F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0007/TFN – SD del 12 Luglio 2024 (motivazioni) – Vinicio Scheggia e Matteo Rossetti – Reg. Prot. 257/TFN-SD

Decisione/0007/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0257/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Claudio Croce - Componente (Relatore)

Valentina Ramella - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30863/731pf23/24/GC/gb dell’11 giugno 2024 nei confronti dei signori Vinicio Scheggia e Matteo Rossetti, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento prot. 30863/731pf23- 24/GC/gb dell’11 giugno 2024,  la Procura federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare i sigg.ri:

“1) Vinicio SCHEGGIA, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Fermana F.C. s.r.l. fino alla data del 05/09/2023:

- per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 39 delle NOIF, per non avere lo stesso, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Fermana F.C. S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, inoltrato o fatto inoltrare, ai competenti organi federali, il tesseramento sottoscritto dal medesimo con il minore L. A. G. in data 24/07/2023;

- per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (nella parte in cui vieta, nello svolgimento delle attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori, di avvalersi di soggetti non autorizzati) e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 8, commi 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Fermana F.C., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, consentito o comunque non impedito che il sig. Matteo ROSSETTI svolgesse di fatto, in favore della società Fermana F.C., la funzione e l’attività di direttore sportivo, con particolare riferimento alla selezione di giovani atleti (scouting) e agevolando il tesseramento di giovani calciatori, tra i quali certamente L. A. G., provvedendo alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Anche previa assunzione da parte dei predetti giovani calciatori – quantomeno del calciatore L. A. G. -, dell’onere del pagamento delle spese per vitto, alloggio e istruzione scolastica e pertanto proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale;

2) Matteo ROSSETTI, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Fermana F.C. s.r.l.:

- per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 1, comma 2, 4, comma 3 e 6 commi 1 e 2 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, svolto di fatto in favore della società Fermana F.C. la funzione ed attività di direttore sportivo, con particolare riferimento alla selezione e tesseramento di giovani calciatori, tra i quali certamente L. A. G., alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei  Direttori Sportivi;

- per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e all’art. 91 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, procacciato e, comunque, favorito il tesseramento per la società Fermana F.C. del minore L. A. G., proponendogli condizioni inique e violative della normativa federale, quali il previo impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto, alloggio e iscrizione scolastica.In particolare, per aver propostoedefinito il tesseramentoperla Fermana FC,sottoscritto il 24.07.2023 e maidepositato presso i competenti Uffici federali, del minore L. A. G., previa assunzione da parte dei genitori del predetto, dell’onere del pagamento delle spese per vitto ed alloggio, e pertanto percependo dalla madre del calciatore, la sig.ra Federica Murmura, i seguenti bonifici: di euro 2.500,00 in data 14/06/23 con motivazione: “Spese vitto e alloggio L….. A…… G….. stagione 23/24 Fermana Calcio”; di euro 400,00 in data 29/06/23 con motivazione: “Spese scuola L…….. A…… G…….. stagione 23/24 Fermana Calcio”; di euro 1.500,00 in data 19/09/23 con motivazione: “prestito”; di euro 400,00 in data 25/09/23 con motivazione: “Spese scuola Gabriele stagione 23/24 Fermana Calcio”.

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dall’esposto inviato a mezzo pec, in data 14 febbraio 2024, al Procuratore Federale, dai sigg.ri Gabriele Tiziano e Murmura Federica, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore G. L. A. Gli esponenti lamentavano di essere stati contattati dal sig. Matteo Rossetti, qualificatosi dirigente della Fermana FC, nell’estate del 2023, il quale proponeva di tesserare il minore L. A. G. per la società Fermana FC Srl, previo pagamento dell’importo di euro 2.500,00 per coprire le spese di vitto e alloggio presso una struttura convenzionata con la società. A questo pagamento ne seguiva un altro per euro 400,00 in data 29 giugno 2023, sempre su richiesta del sig, Matteo Rossetti, quale acconto su euro 800,00 per contributo alle spese di iscrizione scolastica. Trasferitosi presso l’alloggio proposto, in data 24 luglio 2023, il minore firmava il tesseramento per la Fermana proposto dal Rossetti presso la sede della Fermana Calcio, pertanto veniva inserito nella chat whatsapp della prima squadra sotto le direttive tecniche dell’allenatore sig. Bruniera.

In occasione dell’allenamento con la prima squadra del 28 luglio 2023, il minore G. L. A. riportava, in seguito a una parata, la lussazione della spalla sinistra con prognosi di gg. 40. Durante tutto il corso della malattia la famiglia Gabriele restava in contatto con il sig. Rossetti che li rassicurava circa il rimborso delle spese mediche che avrebbero sostenuto e li indirizzò, per l’intervento chirurgico, presso la Clinica Villa Pini di Civitanova, dove effettivamente il minore veniva operato in data 19 settembre 2023, dopo aver effettuato un bonifico, in favore del Rossetti, dell’importo di euro 1.500,00, con la causale “prestito personale”. Successivamente, in data 25 settembre 2023, gli esponenti effettuavano un nuovo bonifico per euro 400,00 in favore del Rossetti, che ne aveva fatto richiesta, quale saldo dell’iscrizione scolastica, per poi scoprire che non era stata effettuata alcuna iscrizione scolastica, il tesseramento a suo tempo sottoscritto non era stato trasmesso ai competenti organi federali, per cui il minore non risultava tesserato, anzi veniva estromesso dal gruppo whatsapp della prima squadra e inserito in uno denominato “Bed and breakfast”. Pertanto il L. A. G. veniva iscritto dai genitori alla Scuola Loviss solo nell’ottobre del 2023, grazie anche all’interessamento del Presidente della Fermana FC che invitava il sig. Rossetti a effettuare il bonifico per l’iscrizione, mentre, ormai diffidenti e delusi, i Gabriele rifiutavano un’offerta di tesseramento avanzata dalla Fermana FC attraverso il dirigente sig. Andrea Tubaldi. Gli esponenti lamentavano dunque il comportamento antiregolamentare della Fermana FC S.r.l. e dei propri dirigenti, per non aver formalizzato il tesseramento stipulato con il figlio minore L. A. G., e ogni altro comportamento che dovesse integrare illecito disciplinare come previsto dalla normativa federale vigente.

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed acquisiti documenti, come da atto di deferimento.

L’atto di conclusione delle indagini veniva notificato, oltre che ai sig.ri Vinicio Scheggia e Matteo Rossetti, anche al sig. Andrea Tubaldi, nella qualità di Direttore Generale della società Fermana FC Srl, nonché al predetto sodalizio societario che, tuttavia, procedevano a definire le loro posizioni ex art.126 CGS FIGC.

Pertanto il deferimento veniva notificato ai soli Vinicio Scheggia e Matteo Rossetti.

La fase predibattimentale

Fissata l’udienza di discussione, l’Avv. Fabio Giotti, per conto del proprio assistito Vinicio Scheggia, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha evidenziato che l’unico addebito contestabile al suo assistito possa essere quello del 1° settembre 2023 e, cioè, cinque giorni prima della ratifica effettiva delle sue dimissioni, e che, comunque, nell’ambito dell’ampia organizzazione societaria, vi sono dipendenti e collaboratori addetti al tesseramento dei giocatori sui quali ricadrebbe in maniera esclusiva la responsabilità della procedura di tesseramento, così esonerando da ogni tipo di responsabilità l’allora amministratore e L.R.P.T. della società.

Il Dibattimento

In sede di discussione tenutasi in modalità videoconferenza, l’Avv. Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale, ha ripercorso i termini del deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento con applicazione delle seguenti sanzioni: - Nei confronti del sig. Vinicio Scheggia, mesi 12 (dodici) di inibizione; - Nei confronti del sig. Matteo Rossetti, mesi 14 (quattordici) di inibizione.

L’Avv. Fabio Giotti, in rappresentanza del deferito Scheggia, riportandosi integralmente alla Memoria depositata in atti, ha evidenziato sia la circostanza che il proprio assistito ha rivestito il ruolo di amministratore unico per pochi mesi dimettendosi pochi giorni dopo i fatti oggetto di deferimento (il 5 settembre 2023) e sia che la procedura per il tesseramento degli atleti della Fermana F.C. fa capo direttamente al Segretario Sportivo che ne cura l’inoltro ed il deposito presso gli Organi competenti dopo l’apposizione delle firme da parte degli atleti e del L.R.P.T. della società sportiva, non rientrando tale compito e tale responsabilità in capo all’amministratore unico. Ha, quindi, concluso per il proscioglimento del proprio assistito.

Il sig. Matteo Rossetti, comparso personalmente, ha sostanzialmente respinto ogni tipo di accusa sollevata nei suoi confronti pur confermando di aver svolto le soli funzioni di “scouting” per la Fermana Calcio e mai quelle di direttore sportivo; non ha negato di essersi prodigato per contattare giovani calciatori da far tesserare con la Fermana F.C. ed ha sostanzialmente riferito di non aver mai avuto, nello svolgimento delle sue funzioni, rapporti con l’altro deferito sig. Scheggia. Ha concluso per il proscioglimento rimettendosi, comunque, alla decisione del Tribunale.

La decisione

All’esito dell’udienza, il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità di entrambi i deferiti in quanto dall’esame di quanto acquisito in atti, appare sufficientemente dimostrato  che la società Fermana FC Srl si sia avvalsa della collaborazione del sig. Matteo Rossetti, soggetto non tesserato, con funzioni di direttore sportivo e scouting sebbene non iscritto nel relativo Elenco Speciale.

E’ emerso, inoltre, che quest’ultimo abbia subordinato il tesseramento del calciatore minore L.A.G. alla previa assunzione da parte della famiglia del predetto giovane calciatore dell’onere del pagamento delle spese per vitto, alloggio e istruzione scolastica e pertanto proponendo condizioni inique e violative della normativa federale.

Risulta, poi,  per tabulas,  che la Fermana F.C. non abbia inviato il tesseramento del giovane calciatore sottoscritto sia dai genitori che dall’amministratore unico p.t. sig. Vinicio Scheggia in data 24 luglio 2023 ai competenti organi federali, né all’atto della stipula né successivamente.

Altra circostanza emersa, ancora più grave delle precedenti, riguarda il fatto che il sig. Matteo Rossetti abbia richiesto e percepito dai signori Gabriele, nel corso della vicenda, i seguenti importi:

a) in data 14 giugno 2023, l’importo di . 2.500,00 con motivazione: “Spese vitto e alloggio L….. A…… G….. stagione 23/24 Fermana Calcio”;

b) in data 29 giugno 2023, l’importo di . 400,00 con motivazione: “Spese scuola L…….. A…… G…….. stagione 23/24 Fermana Calcio”;

c) in data 19 settembre 2023, l’importo di . 1.500,00 con motivazione: “prestito”;

d) in data 25 settembre 2023, l’importo di . 400,00 con motivazione: “Spese scuola Gabriele stagione 23/24 Fermana Calcio”.

Ed è, infine, stato accertato che il sig. Rossetti non è mai stato iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

Con riferimento alla posizione del sig. Vinicio Scheggia ed alla presunta violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 39 delle NOIF, è risultato provato ed accertato che lo stesso, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Fermana FC Srl, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, non abbia inoltrato o dato le opportune direttive per l’inoltro, ai competenti organi federali, del tesseramento sottoscritto con il minore L. A. G. in data 24 luglio 2023; in fase dibattimentale è stato appurato, infatti, non solo che il tesseramento non sia stato inviato agli Organi competenti, ma anche che il giovane L.A.G., nonostante l’omesso invio del tesseramento, abbia preso parte a 2 sedute di allenamento con la 1^ squadra della Fermana F.C. durante i quali ha anche subito un grave infortunio che lo ha costretto a subire un delicato intervento chirurgico.

Anche l’ulteriore condotta contestata al sig. Vinicio Scheggia risulta sufficientemente provata, avendo il sig. Matteo Rossetti ammesso di aver collaborato come scouting e, quindi, di aver collaborato con la Fermana F.C. svolgendo di fatto le funzioni di direttore sportivo, con particolare riferimento alla selezione di giovani atleti, agevolando il tesseramento degli stessi, tra i quali certamente L. A. G., provvedendo alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, e non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

Detta circostanza è stata anche confermata dalle dichiarazioni rese dai genitori del minore L.A.G. in fase di indagini e nell’esposto. Risulta, quindi, provato che il sig. Scheggia abbia violato l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso, nello svolgimento delle attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori, di un soggetto (il sig. Rossetti) non autorizzato. Tale circostanza è stata confermata dai genitori del minore nell’esposto che ha dato il via al presente deferimento, da Andrea Tubaldi (Direttore Generale della Fermana fino al mese di novembre 2023), da Nunzio Di Bella (dirigente accompagnatore della Fermana) e da Antonio Pagliuca (segretario generale sino al 31 luglio 2023) che nelle rispettive audizioni hanno riferito di essere a conoscenza del fatto che il Rossetti svolgeva il lavoro di scouting; ed infine, tale circostanza è stata confermata anche da Andrea Galassi (Direttore Sportivo della Fermana dal 7 agosto 2023) che ha riferito che il Rossetti gli è stato presentato come addetto allo scouting per la Fermana F.C., e da Marco Minnucci (Fisioterapista della Fermana) che ha confermato di conoscere il Rossetti e che gli risultava si occupasse dello scouting per la Fermana.

Infine, va detto che lo stesso Matteo Rossetti, nell’audizione del 10 aprile 2024 ha rappresentato di non essere tesserato per la FIGC e di svolgere, per passione, l’attività di scouting per la Fermana; ha rappresentato di aver proposto molti giocatori alla visione della Fermana e che alcuni di loro sono stati tesserati.

Risulta, quindi, violato dal deferito Scheggia il medesimo articolo 41, comma 1, anche in relazione all’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva ed all’art. 8, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo Scheggia, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Fermana FC, nel corso della stagione sportiva 20232024, consentito o comunque non impedito che il sig. Matteo Rossetti svolgesse di fatto, in favore della società Fermana FC, la funzione e l’attività di direttore sportivo.

Con riferimento alla posizione del sig. Matteo Rossetti, risulta dagli atti che lo stesso abbia, nella stagione sportiva 2023/24, svolto le funzioni di direttore sportivo per conto e a favore della Fermana FC pur non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

In particolare risulta che il predetto, pur non avendone il titolo, pur non essendo iscritto al detto Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e pur non essendo tesserato per la Fermana F.C., si sia occupato, come confermato non solo dai genitori del minore nell’esposto che ha dato il via al presente deferimento, ma anche, come sopra detto, dai dirigenti e collaboratori della Fermana FC Andrea Tubaldi, Nunzio Di Bella, Antonio Pagliuca, Andrea Galassi e Marco Minnucci nelle rispettive audizioni, della selezione di giovani atleti (scouting) agevolando il tesseramento di giovani calciatori, tra i quali certamente L. A. G. e che abbia provveduto alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede per conto e a favore della Fermana FC. Dagli atti è emerso, inoltre, che il Rossetti è sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

In fase di audizione, il Rossetti non ha negato detti addebiti, di fatto, confermandoli, ma ha solo riferito di occuparsi dei giovani atleti per passione, mostrando di non comprendere la gravità dei fatti contestati ed il disagio provocato alla famiglia coinvolta nei fatti di cui al deferimento.

Anche l’ulteriore condotta contestata al deferito Rossetti è stata ampiamente accertata all’esito del dibattimento.

Il deferito ha, infatti, ammesso, di aver, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, pur non avendone alcun titolo e pur non essendo neanche tesserato per la Fermana F.C., procacciato e favorito il tesseramento per la medesima società di diversi giovani atleti e del minore L. A. G., al quale ha proposto condizioni inique e violative della normativa federale, quali il previo impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto, alloggio e iscrizione scolastica.

L’allora amministratore unico Scheggia ed il Segretario Sportivo Antonio Pagliuca hanno confermato che il Rossetti si è adoperato per proporre ai genitori del minore L.A.G. il tesseramento per la Fermana FC, poi sottoscritto il 24 luglio 2023 ma mai depositato presso i competenti Uffici federali, previa assunzione da parte dei genitori del predetto, dell’onere del pagamento delle spese per vitto e alloggio.

E’ stato anche provato, poiché ne risulta prova documentale, che il sig. Rossetti abbia percepito dalla madre del calciatore, la sig.ra Federica Murmura, i seguenti bonifici: di euro 2.500,00 in data 14 giugno 2023 con motivazione: “Spese vitto e alloggio L…..A…… G….. stagione 23/24 Fermana Calcio”; di euro 400,00 in data 29 giugno 2023 con motivazione: “Spese scuola L…….. A…… G…….. stagione 23/24 Fermana Calcio”; di euro 1.500,00 in data 19 settembre 2023 con motivazione: “prestito”; di euro 400,00 in data 25 settembre 2023 con motivazione: “Spese scuola Gabriele stagione 23/24 Fermana Calcio”.

E sul punto è emerso anche che tutti i bonifici effettuati dalla sig.ra Murmura hanno avuto come unico beneficiario il sig. Rossetti che non ha neanche utilizzato gli importi ricevuti per effettuare l’iscrizione del minore presso l’istituto scolastico precedentemente indicato alla famiglia Gabriele così come non ha effettuato il pagamento del convitto tanto che i ragazzi ivi ospitati sono stati letteralmente “cacciati” dai proprietari che non avevano ricevuto il pagamento delle rette dovute.

L’iscrizione del ragazzo, tra l’altro in un’altra scuola privata, è avvenuta solo a fine settembre e solo dopo l’intervento risolutivo del Presidente della Fermana F.C. che ha obbligato il Rossetti ad effettuare il relativo bonifico.

Va evidenziato, infine, che il Rossetti, dopo l’infortunio subito dal minore L.A.G. si era impegnato a far sottoporre il giovane atleta ad intervento chirurgico in una clinica marchigiana a spese della Fermana FC; promessa anch’essa non mantenuta, essendo stati i genitori del minore, dopo varie richieste rimaste inevase, costretti a far operare il proprio figlio in altra clinica ed a proprie spese.

Sotto il profilo sanzionatorio appaiono eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Riguardo alla posizione del sig. Scheggia il Tribunale ritiene di dover tener conto, ai fini riduttivi rispetto alle richieste della Procura Federale, del limitato arco di tempo in cui il predetto ha svolto le funzioni di amministratore unico, circostanza utile ad escludere la responsabilità per le condotte contestate nei periodi successivi alle richiamate dimissioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vinicio Scheggia, mesi 10 (dieci) di inibizione;

- per il sig. Matteo Rossetti, mesi 14 (quattordici) di inibizione.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                                                   Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 12 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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