F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0008/TFN – SD del 12 Luglio 2024 (motivazioni) – Niccolò Berti – Reg. Prot. 251/TFN-SD

Decisione/0008/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0251/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Paolo Clarizia - Componente (Relatore)

Valentina Ramella - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30324/1116pf2324/GC/GR/ff del 5 giugno 2024 nei confronti del sig. Niccolò Berti, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato il 5 giugno 2024 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale:

“il sig. Niccolò Berti, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società San Donato Tavernelle s.r.l.: per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso:

a.- a seguito della pubblicazione del dispositivo n. 174 del 7 maggio 2024 con il quale il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato nei suoi confronti la sanzione della squalifica per mesi tre, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto “Info”, inviato in data 11 maggio 2024 alle ore 13.22 dal proprio indirizzo di posta elettronica (……..) all’indirizzo di posta elettronica certificata della Procura Federale (………), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso e degli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con specifico riferimento al Tribunale Federale Nazionale ed alla Procura Federale; nella citata mail, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Buongiorno, sono Berti Niccolò (………..) e vorrei sapere se mi verrà mandata una lettera a riguardo del processo. Non sono per niente d'accordo con la decisione presa e dettami a voce, come già scritto nella mail precedente. Sono molto arrabbiato e sdegnato (già lo ero di per me da molto prima, per il mondo in cui siamo) da questa situazione. Farò ricorso (ci sarà la possibilità di fare ricorso? entro quando?) e se non mi sarà la possibilità, si parla solo di una buffonata, come in generale le istituzioni in questo paese; un comportamento vergognoso. Fino a che non mi verrà chiesto scusa e non verrà cambiato il mio voto dell'UEFA B, non riconoscerò l'autorità della procura e in generale della FIGC. Inoltre è un problema MOLTO GRAVE se gli organi di legge si comportano così; da quando si punisce chi si difende da un reato, invece che punire chi fa il reato? Dov'è la giustizia? Meglio diventare complici che andare contro una persona federale che ha commesso un'ingiustizia? SIETE COMPLICI DI CHI COMMETTE LE INGIUSTIZIE IN QUESTO MONDO. Senza legge,

siamo nell'anarchia .. basta saperlo. Saluti, ma solamente alla parte della procura che non è corrotta (che si dimostri che non sia così e venga fatta luce su quello che è successo... non si può dare ragione a prescindere senza motivazioni, senza andare a capire cosa è successo davvero ... in che paese siamo? Questo è un comportamento da mafia e non da paese democratico)”;

b.- a seguito della pubblicazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 224/TFNSD-2023-2024 del 15 maggio 2024 con la quale il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato nei suoi confronti la sanzione della squalifica per mesi tre, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto “Info”, inviato in data 20 maggio 2024 alle ore 13.32 dal proprio indirizzo di posta elettronica (………) all’indirizzo di posta elettronica certificata della Procura Federale (………), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso e degli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con specifico riferimento al Tribunale Federale Nazionale ed alla Procura Federale; nella citata mail, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Buongiorno (si fa per dire in questo caso), sono Berti Niccolò (……….) e vorrei sapere se mi verrà mandata una lettera a riguardo del processo. Non sono per niente d'accordo con la decisione presa e dettami a voce, come già scritto nella mail precedente. Sono molto arrabbiato e sdegnato (già lo ero di per me da molto prima, per il mondo in cui siamo) da questa situazione. Farò ricorso (ci sarà la possibilità di fare ricorso? entro quando?) e se non mi sarà la possibilità, si parla solo di una buffonata, come in generale le istituzioni in questo paese; un comportamento vergognoso. Fino a che non mi verrà chiesto scusa e non verrà cambiato il mio voto dell'UEFA B, non riconoscerò l'autorità della procura e in generale della FIGC. Inoltre è un problema MOLTO GRAVE se gli organi di legge si comportano così; da quando si punisce chi si difende da un reato, invece che punire chi fa il reato? Dov'è la giustizia? Meglio diventare complici che andare contro una persona federale che ha commesso un'ingiustizia? SIETE COMPLICI DI CHI COMMETTE LE INGIUSTIZIE IN QUESTO MONDO. Senza legge, siamo nell'anarchia --.. basta saperlo. Saluti, ma solamente alla parte della procura che non è corrotta (che si dimostri che non sia così e venga fatta luce su quello che è successo... non si può dare ragione a prescindere senza motivazioni, senza andare a capire cosa è successo davvero... in che paese siamo? Questo è un comportamento da mafia e non da paese democratico)””.

La fase predibattimentale

In data 11 maggio 2024 alle ore 13.22, a seguito della pubblicazione del dispositivo n. 174 del 7 maggio 2024 con il quale il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato nei suoi confronti la sanzione della squalifica per mesi tre, dal proprio indirizzo di posta elettronica (…….), il sig. Niccolò Berti ha inviato all’indirizzo pec della Procura Federale (………) una mail avente quale oggetto “Info” nel quale sono state utilizzate le seguenti, testuali, espressioni: “Buongiorno, sono Berti Niccolò (………….) e vorrei sapere se mi verrà mandata una lettera a riguardo del processo. Non sono per niente d'accordo con la decisione presa e dettami a voce, come già scritto nella mail precedente. Sono molto arrabbiato e sdegnato (già lo ero di per me da molto prima, per il mondo in cui siamo) da questa situazione. Farò ricorso (ci sarà la possibilità di fare ricorso? entro quando?) e se non mi sarà la possibilità, si parla solo di una buffonata, come in generale le istituzioni in questo paese; un comportamento vergognoso. Fino a che non mi verrà chiesto scusa e non verrà cambiato il mio voto dell'UEFA B, non riconoscerò l'autorità della procura e in generale della FIGC. Inoltre è un problema MOLTO GRAVE se gli organi di legge si comportano così; da quando si punisce chi si difende da un reato, invece che punire chi fa il reato? Dov'è la giustizia? Meglio diventare complici che andare contro una persona federale che ha commesso un'ingiustizia? SIETE COMPLICI DI CHI COMMETTE LE INGIUSTIZIE IN QUESTO MONDO. Senza legge, siamo nell'anarchia .. basta saperlo. Saluti, ma solamente alla parte della procura che non è corrotta (che si dimostri che non sia così e venga fatta luce su quello che è successo... non si può dare ragione a prescindere senza motivazioni, senza andare a capire cosa è successo davvero ... in che paese siamo? Questo è un comportamento da mafia e non da paese democratico)”.

A seguito della pubblicazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 224/TFNSD-2023-2024 del 15 maggio 2024, con la quale la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha irrogato nei suoi confronti la sanzione della squalifica per mesi tre, poi, in data 20 maggio 2024 alle ore 13.32, il sig. Niccolò Berti ha inviato, sempre dal proprio indirizzo mail (……) un ulteriore messaggio di posta elettronica all’indirizzo pec della Procura Federale (……….) avente quale oggetto “Info”; nella sopra indicata mail sono state utilizzate le seguenti espressioni “Buongiorno (si fa per dire in questo caso), sono Berti Niccolò (……………..) e vorrei sapere se mi verrà mandata una lettera a riguardo del processo. Non sono per niente d'accordo con la decisione presa e dettami a voce, come già scritto nella mail precedente. Sono molto arrabbiato e sdegnato (già lo ero di per me da molto prima, per il mondo in cui siamo) da questa situazione. Farò ricorso (ci sarà la possibilità di fare ricorso? entro quando?) e se non mi sarà la possibilità, si parla solo di una buffonata, come in generale le istituzioni in questo paese; un comportamento vergognoso. Fino a che non mi verrà chiesto scusa e non verrà cambiato il mio voto dell'UEFA B, non riconoscerò l'autorità della procura e in generale della FIGC. Inoltre è un problema MOLTO GRAVE se gli organi di legge si comportano così; da quando si punisce chi si difende da un reato, invece che punire chi fa il reato? Dov'è la giustizia? Meglio diventare complici che andare contro una persona federale che ha commesso un'ingiustizia? SIETE COMPLICI DI CHI COMMETTE LE INGIUSTIZIE IN QUESTO MONDO. Senza legge, siamo nell'anarchia --.. basta saperlo. Saluti, ma solamente alla parte della procura che non è corrotta (che si dimostri che non sia così e venga fatta luce su quello che è successo... non si può dare ragione a prescindere senza motivazioni, senza andare a capire cosa è successo davvero... in che paese siamo?

Questo è un comportamento da mafia e non da paese democratico)”.

Sul presupposto della natura pubblica del mezzo (conoscibile da parte di tutti coloro che hanno accesso ai messaggi di posta elettronica dell’ufficio) e della gravità delle affermazioni contenuti nella mail, la Procura Federale avviava immediatamente le indagini nei confronti del sig. Niccolò Berti al quale, in data 23 maggio 2024, era notificato il provvedimento di Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Il sig. Niccolò Berti faceva, dunque, pervenire alla Procura una memoria difensiva con la quale erano ribadite le dichiarazioni lesive della reputazione dell’istituzione federale, con la sola precisazione che le stesse erano determinate dall’ingiustizia subita a causa delle citate decisioni con le quali era stato sanzionato.

Conseguentemente, la Procura Federale in data 5 giugno 2024 notificava ai deferiti e depositava presso il Tribunale Federale Nazionale il predetto atto di deferimento.

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti l’Avv. Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale, ed il sig. Niccolò Berti, personalmente.

La Procura Federale, riportandosi integralmente ai contenuti e alle conclusioni dell’atto di deferimento e sottolineando la recidiva, chiedeva l’irrogazione nei confronti del deferito della sanzione di mesi 6 di squalifica.

Chiedeva la parola il sig. Niccolò Berti il quale sottolineava che le mail contestate sarebbero state una conseguenza dell’ingiustizia subita.

La decisione

Le circostanze poste a fondamento dell’atto di deferimento e, in particolare, la trasmissione della comunicazione alla posta certificata della Procura Federale contenente le dichiarazioni contestate da quest’ultima è stata confermata dal deferito Niccolò Berti.

Evidente è poi il rilievo lesivo delle prefate dichiarazioni che travalicano il diritto di critica e di opinione, stante la palese offensività delle affermazioni con le quali sostiene che parte della Procura Federale sarebbe “corrotta”, che il deferito non riconoscerebbe l’autorità di quest’ultima, la quale sarebbe “complice” delle ingiustizie e avrebbe assunto comportamenti “vergognosi”, in virtù dei quali la vicenda sarebbe una “buffonata”.

Sul punto sono oramai consolidati gli orientamenti degli organi della giustizia  endofederale in ordine al contenuto e ai limiti del diritto di critica e di opinione nell’ordinamento sportivo: “Ai sensi dell’art. 23 del CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità” (CFA, SS.UU. n. 0018/CFA/2021-2022).

Appare evidente, dunque, che le dichiarazioni assumono un contenuto lesivo dell’immagine e del decoro della Procura, l’assenza di qualsivoglia correttezza nell’esposizione dei fatti e l’uso di espressioni inutilmente dispregiative e esageratamente aggressive. Né si può dubitare, alla luce dei consolidati orientamenti delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello che, la trasmissione di una mail non sia idonea a concretizzare la necessaria pubblicità, in quanto le dichiarazioni lesive non sarebbero indirizzate ad un vasto pubblico, bensì unicamente al solo indirizzo dell’organo interessato. Secondo il richiamato indirizzo, infatti, “la giurisprudenza, vuoi endo che esofederale, ha in più occasioni ribadito il principio secondo il quale la trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio dei messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di mail istituzionali alle quali ovviamente hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo è chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni” (precedente riferito proprio all’indirizzo di posta elettronica della Procura Federale, CFA, SS.UU. n. 0081/CFA/2022-2023).

Irrilevante è poi la circostanza che le dichiarazioni lesive siano state rese a seguito di un’asserita (e non dimostrata) ingiustizia, stante il contenuto ingiustificatamente sproporzionato e palesemente offensivo della credibilità e dignità dell’istituzione federale. La sanzione richiesta dalla Procura Federale nei confronti del sig. Niccolò Berti appare senz’altro congrua alla luce sia della gravità delle dichiarazioni rese, nelle quali si mette in dubbio la liceità della condotta degli organi federali, arrecando rilevante pregiudizio alla reputazione e credibilità dell’istituzione, sia della reiterazione delle condotte contestate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Niccolò Berti la sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                         Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 12 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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