F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0003/TFN – SD del 2 Luglio 2024 (motivazioni) – Manuel Alighieri – Reg. Prot. 248/TFN-SD
Decisione/0003/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0248/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
Composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30068/594pf 2324/GC/mg del 31 maggio 2024 nei confronti del sig. Manuel Alighieri, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 31 maggio 2024 prot. 30068/594pf 23-24/GC/mg, ha deferito a questo Tribunale il sig. Manuel Alighieri, all’epoca dei fatti arbitro effettivo in forza alla Sezione AIA di San Benedetto del Tronto, per rispondere della violazione dell’art. 42 commi 1, 2 e 3 lettera c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA, in quanto, in occasione della gara Real Montaldo – Cuprense 1933, disputata il 2 dicembre 2023 e valevole per il girone D del Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Marche, aveva partecipato, unitamente ad altri sostenitori della Cuprense 1933, ad un’aggressione di gruppo condotta nei confronti di un sostenitore della squadra avversaria, il quale, così come diagnosticato dall’Ospedale di Amandola, riportava lesioni consistite in contusioni alla spalla sinistra e alla regione zigomatica e orbitaria sinistra, nonché un trauma rachide cervicale, con sospetto distacco osseo lamellare. A seguito dell’accaduto, la Questura di Ascoli Piceno emetteva a carico dell’Alighieri apposito provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive (DASPO) per anni 1 (uno) ed il medesimo veniva altresì denunciato dalla Polizia Giudiziaria competente alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per lesioni personali aggravate ex artt. 582 e 585 C.P.
La vicenda aveva tratto origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale da parte della Sezione AIA di San Benedetto del Tronto, che notiziava l’Ufficio della circostanza che un proprio tesserato, l’arbitro effettivo Manuel Alighieri, aveva preso parte agli scontri avvenuti tra le opposte tifoserie in occasione della gara descritta nel deferimento.
La Procura Federale, aperto il fascicolo ed avviate le indagini, acquisiva il verbale della avvenuta notifica all’interessato del DASPO e, nel contempo, accertava che l’Alighieri era stato identificato dai Carabinieri, che erano intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione al Numero Unico di emergenza e che era stato ritenuto responsabile, insieme ad altri, dell’aggressione di un sostenitore avversario, che aveva subìto lesioni e che era stato trasportato in ospedale.
La fase predibattimentale
Raggiunto dalla Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale del 25 marzo 2024, l’Alighieri ha inviato alla stessa Procura la Memoria difensiva del 24 aprile successivo, con la quale, deducendo di non avere commesso i fatti che gli erano stati contestati e, anzi, di aver subito nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in detta Comunicazione insulti e minacce da parte di persone, di cui ne declinava le generalità, chiedeva l’archiviazione del procedimento. Precisava, nel contesto, di aver sporto formale querela contro i suoi assalitori presso la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ed indicava a testi persone che avevano assistito a ciò che era accaduto e che potevano deporre a suo favore.
La Procura Federale, ritenuto che la Memoria dell’Alighieri non apparisse idonea ad escludere la responsabilità dell’incolpato, procedeva alla notificazione del deferimento sopra descritto.
Il dibattimento
Alla udienza del 27 giugno 2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2023, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Massimo Adamo, il quale si è riportato al deferimento, chiedendone l’accoglimento con la pena a carico del deferito della sospensione di anni 2 (due).
Si è altresì collegato l’Alighieri, assistito dal proprio difensore avv. Roberto Alighieri, già in precedenza nominato, il quale, richiamata la Memoria difensiva del 17 giugno 2024, dal contenuto pressoché identico alla precedente Memoria del 24 aprile 2024, ha reiterato la propria richiesta di assoluzione, previa ammissione di prova testimoniale articolata su foglio allegato a tale Memoria di cui si dirà in seguito.
Sul contrastante assunto delle parti, il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
Occorre premettere che il “Divieto di accedere alle manifestazioni sportive “(cd. Daspo), che in data 18 dicembre 2023 il Questore di Ascoli Piceno aveva comminato all’Alighieri e che era stato a quest’ultimo notificato due giorni dopo a mezzo di consegna a mani, non è stato dall’Alighieri impugnato, come peraltro è stato ammesso dal difensore del deferito nel corso dell’udienza dibattimentale.
Quest’ultimo, invero, ha precisato che contro il Daspo era stato dall’Alighieri presentato ricorso al Prefetto, che sarebbe stato respinto, senza però che di tale iniziativa e del suo esito sia stata data prova.
Sicché risulta accertata la rinuncia del deferito ad avvalersi del ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, con conseguente definitiva efficacia del provvedimento di cui trattasi.
Risulta allegata agli atti del provvedimento la Relazione della Stazione dei Carabinieri di Montalto delle Marche datata 15 dicembre 2023, che attestava che il 2 dicembre 2023, in occasione dell’incontro Real Montaldo – Cuprense 1933 di cui si è detto, erano avvenuti tafferugli tra le opposte tifoserie, che coinvolgevano , insieme ad altri, l’Alighieri, il quale veniva segnalato alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per le lesioni personali aggravate in danno di persona che, all’arrivo dei Carabinieri, si stava facendo medicare dal personale sanitario presente alla manifestazione; a costui erano state refertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Amendola lesioni guaribili in giorni dieci, consistite nella contusione della spalla sinistra, della regione zigomatica orbitaria sinistra, nel trauma rachide cervicale con sospetto distacco osseo lamellare processo traverso sinistro.
Detta Relazione aveva accertato che l’Alighieri, nella circostanza, aveva tenuto una condotta singola e di gruppo evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza su persone e cose, in occasione o a causa di una manifestazione sportiva e che ciò comportava la necessità e l’urgenza dell’adozione del Daspo, diretta ad impedire la reiterazione di analoghe condotte. In questo contesto, l’assunto dell’indagato, contenuto nella Memoria difensiva trasmessa a questo Tribunale, appare irrilevante. Egli ha asserito che una persona presente all’incontro, a nome Marco De Angelis, aveva rivolto a lui ed alla ragazza che era con lui reiterati insulti, ai quali egli non aveva risposto e che erano poi degenerati in pesanti minacce; di lì a poco il De Angelis, insieme ad altre persone, gli si sarebbe scagliato contro, gettandolo a terra e colpendolo con calci e pugni, sino a che il proprio genitore, presente sul posto, riusciva a sottrarlo all’aggressione; egli, in compagnia del padre e della ragazza, riusciva a prendere posto sull’autovettura di certo Alessandro Carosi, senza riuscire a ripartire subito perché il Marco De Angelis, unitamente al fratello Paolo, si poneva davanti al mezzo, insieme ad altri. Solo con l’arrivo dei Carabinieri l’autovettura poteva ripartire.
Ha aggiunto il deferito che si era querelato contro i fratelli De Angelis e che il procedimento penale che si era instaurato nei suoi confronti innanzi il Tribunale di Ascoli Piceno presentava un’istruttoria carente e lacunosa in quanto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. si era basata solo sulle dichiarazioni del Marco De Angelis, che era stato sentito dai Carabinieri a sommarie informazioni e che, peraltro, in tale circostanza, aveva ammesso di aver profferito insulti nei confronti della ragazza che era con l’Alighieri.
Ha insistito nell’affermare la propria innocenza ed ha chiesto l’ammissione di prova per testi articolata su capitoli descrittivi degli accadimenti di cui alla Memoria.
Ebbene, non può non risultare evidente che le tesi difensive del deferito trovano un ostacolo insormontabile nella mancata impugnativa del Daspo e nella altrettanto rilevante circostanza che nessuna di tale tesi trova un benché minimo riscontro nella Relazione dei Carabinieri, propedeutica alla emissione in via d’urgenza del Daspo, nei confronti della quale, peraltro, l’Alighieri non ha mosso alcuna censura, mancando di esercitare la facoltà di presentare al Questore memorie difensive finalizzate a contestare la suddetta Relazione prima dell’emissione del Daspo.
La richiesta di ammissione della prova per testi, vertendo sulle stesse circostanze di fatto esposte in memoria, non è stata confermata dal deferito in sede dibattimentale e si ha pertanto per rinunciata; essa sarebbe stata comunque inammissibile, perché vertente su circostanze dal contenuto prettamente valutativo, contrastante con le risultanze della Relazione dei Carabinieri. In conclusione, può ritenersi accertata la responsabilità dell’Alighieri per i fatti contestati, che ha comportato l’evidente violazione da parte del deferito della normativa indicata nell’atto di deferimento; tuttavia, avuto contezza del termine di efficacia del Daspo di anni 1 (uno) a decorrere dalla data del 20 dicembre 2023 di notifica del provvedimento all’Alighieri, appare equo limitare ad anni 1 (uno) la sanzione della sospensione a carico del deferito.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Manuel Alighieri la sanzione di anni 1 (uno) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 giugno 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 2 luglio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai