F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0005/TFN – SD del 5 Luglio 2024 (motivazioni) – SS Chieti FC 1922 Srl + altri – Reg. Prot. 149/TFN-SD

Decisione/0005/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0149/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18734/247pf23-24 GC/SA/mg del 31 gennaio 2024 nei confronti dei sigg.ri Alessandro Mancinelli, Demetrio Sartiano, Gaetano Alessandria e Marco Serra, nonché nei confronti della società SS Chieti FC 1922 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. n.18734/247pf23-24 GC/SA/mg depositato in data 31 gennaio 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) il sig. Alessandro Mancinelli, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 delle NOIF, per avere lo stesso, privo di tesseramento per la società SS Chieti FC 1922 SRL, prestato attività in qualità di dirigente in favore della predetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del CGS;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere lo stesso, in occasione della gara Chieti – L’Aquila del 17 settembre 2023, valevole per la seconda giornata del Girone F di Serie D, durante una discussione avvenuta innanzi allo spogliatoio della squadra ospite, scagliato con violenza una bottiglietta piena d’acqua che colpiva al viso il sig. Pietro Rotilio, dirigenteaccompagnatore della società L’Aquila 1927, il quale riportava lesioni personali consistite in “trauma facciale: algia mucose orali esterne”;

2) il sig. Demetrio Sartiano, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società SS Chieti FC 1922 SRL, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per avere lo stesso, in occasione della gara Chieti – L’Aquila del 17 settembre 2023, valevole per la seconda giornata del Girone F di Serie D, a seguito dell’aggressione ai danni del sig. Pietro Rotilio, dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927, avvenuta innanzi allo spogliatoio della squadra ospite, intimato arbitrariamente, in concorso con il sig. Gaetano Alessandria, al sig. Gianluca Centofanti, operatore video che aveva ripreso quanto accaduto, di cancellare i video che ritraevano gli accadimenti de quibus anche al fine di garantire l’impunità all’autore del gesto violento;

3) il sig. Gaetano Alessandria, all’epoca dei fatti dirigente della società SS Chieti FC 1922 SRL, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per avere lo stesso, in occasione della gara Chieti – L’Aquila del 17 settembre 2023, valevole per la seconda giornata del Girone F di Serie D, a seguito dell’aggressione ai danni del sig. Pietro Rotilio, dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927, avvenuta innanzi allo spogliatoio della squadra ospite, intimato arbitrariamente, in concorso con il sig. Demetrio Sartiano, al sig. Gianluca Centofanti, operatore video che aveva ripreso quanto accaduto, di cancellare i video degli accadimenti de quibus anche al fine di garantire l’impunità all’autore del gesto violento;

4) il sig. Marco Serra, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante dotato dei poteri di rappresentanza per la società SS Chieti FC 1922 SRL, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF, per avere lo stesso omesso di tesserare il sig. Alessandro Mancinelli all’inizio della stagione sportiva 2023-2024, consentendo e comunque non impedendo al predetto di svolgere di fatto le funzioni di dirigente in favore della società SS Chieti FC 1922 SRL privo di qualifica e di tesseramento a tal titolo;

5) la società SS Chieti FC 1922 SRL per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS per l’attività posta in essere dai soggetti sopra citati, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine ai fatti di violenza avvenuti in occasione della gara Chieti - L’Aquila del 17 settembre 2023, valevole come seconda giornata del campionato di serie D, girone F.”, risulta iscritto nel registro della Procura Federale il 6 ottobre 2023 al n. 247 pf 23-24.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti: la segnalazione trasmessa dalla SSD L’Aquila 1927, anche per conto del sig. Pietro Rotilio, alla Procura Federale in data 22 settembre 2023; i fogli di censimento e organigramma societario della SS Chieti FC 1922 SRL per la stagione sportiva 2023-2024 e della società L’Aquila 1927 Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata per la stagione sportiva 2023-2024; gli AS400 dei signori Pietro Rotilio, Luca Cassese, Andrea Bellardinelli, Nicola Buracchio, Demetrio Sartiano e Gaetano Alessandria; l’attestazione della posizione federale del sig. Alessandro Mancinelli, risultato non censito nella stagione 2023-2024; le comunicazioni di conferma delle cariche sociali della SS Chieti FC 1922 SRL stagione 20232024; l’atto di trasformazione da associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica della ASD L’Aquila 1927; il verbale dell’assemblea dei soci ordinaria del 6.02.2023; il referto di gara e distinte di gioco Chieti – L’Aquila del 17 settembre 2023, valevole per la seconda giornata del Girone F di Serie D; la documentazione trasmessa dalla Questura di Chieti – D.I.G.O.S.. Sono inoltre stati sentiti il sig. Pietro Rotilio, dirigente-accompagnatore della società L’Aquila 1927; il sig. Andrea Bellardinelli, calciatore della società L’Aquila 1927; il sig. Luca Cassese, calciatore della società L’Aquila 1927; il sig. Nicola Buracchio, segretario della società Chieti FC 1922; il sig. Alessandro Mancinelli, dirigente-accompagnatore della società Chieti FC 1922. All’esito della Comunicazione di conclusione delle indagini del 20 dicembre 2023, producevano documentazione e memorie difensive i signori Demetrio Sartiano, Gaetano Alessandria e Marco Serra.

Deducevano, in tale sede, che l’episodio del lancio della bottiglia, per il quale non vi era prova che fosse stato effettuato dal sig. Mancinelli, nulla aveva a che fare con la richiesta da parte dei signori Sartiano ed Alessandria, su sollecitazione della Responsabile amministrativa Gagea Ioana al sig. Centofanti, di quali riprese video avesse eseguito in zona preclusa agli estranei.

Deducevano, inoltre, che il TAR aveva sospeso il DASPO emesso nei confronti del sig. Mancinelli e di altri soggetti; che non vi era prova dell’esistenza del video; che il sig. Centofanti non aveva proposto alcuna denuncia nei confronti del Mancinelli, né di altri soggetti.

Quanto alla posizione del Mancinelli in seno alla società, riferivano che questi vi svolgeva mera attività collaborativa su base volontaria e che, per problematiche organizzative connesse alla riforma dello sport, la società aveva inteso dare priorità all’inserimento sui portali informatici “delle figure indispensabili e con contratto”.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 29 febbraio 2024, su richiesta dei difensori dei signori Demetrio Sartiano, Gaetano Alessandria e Marco Serra, nonché della società SS Chieti FC 1922 Srl, la trattazione era rinviata con ordinanza a verbale al 18 marzo 2024, con salvezza dei diritti di prima udienza e sospensione dei termini procedimentali ex art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI.

Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 18 marzo 2024, la trattazione era ancora rinviata al 16 maggio 2024, su richiesta delle difese, in attesa del pronunciamento del GIP sulla richiesta di archiviazione del procedimento penale nei confronti dei sigg.ri Alessandro Mancinelli, Demetrio Sartiano e Gaetano Alessandria formulata dal PM.

Con la medesima ordinanza il Collegio onerava le difese dei deferiti di produrre la documentazione riguardante il procedimento penale, nel contempo procedendo alla sospensione dei termini del procedimento ex art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI.

Depositato nel fascicolo del procedimento il decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Chieti nei confronti di Sartiano e Alessandria per difetto di querela, dalla cui posizione veniva separata quella dell’indagato Mancinelli, all’udienza del 16 maggio 2024, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla difesa del sig. Alessandro Mancinelli, rinviava la trattazione al 27 giugno 2024 per salvaguardare l’unitarietà del procedimento, anche in questo caso con sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI. L’ordinanza poneva ancora una volta a carico delle difese l’onere di versare nel fascicolo gli atti di indagine del procedimento penale e, a carico della parte più diligente, l’onere di depositare entro il 21 giugno 2024 il provvedimento che sarebbe stato emesso dal G.I.P. nei confronti di Mancinelli all’esito dell'udienza che si sarebbe tenuta il 22 maggio 2024.

La sola Procura federale versava in atti copia della richiesta di accesso agli atti del procedimento penale, inoltrata il 21 giugno 2024.

Il dibattimento

All’udienza del 27 giugno 2024, tenuta in modalità video conferenza, l’avv. Massimo Adamo, Sostituto procuratore federale, premesso che nei confronti di Sartiano e Alessandria il GIP presso il Tribunale di Chieti non aveva proceduto unicamente per difetto di querela, sebbene dal rapporto della Digos risultasse la minaccia nei confronti dell’operatore Centofanti, riportatosi al deferimento, ha confermato le precedenti richieste sanzionatorie così formulate:

  • mesi 10 (dieci) di inibizione per il sig. Alessandro Mancinelli;
  • mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Demetrio Sartiano;
  • mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Gaetano Alessandria;
  • mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Marco Serra;
  • ammenda di 1.500,00 (millec nquecento/00) per la società SS Chi ti FC 1922 SRL.

Sono altresì comparsi l’avv. Monica D’Amico con il sig. Alessandro Mancinelli e l’avv. Simona Ghionni.

L’avv. D’Amico, preliminarmente precisato di non avere ottemperato all’ordinanza istruttoria per una mera svista, ha dichiarato che l’udienza preliminare riferita al Mancinelli, per il quale il PM aveva richiesto l’archiviazione e per il quale il Giudice aveva disposto l’imputazione coatta, si sarebbe tenuta il 10 settembre 2024; ha quindi chiesto il rinvio della trattazione del procedimento e, in via subordinata, ha concluso per il proscioglimento dell’incolpato, evidenziando come fosse stato lo stesso Mancinelli a sollecitare l’intervento degli agenti presenti all’esterno degli spogliatoti.

Il sig. Mancinelli ha ribadito la propria estraneità ai fatti e, a domanda del Presidente, ha dichiarato di non essere iscritto all’Albo dei tecnici in quanto ha sempre svolto attività di dirigente accompagnatore.

L’avv. Ghionni si è associata a quanto rassegnato dall’avv. D’Amico. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. Il procedimento trae origine da una segnalazione/denuncia inoltrata in data 22 settembre .2023 dall’ASD L’Aquila 1927 successivamente alla gara Chieti - L’Aquila del 17 settembre 2023, valevole come seconda giornata del campionato di serie D, girone F.”.

2. Secondo quanto esposto, al termine della gara, “lungo il corridoio che conduce dal campo agli spogliatoi delle due squadre”, tra i componenti delle opposte compagini si erano “accese delle discussioni circa alcuni episodi accaduti in campo. Durante la discussione, il nostro accompagnatore ufficiale Sig. Rotilio Pietro, che scambiava educatamente delle opinioni con tesserati della Società Chieti, è stato raggiunto al viso, lato sinistro, da una bottiglia piena d’acqua che gli causava lesioni personali consistite in “trauma facciale: algia mucose orali esterne”, come da Verbale del Pronto Soccorso dell’Ospedale de L’Aquila in data 18.09.2023 […]. L’autore del violento gesto non è stato individuato nelle immediatezze né dalla persona offesa e neanche dagli altri tesserati presenti, che si sono prontamente adoperati a soccorrere il proprio tesserato”. L’esposto preannunciava, inoltre, anche il deposito di apposita denuncia querela alla competente autorità giudiziaria e dava atto della presenza del Dirigente della Digos Sig. Fabio De Marco.

3. Le indagini avviate dalla Procura federale hanno consentito di accertare che l’autore dell’episodio era stato individuato dagli agenti della D.I.G.O.S., presenti presso l’impianto sportivo ed accorsi nella zona in cui si erano “accese delle discussioni”, nella persona di Alessandro Mancinelli, all’epoca dei fatti non tesserato per la società Chieti ma che, di fatto, svolgeva in suo favore attività in qualità di dirigente, come tale rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del CGS.

All’individuazione del Mancinelli si giungeva per il tramite dei tesserati dell’ASD L’Aquila 1927 Luca Cassese e Andrea Belardinelli che avevano dapprima indicato agli agenti l’autore del fatto e, successivamente, avevano proceduto al suo riconoscimento facciale.

Dal rapporto degli agenti Digos intervenuti nella zona teatro del fatto sarebbe altresì emerso che i signori Sartiano e Alessandria, entrambi dirigenti della società Chieti, nella immediatezza dei fatti avrebbero intimato al sig. Centofanti Gianluca, operatore video della emittente televisiva locale  TV6, di cessare le riprese video e di cancellare quelle già eseguite con il proprio telefono cellulare. Del video non vi è traccia, per avere il sig. Centofanti, come riferito nell’immediato agli agenti accorsi, provveduto alla sua cancellazione perché impaurito dal comportamento del Sartiano e dell’Alessandria.

4. Su segnalazione della DIGOS presso la Questura di Chieti è stato instaurato il proc. penale n. 2065/2023 RGNR nei confronti di Mancinelli Alessandro, per i reati p.p. dall’art. 582 cp in relazione all’art. 61, punto 11 septies e dall’art. 6 bis della legge 401/89, e nei confronti di Sartiano Demetrio e Gaetano Alessandria  per i reati p.p. dagli artt. 10 e 378 cp.

Il GIP presso il Tribunale di Chieti, con decreto del 2 aprile 2024 ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Sartiano e Alessandria, per assenza di querela quanto al reato p.p. dall’art. 610 c.p.; per estraneità alle modalità del fatto quanto al reato di favoreggiamento personale, “essendosi trattato di una induzione priva di diretto collegamento con la commissione di un reato, bensì genericamente volta a impedire la videoripresa di tafferugli della cui esatta dinamica ed evoluzione gli indagati non potevano ancora essere a conoscenza siccome ancora in corso di svolgimento, per cui il tentativo di costrizione alla cancellazione riguardava la totalità della intromissione televisiva e giornalistica di quanto stava accadendo in quel momento sotto i loro occhi, ossia senza alcuna diretta e precisa percezione di un reato, che, peraltro, ai fini della integrazione dell’art. 378 c.p., avrebbe dovuto essere già consumato”.

I tesserati della società L’Aquila 1927, Cassese e Belardinelli, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in sede di audizione hanno confermato quanto già dichiarato agli agenti della DIGOS nella immediatezza dei fatti, prima, e presso gli uffici della Questura di Chieti, poi.

5. Con riferimento all’episodio del lancio della bottiglietta che ha colpito il dirigente della società L’Aquila Rotilio Pietro, alla luce di quanto emerso, il Collegio ritiene accertata con ragionevole certezza la responsabilità di Mancinelli Alessandro.

Ed invero, ribadita l’autonomia dell’Ordinamento sportivo rispetto all’Ordinamento statale, senza che tanto comporti la pretermissione dei principi costituzionali posti a tutela del giusto processo, “Nel giudizio sportivo lo standard probatorio necessario non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021; n. 59/2023-2024; n. 87/2023-24). Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di un violazione disciplinare sportva, si reputa sufficiente ungrado infriore allavalenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021). E si è anche precisato che «la prova di un fatto, (…) può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011)” (così CFA, dec. n. 104/CFA/20232024).

“La ragione che giustifica l’adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l’accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell’ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall’art. 2,comma 3, CGS CONI” (così Collegio di Garanzia del CONI, decisione n. 93/2017).

6. Resta invece privo di supporto probatorio il capo di incolpazione riferito ai dirigenti Sartiano Demetrio e Alessandria Gaetano.

Dall’annotazione a firma del Sost. Comm. della Polizia di Stato De Luca Barbara, allegata alla nota informativa trasmessa alla Procura federale, è dato rilevare che la stessa, unitamente al collega D’Onofrio, apprendeva che “un giovane operatore video che aveva ripreso alcuni secondi di immagini con il proprio cellulare” era stato avvicinato da due dirigenti del Chieti, poi identificati in Sartiano Demetrio e Alessandria Gaetano, “i quali gli avevano intimato di cancellare il video, cosa che, per paura, lo stesso aveva fatto”.

Gli agenti, dunque, non hanno assistito personalmente all’episodio, semplicemente riferitogli da soggetti non identificati, nel mentre la parte offesa non ha inteso proporre querela, né in altro modo confermato la circostanza.

Nulla è dato sapere, inoltre, in ordine alle modalità con cui sarebbe stato rivolto l’invito a cancellare le immagini, verosimilmente riprese in area interdetta a giornalisti e agli estranei in genere.

Nell’annotazione a propria firma, infatti, il Sost. Comm. De Luca riferisce di essere intervenuta “ all’interno dell’area degli spogliatoi dalla quale provenivano delle urla”.

Vi è, però, secondo gli artt. 5 e 6 dell’All. B (Rapporti tra società calcistiche e organi di informazione) alla Circolare della LND n. 6 del 1° luglio 2023 (Rapporti con gli organi di informazione per il diritto di cronaca per la stagione 2023/2024),  che “Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara e delle due squadre. L’accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali” (art. 5), nonché “ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi. L’accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso: a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi; b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare” (art. 6).

È ben vero, altresì, che sempre nell’annotazione del Sost. Comm. De Luca si riferisce di un soggetto apparso turbato, ma si tratta di una valutazione soggettiva, anch’essa rimasta priva di riscontro.

Peraltro, nel capo di incolpazione si sostiene che Sartiano e Alessandria avrebbero “ intimato arbitrariamente […] di cancellare i video che ritraevano gli accadimenti de quibus anche al fine di garantire l’impunità all’autore del gesto violento”, ma non vi è alcun riferimento a minacce o violenze di sorta. Soprattutto, non vi è più traccia dei pochi secondi di registrazione, onde manca la prova che contenessero le immagini del lancio della bottiglia e con essa, quanto meno un principio di prova in ordine all’intendimento dei due dirigenti di garantire l’impunità dell’autore del lancio.

In definitiva, in disparte la mancata proposizione della querela da parte del Centofanti, il Collegio ritiene che, in assenza di indizi univoci, precisi e concordanti sull’arbitrarietà ed illiceità del comportamento ascritto ai dirigenti Sartiano Demetrio e Alessandria, nonché sul loro intendimento di garantire l’impunità dell’autore del lancio, nei loro confronti non possa che addivenirsi ad una pronuncia di proscioglimento.

7. Le indagini successive alla segnalazione/denuncia proveniente dalla società L’Aquila, come risulta dal primo capo di incolpazione nei confronti di Alessandro Mancinelli, hanno inoltre consentito di accertare come questi abbia violato anche l’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 delle NOIF, per avere in assenza di tesseramento prestato attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società SS Chieti FC 1922 SRL ai sensi dell’art. 2 comma 2 del CGS.

Identica violazione normativa è stata accertata in capo al sig. Marco Serra, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante dotato dei poteri di rappresentanza, per avere omesso di tesserare Mancinelli all’inizio della stagione sportiva 20232024, consentendogli e comunque non impedendogli, pur in assenza di qualifica e di tesseramento a tal titolo, di svolgere di fatto le funzioni di dirigente in favore della società. (Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza.[…]. - art. 37, co. 1, NOIF).

Depongono in tal senso, oltre alle dichiarazioni autoaccusatorie del Mancinelli, anche quelle rese in sede di audizione dal segretario della società, Buracchio Nicola, se pure rese con l’intento di minimizzare la circostanza.

Mancinelli ha testualmente dichiarato: “sono circa quattro anni che sono dirigente accompagnatore della società anche con la qu lifica di SLO (Sostenitore uffciale di collegamento). Nella corrent stagione sportiva ero convinto di essere stato regolarmente tesserato per la società come nei precedenti anni anche perché ero stato più volte rassicurato dal segretario generale sig. Nicola Buracchio ed ho anche partecipato alla presentazione ufficiale della squadra nonché ho accompagnato la stessa in una trasferta in pullman.”

Il segretario Buracchio Nicola si è così espresso: “Il Mancinelli, nella corrente stagione, ufficialmente non ricopre alcun ruolo nell’ambito societario. Lo stesso, la domenica, durante le gare giocate in casa, in qualità di volontario, collabora a livello organizzativo. Il Mancinelli quel giorno (il riferimento è al giorno della gara Chieti/L’Aquila: nds) ricopriva il ruolo di responsabile della logistica e sicurezza. In merito faccio presente che il Mancinelli era presente allo stadio ma non ricordo di averlo visto lungo il tunnel degli spogliatoi durante i fatti evidenziati”; “rappresento che il mancato tesseramento del Mancinelli è legato a problematiche organizzative, tra cui anche la riforma dello sport ed introduzione di nuovi portali informatici, che hanno portato a dare la priorità al tesseramento di tutte quelle figure indispensabili e con contratto”.

Solo per completezza, si evidenzia che il giorno della gara di che trattasi il Mancinelli indossava la divisa ufficiale della società Chieti, circostanza non smentita dal Buracchio ed affermata dai tesserati della società L’Aquila Cassese e Belardinelli che, agli agenti della DIGOS, indicavano genericamente quale autore del lancio un dirigente della società Chieti che indossava la divisa ufficiale, al cui riconoscimento procedevano in un momento successivo.

Che il Mancinelli svolgesse un’attività rilevante in favore della società Chieti, del resto, risulta in maniera incontestata dal comunicato stampa pubblicato il 25.9.2023 sul sito web SportAbruzzo.com, in cui i dirigenti Sartiano e Alessandria, stante l’adozione del DASPO nei confronti del Mancinelli, assumevano l’impegno, “condiviso con la proprietà […] di individuare una figura idonea e che possa ricoprire la mansione nel pieno rispetto dei nostri principi“.

8.Dei fatti ascritti a Serra Marco, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante dotato dei poteri di rappresentanza per la società, e a Mancinelli Alessandro, per avere questi svolto attività in favore della società e comunque attività rilevante per l’ordinamento federale (art. 2, comma 2, CGS), è tenuta a rispondere la società SS Chieti FC 1922 SRL a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS.

9. In parziale adesione alle richieste della Procura Federale, tenuto conto del proscioglimento dei dirigenti Sartiano ed Alessandria, il Collegio ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Si ricorda, sul punto, che la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita” e che la stessa deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Demetrio Sartiano e Gaetano Alessandria.

Irroga le seguenti sanzioni:

  • per il sig. Alessandro Mancinelli, mesi 10 (dieci) di inibizione;
  • per il sig. Marco Serra, mesi 4 (quattro) di inibizione;
  • - per la società SS Chieti FC 1922 Srl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 giugno 2024.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 5 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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