F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0011/TFN – SD del 16 Luglio 2024 (motivazioni) – Valentino Martini e ASD A. Placci Bubano Mordano – Reg. Prot. 258/TFN-SD

Decisione/0011/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0258/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Valentina Ramella - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30852/1126pf2324/GC/GR/ff del 12 giugno 2024 nei confronti del sig. Valentino Martini e della società ASD A. Placci Bubano Mordano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 12 giugno 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Valentino Martini, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. A. Placci Bubano Mordano:

per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, successivamente all’incontro Junior Corticella – Placci Bubano Mordano, disputato in data 5 maggio 2024 e valevole quale gara di play out del campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia-Romagna,

a) a mezzo di un “commento” ad un “post” del seguente tenore “Grazie aia sezione Modena per avermi bandito dalla pagina solo per aver fatto i complimenti alla terna di domenica a Corticella“ pubblicato sul profilo del sig. Gianluca Tumolo, calciatore tesserato per la società A.S.D. A. Placci Bubano Mordano, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della sopra indicata gara; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Il problema è il loro che sanno di essere disonesti”;

b) a mezzo di un messaggio inviato tramite il social network “Facebook” all’arbitro della sopra indicata gara, espresso dichiarazioni lesive della reputazione di quest’ultimo; nel messaggio, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “hai rovinato un campionato adesso ti sentirai felice, ma ricordati che le cose tornano indietro”;

- la società A.S.D. A. Placci Bubano Mordano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Valentino Martini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 1 maggio 2024, il Presidente del CRA Sez. AIA Emilia Romagna, Paolo Dondarini, informava il Presidente del Comitato Regionale LND Emilia Romagna, sig. Simone Alberici, della circostanza che dopo la gara di play out del campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia-Romagna, svoltasi tra la Junior Corticella e la Placci Bubano Mordano, l’allenatore di tale ultima società, sig. Valentino Martini, avrebbe inviato, tramite il social network Facebook, all’arbitro che aveva diretto la suddetta gara, sig. Giovanni Roli, un messaggio del seguente tenore: “hai rovinato un campionato adesso ti sentirai felice, ma ricordati che le cose tornano indietro”. Il Presidente Dondarini informava, altresì, il Presidente Alberici del fatto che il sig. Valentino Martini, nel commentare un post pubblicato dal calciatore della Placci Bubano Mordano, Gianluca Tumolo, in cui lo stesso affermava: “Grazie Aia sezione Modena per avermi bandito dalla pagina solo per aver fatto i complimenti alla terna di domenica a Corticella“, avrebbe anche scritto: “Il problema è il loro che sanno di essere disonesti”.

Il Presidente Alberici, ricevuto l’esposto, provvedeva ad inoltrarlo alla Procura Federale, la quale in data 17 maggio 2024 iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1126 pf23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine alla pubblicazione di commenti Facebook e all'invio di un messaggio Instagram dal contenuto gravemente antidisciplinare da parte del tecnico Valentino Martini e del calciatore Nicola Ghini, entrambi tesserati per la società ASD Placci Bubano Mordano”.

Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, tra le altre cose, l’esposto del Presidente Dondarini, i fogli di censimento della società e gli screenshot dei commenti Facebook effettuati dal tecnico Valentino Martini.

In data 23 maggio 2024, la Procura Federale notificava agli incolpati l’avviso di conclusioni delle indagini, per poi notificare l’atto di deferimento in data 12 giugno 2024.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza dell’11 luglio 2024.

Il dibattimento

All’udienza dell’11 luglio 2024, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale.

Nessuno compariva per i deferiti.

La Procura Federale, nel riportarsi al proprio atto di deferimento, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Valentino Martini, giornate 6 di squalifica;

- per la società ASD A. Placci Bubano Mordano, euro 500,00 di ammenda.

La decisione

Come innanzi detto, al sig. Valentino Martini è contestata la violazione degli artt. 4, comma 1 e 23, comma 1, del CGS sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver reso dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro Giovanni Roli, attraverso la pubblicazione sul social network Facebook di alcuni messaggi o post.

È necessario, dunque, verificare se tali post, la cui provenienza è certamente riferibile al sig. Valentino Martini in quanto la Procura ha prodotto in atti i relativi screenshots , siano idonei a configurare l’illecito di cui all’art. 23 CGS.

Tale norma, intitolata “Dichiarazioni lesive”, al primo ed al secondo comma stabilisce che “Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.

La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”.

Presupposti, dunque, per attribuire rilevanza disciplinare alle dichiarazioni rese dal tecnico Martini sono il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e la relativa idoneità lesiva, la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico (Decisione 0009/TFNSD – 2021-2022).

Quanto al primo presupposto, la circostanza che le dichiarazioni siano state pubblicate sul social network Facebook attribuisce certamente alle stesse il carattere di dichiarazioni pubbliche.

Ciò in quanto la pubblicazione di un post su un social network è idonea a raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone ed a favorire la diffusione del messaggio.

Per ciò che concerne il presupposto della lesività della dichiarazione, la sua portata va valutata in relazione ai limiti della legittima manifestazione del diritto di critica.

Come noto, costituisce presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. 31.01.2018, n. 2357).

Al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nelle espressioni utilizzate e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto.

In sostanza, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività e lesività della altrui dignità (CFA, SS.UU., n. 18/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n.70/2021-2022; Sez. I, n. 23/20222023; Sez. I., n. 81/2022-2023).

Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene sussistere, nella fattispecie in esame, anche il secondo dei suddetti presupposti, ossia l’idoneità lesiva delle dichiarazioni rese dal tecnico Valentino Martini.

Le dichiarazioni dallo stesso pubblicate su Facebook, difatti, travalicano il limite della continenza, contenendo espressioni certamente denigranti e offensive (“Il problema e il loro che sanno di essere disonesti”) se non minacciose (“hai rovinato un campionato adesso ti sentirai felice, ma ricordati che le cose tornano indietro”).

Ciò ancor più in considerazione del fatto che tali dichiarazioni provengono da un tecnico, il quale, proprio per il suo ruolo, avrebbe dovuto tenere, così come richiesto dall’ordinamento sportivo, un comportamento improntato a lealtà e correttezza.

Va, per completezza, aggiunto che, a prescindere dalla violazione dell’art. 23 CGS, nella fattispecie in esame è comunque configurabile la violazione dell’art. 4 CGS, atteso che, come detto, le espressioni utilizzate dal tecnico Valentino Martini e la circostanza che le stesse siano dirette ad un arbitro in ogni caso rappresentano una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, che devono sempre e comunque caratterizzare il comportamento di tutti i soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo, ivi compresi i tecnici.

Di qui la responsabilità del sig. Valentino Martini per le condotte contestate.

Alla responsabilità del tecnico Valentino Martini consegue la responsabilità della società A.S.D. A. Placci Bubano Mordano ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5 CGS.

Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto che ai sensi dell’art. 23, comma 4, CGS costituisce fondamentale elemento di riferimento ai fini della graduazione dell’entità della sanzione, oltre la gravità del fatto, anche la posizione rivestita, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dall’autore delle dichiarazioni lesive, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Valentino Martini, giornate 6 (sei) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per la società ASD A. Placci Bubano Mordano, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                     Carlo Sica

 

 

Depositato in data 16 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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