F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0002/TFN – SD del 2 Luglio 2024 (motivazioni) – Nocerina Calcio 1910 – Reg. Prot. 250/TFN-SD

Decisione/0002/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0250/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentina Aragona - Componente (Relatore)

Gaetano Berretta – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Valentina Ramella - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30198/777pf23-24/GC/SA/fm del 5 giugno 2024 nei confronti della società Nocerina Calcio 1910, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 30198/777pf23-24/GC/SA/fm del 5 giugno 2024 nei confronti della società Nocerina Calcio 1910 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della condotta omissiva posta in essere dal tesserato il sig. Grasso Nunzio, nella qualità di Amministratore Delegato con potere di firma e di rappresentanza della predetta società, come descritta nel seguente capo di incolpazione: “il sig. Grasso Nunzio, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato con potere di firma e di rappresentanza della società ASD Nocerina Calcio 1910: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94ter comma 2 delle NOIF per aver omesso nella qualità suindicata di depositare entro i termini perentori previsti dalla normativa federale l’accordo economico relativo al calciatore sig. Mohammed Khaleel, dallo stesso sottoscritto tra il mese di luglio ed il mese di settembre dell’anno 2022”.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società Nocerina Calcio 1910, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Filippo Pandolfi in rappresentanza della società deferita, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS, che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, cosi come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti della società Nocerina Calcio 1910 la sanzione di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                  Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 2 luglio 2024.

 

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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