare il termine lungo; non fondato il secondo motivo (rispetto del termine lungo).

Ne deriva dunque la tardività, e quindi l’inammissibilità, del ricorso di primo grado.

16. Come appena detto, con il quarto motivo del reclamo la società invoca l’errore scusabile per poter ottenere la rimessione in termini per poter impugnare.

A questo riguardo, il comma 5 dell’art. 50 CGS FIGC consente “agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”.

Si tratta di una disposizione che ripete quella dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 37 cod. proc. amm. e fa leva sulla non imputabilità del mancato rispetto di un termine perentorio (Corte fed. app., Sez. un., n. 33/2020-2021; Corte fed. app., Sez. un., n. 32/2020-2021).

È giurisprudenza costante che la norma abbia carattere eccezionale e sia di stretta interpretazione, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione e un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa implica può compromettere il principio di parità delle parti (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22; Cons. St., Ad. Plen., 19 novembre 2014, n. 33; e da ultimo: Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2023, n. 7451; Cons. Stato, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872, Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344). In ogni caso, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 22023, n. 19384).

Ora, nel caso di specie, risulta dagli atti che svariate assemblee di Lega, tenutesi nella stagione 2018-2019, quando cioè il Frosinone Calcio era associato alla LNPA, hanno discusso del contenzioso con Mediapro. In particolare, nell’assemblea del 20 dicembre 2018, si dà notizia della avvenuta notifica di un atto di citazione per il risarcimento dei danni conseguenti alla sua risoluzione per colpa di Mediapro della licenza assegnata. Nella successiva assemblea dell’11 febbraio 2019 emerge la possibilità di una definizione transattiva della controversia. Ancora si dibatte ampiamente di questi temi nelle assemblee del 25 febbraio, 9 maggio e 10 giugno 2019. In questa ultima data, l’assemblea conferisce espressamente delega all’amministratore delegato per la prosecuzione delle trattative con Mediapro e con la sua controllante Joye Media srl.

Soltanto in data 19 febbraio 2024, vale a dire ben oltre l’avvenuto decorso del termine lungo, il Frosinone Calcio ha formulato una prima istanza di accesso agli atti, poi rinnovata il 9 marzo e il 4 aprile.

Appare dunque evidente che la società reclamante, una volta cessata la sua appartenenza alla LNPA (a conclusione della stagione sportiva 2018-2019),  ha per alcuni anni cessato di seguire una vicenda cui - ora sostiene - era direttamente interessata; il che sarebbe stato possibile anche attraverso la semplice consultazione periodica del sito della LNPA, nel quale - come non è contestato - erano indicati la data e l’oggetto (“Transazione Mediapro: ripartizione risorse”) della discussa assemblea dell’11 maggio 2022.

Si tratta di un comportamento omissivo che si situa ben al di sotto del livello minimo di diligenza esigibile da parte di una società di calcio rofession stica, sicché è da escludere la sussistenza di quella causa non imputabile che sola consentirebbe di accordare al Frosinone Calcio il beneficio della rimessione in termini.

Pertanto neppure il quarto motivo del reclamo può essere accolto.

17. Con il quinto e ultimo motivo di reclamo, Il Frosinone Calcio invoca, in via subordinata, l’applicazione dell’art. 79, comma 1, CGS FIGC (“Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”).

Questa però è una disposizione dettata per regolare il riparto di competenze tra Il Tribunale federale e il Giudice sportivo e, in disparte la genericità dell’argomentazione svolta dalla società interessata, non può costituire certo l’escamotage per eludere il sistema dei termini perentori processuali.

Di conseguenza, anche questo motivo va respinto.

18. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo della società Frosinone Calcio è infondato e va perciò respinto con conferma della decisione di primo grado.

Quanto alla condanna della società reclamante alle spese di giudizio, chiesta dalle parti resistenti, il Collegio non riscontra i presupposti cui l’art. 55 CGS FIGC la collega (inammissibilità o manifesta infondatezza del reclamo o lite temeraria). In ogni caso, l’art. 55 attribuisce la valutazione circa la sua applicabilità all’organo di giustizia, che può escluderla in ragione della assoluta novità delle questioni trattate nel giudizio, cioè per una ragione che costituirebbe motivo di compensazione per intero delle spese tra le parti qualora fosse ritenuta applicabile la disciplina dell’art. 92 del cod. proc. civ. (Corte fed. app., SS.UU. n. 98/2022-2023).

Le spese di giudizio possono perciò essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe e compensa le spese del giudizio.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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