F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0009/TFN – SD del 15 Luglio 2024 (motivazioni) – Giuseppe Sabino Tedeschi – Reg. Prot. 247/TFN-SD

Decisione/0009/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0247/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente (Relatore)

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23182/397pf23-24/GC/GR/ff del 15 marzo 2024 nei confronti del sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 13 marzo 2024, depositato il successivo 15 marzo 2024, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Canosa, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Massimo DE BLASIO, tesserato nella stagione sportiva 2022-2023, sino al 25 ottobre 2022, quale allenatore dei portieri per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l., di svolgere nel corso della medesima stagione sportiva, quantomeno dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023, l’attività di allenatore dei portieri in favore della società A.S.D. Canosa privo di valido tesseramento.

La fase istruttoria

In data 20.11.2023 la Procura Federale, a seguito di una nota del 24.10.2023 della Segreteria del Collegio Arbitrale della LND, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 397pf23-24 avente ad oggetto “Trasmissione atti del Collegio Arbitrale LND in ordine alla presunta attività svolta dal tecnico Massimo De Blasio - UEFA B cod. 133.887 - per la società ASD Canosa Calcio 1948 in mancanza di tesseramento”.

Con la richiamata nota il Collegio Arbitrale della LND rimetteva alla Procura Federale copia del lodo arbitrale pubblicato con C.U. n. 5/2023, dal quale emergeva che il tecnico Massimo DE BLASIO, nella stagione sportiva 2022/23 aveva svolto l’attività di Allenatore dei portieri della 1^ squadra del CANOSA CALCIO 1948 A.S.D in mancanza di tesseramento perché respinto dall’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico.

L’attività istruttoria dell’Ufficio inquirente è consistita nell’acquisizione della posizione di tesseramento del sig. DE BLASIO, dei fogli censimento della società interessata, dei referti completi delle liste relative a numerose gare disputate nella stagione sportiva 2022-2023 dalla società A.S.D. Canosa nel corso del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia e nell’audizione di cinque tesserati fra i quali i sigg.ri Massimo DE BLASIO e Giuseppe Sabino TEDESCHI.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

1. al sig. Massimo DE BLASIO, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore dei portieri dilettanti e di settore giovanile”, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Canosa o comunque rilevanti per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023, svolto l’attività di allenatore dei portieri per la società A.S.D. Canosa privo di valido tesseramento, in quanto già tesserato con lo stesso ruolo di allenatore dei portieri nella medesima stagione sportiva, in particolare sino al 25 ottobre 2022 (data in cui ha formalizzato le dimissioni), per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l.;

2. al sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Canosa, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Massimo De Blasio, tesserato nella stagione sportiva 2022-2023, sino al 25 ottobre 2022, quale allenatore dei portieri per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l., di svolgere nel corso della medesima stagione sportiva, quantomeno dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023, l’attività di allenatore dei portieri in favore della società A.S.D. Canosa privo di valido tesseramento.

3. alla società A.S.D. CANOSA, oggi A.S.D. CANOSA CALCIO 1948, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Massimo De Blasio ha posto in essere i comportamenti sopra descritti, la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Massimo DE BLASIO e la società A.S.D. CANOSA CALCIO 1948 convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Il sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI non compiva alcuna attività e la Procura Federale, con atto del 20.11.2023, si determinava a deferire quest’ultimo innanzi a questo Tribunale ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale, l’udienza dell’11.04.2024 e la decisione 199/TFNSD-2023-2024

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 11.04.2024.

Il deferito non presentava difese.

Alla predetta udienza era presente l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale ilquale, a supporto della competenza radicata innanzi al Tribunale Federale Nazionale, citava le decisioni n. 13/TFN-SD del 1°agosto 2022 e n. 34/CFA-SU del 7 ottobre 2022 riportandosi, per il resto, all’atto di deferimento. Concludeva chiedendo irrogarsi la sanzione di mesi quattro di inibizione nei confronti del deferito.

Compariva altresì il sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI in proprio, il quale ha rilasciato brevi dichiarazioni a difesa, sottolineando come nel tesseramento dei tecnici il portale telematico segnali tardivamente eventuali incompatibilità o problematiche.

Con dispositivo 147/TFNSD-2023-2024 il Tribunale decideva il procedimento declinando la propria competenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia cui rimetteva gli atti con salvezza dei diritti di prima udienza. Con la decisione 199/TFNSD-2023-2024, pubblicata in data 19 aprile 2024, il Collegio giudicante, in estrema sintesi, dopo un breve “excursus” sulle norme regolanti la materia della competenza del TFN, rilevava che la competenza del TFN, così come determinata e delimitata dall’art. 84 del CGS, “si espande – attraendo anche procedimenti rientranti nella potestas judicandi dei tribunali federali territoriali - qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, per una (o più) delle quali sia stabilita la competenza del Tribunale Federale Nazionale: in tali casi, in ragione della necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale, la competenza è attribuita al TFN”. Rimarcava, poi, come “… l’organo federale competente a giudicare va individuato al momento del deferimento, avuto riguardo al contenuto intrinseco ed estrinseco di tale atto. Non rilevano, viceversa, ai fini della attribuzione della competenza per connessione, le condotte e i procedimenti definiti prima del deferimento, con l’archiviazione o con l’applicazione di sanzioni su richiesta, ai sensi dell’art. 126 del CGS”. Evidenziava, infine, che “Dall’applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra delineate alla fattispecie in esame consegue che non sussistono ragioni di connessione idonee a devolvere la cognizione del processo de quo alla competenza del Tribunale Nazionale” in quanto era uscito dal processo, per via del patteggiamento, il sig. DE BLASIO, che era l’unico tesserato idoneo a radicare la competenza del TFN, e l’A.S.D. CANOSA per la quale era tesserato il deferito sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, non svolgeva attività in ambito nazionale bensì in ambito regionale dilettantistico.

L’impugnazione della decisione 199/TFNSD-2023-2024 e la decisione 125/CFA-2023-2024 della CFA

La Procura federale proponeva tempestivo reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 199/TFNSD-2023-2024, del 19 aprile 2024, affidato a un unico complesso motivo che così riassume la CFA nella sua decisione: “La Procura, pur ribadendo la corretta ricostruzione in diritto dei criteri sulla competenza del Tribunale federale nazionale, nel caso in cui sussistano ragioni di connessione, ritiene che questo sarebbe erroneamente giunto a statuire la propria incompetenza in favore del Tribunale federale territoriale, sul presupposto che, nel caso sottoposto all’esame, l’unico soggetto deferito sia un dirigente di una società che opera in un campionato a livello territoriale, senza dare il giusto peso giuridico alla circostanza che il procedimento abbia visto coinvolto, anche e soprattutto, un tecnico, il quale ha concordato con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva.

Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, le posizioni del tecnico (al quale è stato consentito dal Presidente della società di svolgere attività per la stessa pur essendo questi tesserato con altra società) e del presidente della società sarebbero connesse tra loro in quanto riguardanti l’accertamento di medesimi fatti.

Il Procuratore federale prospetta che la circostanza fattuale del patteggiamento da parte del tecnico non può incidere sull’attribuzione delle competenze in capo ad un organo giudicante predeterminato dal legislatore federale, e ciò in quanto la posizione del tecnico va valutata, sia pure incidentalmente, al fine di accertare la responsabilità disciplinare del dirigente della società che ha consentito al primo di svolgere attività in favore della compagine dallo stesso rappresentata. Le norme violate, infatti, sono le stesse, le condotte sono collegate e le due posizioni, pertanto, sonostrettamenteconnesse a prescindere dalla definizione del procedimento, da parte del tecnico, con il patteggiamento.

Ragionando diversamente, sostiene la Procura, vi sarebbero competenze in capo a Tribunali diversi, per i medesimi fatti, in base alla decisione del tecnico di patteggiare oppure no. Peraltro, qualora il tecnico non dia completa esecuzione all'accordo stipulato e venga dichiarata la “decadenza da patteggiamento”, ai sensi del sesto comma dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, la Procura federale dovrebbe procedere al deferimento del tesserato davanti al Tribunale federale nazionale (competente ai sensi dell’art. 84 del Codice di giustizia sportiva), con conseguente rischio di un contrasto di giudicati nel caso in cui per la posizione del dirigente a pronunciarsi sia stato il Tribunale federale territoriale.

La Procura ha contestato la decisione anche nell’interpretazione data dei due precedenti giurisprudenziali, ritenendola errata. Infine, la competenza del TFN sarebbe invocabile anche per effetto del criterio enunciato all’art. 114 del Codice di giustizia sportiva, che al secondo periodo del primo comma prevede un criterio di prevalenza del Tribunale federale nazionale rispetto ai Tribunali federali territoriali. In conclusione, la Procura ha chiesto a questa Corte che, in riforma dell’impugnata decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 199/TFNSD-2023-2024, dichiari la competenza del Tribunale federale nazionale a decidere in merito al deferimento a carico del sig. Giuseppe Sabino Tedeschi e per l’effetto rinvii al medesimo Tribunale per l'esame del merito relativamente alla posizione del deferito. In alternativa ha chiesto che, riformata in parte qua la decisione impugnata in punto di competenza, decida nel merito, accogliendo il deferimento ed irrogando le sanzioni richieste dinanzi al Tribunale federale nazionale o quelle ritenute congrue e di giustizia”.

La CFA, ritenuto che le conclusioni cui era giunto il TFN non potessero essere condivise e che in conseguenza il reclamo della Procura doveva essere accolto, a fondamento della propria decisione, statuiva come segue:

1 – “Seppure il nuovo Codice del 2019 ha operato una tendenziale giurisdizionalizzazione del procedimento disciplinare sportivo, non è possibile distinguere tra la fase propriamente “procedimentale”, che ha ad oggetto le indagini, e la fase propriamente “processuale”, che inizia con il deferimento. Ciò in quanto il procedimento disciplinare sportivo - a differenza del processo giurisdizionale - per quanto sia articolato in fasi, mantiene sempre il carattere dell’unitarietà, come dimostrato dall’art. 45 del CGS che, nell’individuare gli organi del “sistema” della giustizia sportiva, li considera nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente e quelli che esercitano la funzione giudicante. Pertanto, è l’iscrizione nel registro delle indagini che rappresenta l’atto iniziale del procedimento ai sensi dell’art. 119, comma 2, del CGS.  (CFA, SS.UU., n. 30/2019-2020)”;

2 – “Qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte a più soggetti indagati, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale ai sensi dell’art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) tutti i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ogni qual volta vengano in rilievo una o più questioni riguardanti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore tecnico. E ciò sia quando tali questioni siano direttamente oggetto del deferimento di cui all’art. 80 CGS, sia quando esse, nell’ambito dell’attività di indagine, siano state oggetto della misura della applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento o di un provvedimento di archiviazione ex art. 126 CGS. Ai fini della individuazione della competenza – e, eventualmente, allo spostamento della stessa – occorre fare riferimento all’avviso della conclusione delle indagini previsto dall’art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione. Quanto sopra al fine di assicurare una trattazione unitaria dei procedimenti, ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie e garantire la corretta attribuzione della competenza in capo all’organo giudicante predeterminato dal legislatore federale”;

3 – “Lo spostamento di competenza per ragioni di connessione non lede il principio costituzionale del giudice naturale, in quanto la connessione provvede all’esigenza di assicurare il rispetto di altri principi, come quello dell’ordine e della coerenza delle decisioni di cause tra loro connesse (Corte costituzionale n. 117/1972). E ciò considerando che la nozione di giudice naturale - anche relativamente alla competenza territoriale - non può che essere quella che emerge dal complesso della disciplina attributiva di competenza e dei valori tutelati dai singoli istituti, essi pure di pari rilievo costituzionale, quale quelli dell'imparzialità e dell'efficacia della giurisdizione, valore che  comprende anche l'esigenza di evitare i contrasti non fisiologici di giudicato e la trattazione parallela di processi per il medesimo fatto reato, con il conseguente dispendio di risorse ed incombenze del tutto sovrapponibili (Cass. pen., Sez. VI, n. 37014/2010). (Nel caso di specie – riguardante un presidente di società, incolpato per avere consentito e comunque non impedito ad un tesserato di svolgere l’attività di allenatore dei portieri in favore della società privo di valido tesseramento - la Corte ha ritenuto che il rapporto di connessione tra i due procedimenti fosse ancora più intenso rispetto a quello sufficiente ai fini della deroga all’assetto delle competenze, trattandosi di una sorta di connessione propria omogenea, essendoci non solo una parziale coincidenza di due regiudicande ma, addirittura, la medesimezza del fatto materiale dell’evento (l’aver allenato i portieri senza essere tesserato) ancorché la responsabilità del dirigente fosse di carattere omissivo. La connessione si sostanziava in una tale compenetrazione tra le due regiudicande che non era possibile decidere l’una senza decidere l’altra)”. Adottando, infine, una decisione in contrasto con innumerevoli precedenti, specie in materia di decisioni del TFN in tema di incompetenza, anziché decidere il procedimento nel merito, disponeva la rimessione degli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 106, comma 2 ultimo periodo, del CGS.

La fase predibattimentale e l’udienza del 18.06.2024

In conseguenza di quanto sin qui esposto, il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 18.06.2024.

Nessuna delle parti svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 18.06.2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1.07.2023 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale.

Per il deferito nessuno era presente.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale evidenziando allo stesso che non era stato possibile rinvenire agli atti del procedimento il documento dal quale sarebbe risultata la data nella quale il Settore Tecnico aveva comunicato alla società CANOSA che il sig. Massimo DE BLASIO non poteva essere tesserato.

L’Avv. D’Oria, a sua volta, rilevava come tale documento non era, in effetti, in atti essendovi solamente la copia della schermata dalla quale risultava che la pratica di tesseramento, risalente all’ottobre 2022, era stata presa in carico solo ad aprile 2023. A questo punto il Tribunale rappresentava all’Avv. D’Oria la necessità di disporre di tale documentazione e pronunciava la seguente ordinanza interlocutoria: ”Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, invita la Procura Federale ad acquisire e produrre al Tribunale, entro la data di lunedì 8 luglio 2024 ore 12:00, documentazione comprovante la data nella quale è stata comunicata alla società ASD Canosa la non tesserabilità del tecnico Massimo De Blasio dal 27 ottobre 2023. Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza dell'11 luglio 2024, ore 09:45, in modalità videoconferenza”.

La fase predibattimentale e l’udienza dell’11.07.2024

Prima dell’udienza dell’11.07.2024 la Procura Federale provvedeva a produrre quanto comunicatogli dalla Segreteria del Settore Tecnico della FIGC circa la data di “presa in carico” della pratica di tesseramento del tecnico DE BLASIO e del suo respingimento.

Nessuna attività difensiva veniva posta in essere dal deferito.

Alla ridetta udienza, tenutasi anch’essa in modalità videoconferenza come da decreto del 1.07.2024 del Presidente del Tribunale, era presente il solo rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro D’Oria al quale il Presidente dava la parola. Questi, illustrato brevemente il deferimento nonché il documento depositato, proveniente dal Settore Tecnico, concludeva per l’irrogazione al sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI della sanzione di mesi quattro di inibizione.

La decisione

Preliminarmente il Tribunale, pur non condividendola ma non disponendo dei poteri per poter adire il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, non può che prendere atto della decisione della Corte Federale d’Appello nella parte in cui stabilisce che al fine di individuare il momento in cui si radica la competenza dell’Organo di giustizia deputato alla decisione del procedimento si debba “fare riferimento all’avviso della conclusione delle indagini previsto dall’art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione” e non al momento in cui viene disposto il deferimento all’Organo giudicante medesimo.

Ciò precisato, il Collegio, esaminati gli atti, ritiene sussistere la responsabilità del deferito limitatamente al periodo intercorrente tra il respingimento del tesseramento del sig. Massimo DE BLASIO da parte del Settore Tecnico (26.01.2023) e l’ultima gara nella quale, nella relativa distinta, compare il nome del tecnico quale allenatore dei portieri (Unione Sportiva Mola – Canosa del 12.02.2023).

Risulta, infatti, dal documento depositato dalla Procura Federale, in ossequio a quanto disposto dall’Ordinanza di questo Tribunale del 18.06.2024, che il tesseramento del sig. DE BLASIO, inoltrato al Settore Tecnico il 25.10.2022, è stato preso in carico dal predetto Ufficio solo in data 26.01.2023 e che in tale data, sul relativo terminale, è stata annotata l’impossibilità del tesseramento visto il precedente tesseramento del tecnico per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l., ancorché dimissionario da quest’ultima Società. L’Ufficio tesseramenti del Settore Tecnico precisa altresì, nella sua nota del 21.06.2024, che “tutte le comunicazioni relative al tesseramento tecnici, approvazione pratica, richiesta integrazione o respingimento, vengono fatte esclusivamente tramite il Portale Servizi FIGC”.

Pertanto, non sussistendo a carico delle società affiliate alcun obbligo di preventiva verifica circa la possibilità di tesseramento di un soggetto, la violazione contestata al sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI, va temporalmente limitata al periodo 26.01.2023 12.02.2023 per non aver egli usato la normale diligenza controllando l’esito del tesseramento del tecnico così consentendo che lo stesso continuasse a svolger la funzione per cui era stato tesserato fino al 12.02.2023, ultima gara nella quale il suo nominativo compare sulla distinta del CANOSA.

Il Tribunale ritiene congruo determinare la sanzione nella misura indicata in dispositivo anche in considerazione che la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale investiva periodo di gran lunga più cospicuo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Giuseppe Sabino Tedeschi la sanzione di giorni 45 (quarantacinque) di inibizione.

 

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Carlo Sica                                                                          Carlo Sica

Giammaria Camici 

 

Depositato in data 15 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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