F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0004/TFN – SD del 5 Luglio 2024 (motivazioni) – Alessandro Nastro – Reg. Prot. 255/TFN-SD
Decisione/0004/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0255/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30433/733 pf 2324/GC/ep dell'11 giugno 2024 nei confronti del sig. Alessandro Nastro, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto dell'11 giugno 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - il sig. Nastro Alessandro, all’epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Roma 1 per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a), c), i), del Regolamento A.I.A., per avere:
a) attestato falsamente nel referto arbitrale (comprensivo del supplemento di referto) relativo alla gara Balduina Sporting Club Virtus Marina San Nicola valevole per il campionato di Under 15 Delegazione Prov.le di Roma disputata in Roma, in data 11 gennaio 2024, fatti avvenuti in sua presenza e specificamente di essere stato aggredito fisicamente dal calciatore tesserato per la società Balduina Sporting Club, sig. M. C.;
b) per non aver assolto con tempestività e precisione all’invio del referto arbitrale relativo alla gara Under 15 Regionale Eccellenza, Grifone Calcio – Spes Montesacro del 21.1.2024.
La fase istruttoria
La Procura acquisiva in sede di istruttoria diversi documenti, tra i quali, di particolare valenza dimostrativa dell’illecito:
- esposto del Presidente della società Balduina Sporting Club, Avv. Domenico Giglio del 26.1.2024;
- referto arbitrale dell’A.E. sig. Nastro Alessandro con relative distinte società – gara Under 15 Delegazione Prov.le di Roma, Balduina Sporting Club-Virtus Marina San Nicola del 10.1.2024;
- C.U. n. 259 del 9.2.2024 avente ad oggetto delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale C.R. Lazio;
- C.U. n.283 del 23.2.2024 avente ad oggetto motivazioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale, C.R. Lazio;
- Scheda anagrafica arbitro effettivo sig. Nastro Alessandro;
- Verbale di audizione sig. Cocco Giuseppe, allenatore società V. Marina San Nicola;
- Verbale di audizione sig. Ferro Daniele, dirigente accompagnatore società V. Marina San Nicola;
- Verbale di audizione del calciatore sig. M.C.;
- Verbale di audizione sig. Giglio Domenico, Presidente società Balduina Sporting Club;
- Verbale di audizione arbitro effettivo sig. Nastro Alessandro;
- Richiesta referto arbitrale gara Under 15 Regionale Eccellenza, Grifone Calcio – Spes Montesacro del 21.1.2024 da parte del Comitato Reg.le Lazio trasmessa alla Procura Federale in data 19.2.2024;
- Dichiarazione A.E. sig. Nastro Alessandro, in ordine al referto della gara Under 15 Regionale Eccellenza, Grifone Calcio – Spes Montesacro del 21.1.2024.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale fissava quindi l’udienza del 27 giugno 2024 per la discussione del deferimento; il sig. Nastro non faceva pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
In sede di discussione era presente l’Avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno invece per la parte deferita.
La Procura Federale si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento ed a conclusione del suo intervento chiedeva irrogarsi nei confronti del sig. Nastro, la sanzione di due anni di sospensione.
La decisione
In via preliminare, avuto riguardo alla posizione del deferito, arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Roma 1, il Collegio ritiene opportuno richiamare ancora una volta i propri precedenti in materia, osservando come sia noto, per gli operatori di giustizia FIGC, che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confermata in numerose decisioni con più ampie argomentazioni, abbia affermato la propria incompetenza, essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente, trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato.
È altresì noto che la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-24 successivamente confermata in molteplici decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale, argomentando sostanzialmente in ragione della prevalenza, ratione temporis, della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all’approvazione del CGS.
Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza. Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell’AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale …”. Quindi, l’art. 62 del Regolamento AIA appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC. Peraltro, come noto, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l’esame. Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell’art. 62 del Regolamento AIA. Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall’ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata (ex plurimis, Decisione n. 196/TFNSD-2023-2024; Decisione n. 206/TFSD2023-2024; Decisione n. 195/TFNSD-2023-2024).
Circa il merito della vicenda, i fatti e le violazioni contestate dalla Procura Federale non sono in discussione non essendo state sconfessate, negate o comunque diversamente ricostruite dal sig. Nastro.
In realtà il deferito, nelle dichiarazione rese alla Procura Federale in data 20 marzo 2024, ha ammesso, con valore confessorio, che i fatti descritti nel referto arbitrale “non corrispondono alla realtà, ma sono dovuti alla paura delle minacce di morte ricevute dai vari soggetti tesserati e non a vario titolo”; il referto e le decisioni del direttore di gara non risultano pertanto genuine ma dettate “dal panico viste le varie minacce”; il deferito ha invero riconosciuto che in relazione alla gara Balduina Sporting Club - Virtus Marina San Nicola valevole per il campionato di Under 15 Delegazione Prov.le di Roma disputata in Roma, in data 11 gennaio 2024 “non era più nelle condizioni psichiche di continuare la gara” e pertanto il panico e la paura lo hanno indotto “a refertare episodi non accaduti o contrari alla realtà”.
Quanto invece al lamentato mancato invio del referto di cui alla gara Under 15 Regionale Eccellenza, Grifone Calcio – Spes Montesacro del 21.1.2024, le dichiarazioni del deferito, circa l’avvenuta spedizione via mail, non hanno trovato alcun sostegno probatorio di talché anche per detta violazione si ritiene sussistere la responsabilità del sig. Nastro.
In conclusione, devono pertanto ravvisarsi le responsabilità del deferito ed accogliersi le conclusioni della Procura Federale come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Alessandro Nastro la sanzione di anni 2 (due) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 giugno 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Carlo Sica
Depositato in data 5 luglio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai