F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0013/TFN – SD del 17 Luglio 2024 (motivazioni) – Mariachiara Rispoli e SS Brindisi Calcio FC – Reg. Prot. 241/TFN-SD

Decisione/0013/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0241/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28848/988pf23-24/GC/gb del 17 maggio 2024 nei confronti della sig.ra Mariachiara Rispoli e della società SS Brindisi Calcio FC, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

1) la sig.ra RISPOLI Mariachiara, n.q. di Amministratrice Unica della S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB S.R.L., dal 09/09/2021:

a) per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la Società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un importo complessivo rispettivamente di Euro 37.651,00 e di Euro 71.760,00;

b) con l’applicazione della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del C.G.S..

2) la società S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB S.R.L., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:

a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente;

b) per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

c) con l’applicazione della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del C.G.S..

La fase istruttoria

Con segnalazione del 16 aprile 2024, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva il mancato pagamento, da parte della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., entro il termine federale del 18 marzo 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un importo complessivo rispettivamente di 37.651,00 Euro e di 71.760,00 Euro, in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF.

L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa acquisizione dei Fogli censimento acquisiti dalla Lega Pro via e-mail in data 17 aprile 2024, si concludeva in data 30 aprile 2024 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico della sig.ra Rispoli Mariachiara, n.q. di Amministratrice Unica della S.S. Brindisi Football Club S.r.l. dal 09/09/2021 (artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C, par. V delle NOIF) e della medesima società sportiva S.S. Brindisi Football Club S.r.l. (responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. e responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C, par. V, delle NOIF).

Con memoria depositata in data 1 maggio 2024, sia la sig.ra Rispoli, sia la società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Brigante del Foro di Brindisi, si riservavano di svolgere le proprie difese e domandavano la trasmissione degli atti del procedimento istruttorio.

La Procura Federale, in assenza di difese da parte dei soggetti destinatari dell’avviso di conclusione indagini, ne disponeva il deferimento con atto depositato in data 17 maggio 2024.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’udienza dell’11 giugno 2024.

Con nota depositata il 10 giugno 2024, il patrocinatore dei soggetti deferiti, avv. Giovanni Brigante, domandava un differimento della trattazione del giudizio in ragione di un legittimo impedimento derivato da documentato proprio stato di malattia.

All’esito dell’udienza dell’11 giugno 2024, il Tribunale, con Ordinanza n. 73/2024, disponeva di accogliere la richiesta formulata dalla difesa dei soggetti deferiti e rinviava la trattazione del procedimento all'odierna udienza dell'11 luglio 2024, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI e con salvezza dei diritti di prima udienza.

Con memoria depositata il 10 luglio 2024, l’avv. Giovanni Brigante, nell’interesse dei soggetti deferiti, depositava alcuni documenti concernenti l’intervenuta definizione delle pendenze economiche della società sportiva con i soggetti tesserati, unitamente al verbale di Assemblea dei Soci in data 24 giugno 2024 con cui erano stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 2482bis cod. civ., con ingresso di nuovi soci e nomina di un nuovo organo amministrativo.

Con memoria parimenti depositata in data 10 luglio 2024, il neonominato amministratore della società sportiva, rappresentato e difeso dall’avv. Gian Michele Gentile del Foro di Roma, rappresentava che a seguito dell’avvicendamento societario si era provveduto alla definizione di tutte le pendenze economiche della S.S. Brindisi Football Club S.r.l.. La difesa domandava quindi un differimento dell’udienza allo scopo di attivare una interlocuzione con la Procura Federale per ottenere l’applicazione di una sanzione ridotta ex art.127 CGS.

Il dibattimento

All’udienza dell’11 luglio 2024 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Alessandro D’Oria, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando l’irrogazione, nei confronti della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., della sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva 2024/2025 oltre ad euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda a titolo di sanzione per la recidiva, nei confronti della sig.ra RISPOLI Mariachiara, della sanzione dell’inibizione per tre mesi oltre ad un ulteriore mese di inibizione a titolo di sanzione per la recidiva.

Il difensore delle parti deferite ha domandato, in primo luogo, la riunione del presente giudizio n. 241/TFNSD/2023-2024 con il giudizio n. 240/TFNSD/2023-2024, parimenti chiamato per l’odierna udienza di trattazione e dopo aver dato conto dell’intervenuta modificazione degli assetti societari e della definizione di tutte le pendenze economiche della società sportiva, incluse quelle correlate al presente deferimento, domandava un posponimento dell’udienza di trattazione allo scopo di consentire lo svolgimento delle difese da parte del nuovo management societario. In via subordinata veniva domandata l’applicazione di un trattamento sanzionatorio di minore afflittività rispetto a quello richiesto.

La Procura Federale ha dichiarato di opporsi alla richiesta di rinvio del dibattimento e ha insistito per la condanna dei soggetti deferiti.

La decisione

In via preliminare deve essere vagliata l’istanza di riunione del presente procedimento con il giudizio n. 240/TFNSD/2023-2024, parimenti chiamato per l’odierna udienza di trattazione. Ad avviso del patrocinatore dei soggetti deferiti, la riunione sarebbe necessitata dalla loro connessione soggettiva ed oggettiva.

La richiesta non può trovare accoglimento, atteso che se è vero che i due giudizi risultano connessi soggettivamente, è altrettanto vero che difetta radicalmente la connessione oggettiva, avendo la Procura Federale fatto valere e contestato distinti fatti gestionali dai quali è derivata la asserita violazione di autonomi precetti federali.

In via preliminare deve essere inoltre scrutinata la richiesta, formulata dalla difesa del nuovo management della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. con la memoria depositata in data 10 giugno 2024, di posponimento dell’odierna udienza di trattazione allo scopo di attivare la procedura ex art.127 CGS.

La richiesta di rinvio dell’udienza di trattazione non può essere accolta. La contestazione disciplinare ha infatti riguardato una fattispecie aggravata dalla recidiva, come tale insuscettibile ad essere definita tramite il "patteggiamento" previsto dall’art.127 CGS (divieto espressamente previsto dall’art. 127, comma 7, CGS). Il Collegio rileva inoltre che nelle ipotesi in cui la sanzione disciplinare consista nella imposizione di una penalizzazione di punti in classifica, la possibilità di addivenire ad un "patteggiamento" ex art. 127 CGS può in concreto determinare un’alterazione dell’equilibrio dei campionati e deve essere pertanto esclusa. Poiché la richiesta di rinvio è stata motivata proprio allo scopo di ottenere l’applicazione dell'accordo previsto dall’art. 127 CGS, l’accertamento dell’obiettiva impraticabilità dello strumento processuale impone di rigettare la richiesta formulata dalle difese e procedere quindi all’analisi, nel merito, della controversia.

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’attività di controllo Co.VI.So.C. compendiate nella segnalazione del 16 aprile 2024, è obiettivamente emerso che la società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. non ha provveduto, per il quarto bimestre 2023/24, al pagamento integrale degli emolumenti dovuti in favore dei propri tesserati e ha omesso completamente il pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali a valere sulle somme dovute nel periodo di riferimento.

Per ciò che concerne il pagamento delle ritenute Irpef, il complessivo ammontare dovuto e non versato entro la scadenza del termine federale è risultato pari ad euro 37.651,00.

Per ciò che concerne il pagamento dei contributi previdenziali Inps, il complessivo ammontare dovuto e non versato entro la scadenza del termine federale è risultato pari ad euro 71.760,00.

I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di contestazione da parte della Società deferita.

Il Tribunale accerta conseguentemente l’intervenuta violazione dell’art. 85, lett. C, par. V, delle NOIF, a mente del quale le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: … - entro il 16 marzo di ciascun anno l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Quale conseguenza della violazione della richiamata disposizione NOIF, l’art.33, comma 4, lett.f) CGS prevede che il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett.g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n. 16/2023 – 24; CFA, SSUU, n. 103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.

In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.

Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1 e 33, comma 4, CGS sia all’amministratore unico della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., sig.ra Rispoli Mariachiara, sia alla stessa società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS.

Per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, il Tribunale accerta in primo luogo che deve trovare applicazione l’art. 18 CGS, a mente del quale “Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni”.

Con decisione n. 214/TFNSD – 2023-2024, il Tribunale ha già provveduto a sanzionare sia la sig.ra Rispoli Mariachiara, sia la società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. per fatti della stessa natura (mancato riversamento delle ritenute Irpef e Inps in relazione agli emolumenti dovuti ai tesserati nel bimestre novembre/dicembre 2023 entro il termine federale del 16 febbraio 2024) posti in essere nel corso della medesima stagione sportiva 2023/2024, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio deve essere aumentato. Sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale ed avuto riguardo alla circostanza che i pagamenti delle ritenute Irpef e Inps sono intervenuti soltanto nel luglio 2024 (come da documentazione versata in atti dai soggetti deferiti), la sanzione nei confronti della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. può essere ragionevolmente contenuta in quattro punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva 2024/2025 oltre ad un’ammenda di euro 2.000,00 in ragione della recidiva.

Con riguardo alla posizione della sig.ra Rispoli Mariachiara, il Collegio reputa equo e ragionevole, in considerazione della connotazione sostanziale della vicenda, irrogare la sanzione di tre mesi di inibizione, aumentati a quattro in ragione della recidiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • per la sig.ra Mariachiara Rispoli, mesi 4 (quattro) di inibizione;
  • per la società SS Brindisi Calcio FC, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva, ed euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                          Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 17 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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