F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0014/TFN – SD del 18 Luglio 2024 (motivazioni) – Valerio Colabuono – Reg. Prot. 218/TFN-SD

Decisione/0014/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0218/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Giammaria Camici – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Valentina Ramella - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26352/469pf2324/GC/SA/fm del 19 aprile 2024 nei confronti del sig. Valerio Colabuono, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 26352/469pf23-24/GC/SA/fm del 18.4.2024, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Valerio Colabuono, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo appartenente alla sezione di Ciampino, per rispondere delle seguenti violazioni:

violazione dell’art. 42, commi 1 e 2, del Regolamento Associazione Italiana Arbitri poiché, essendo stato designato quale tutor dell’A.E. Federico Catoni per l’incontro Under 15 provinciali Rocca Priora - Sporting Ariccia, svoltosi in data 12.11.2023, si presentava in ritardo al campo di gioco, non supportava l’arbitro Catoni negli adempimenti di rito e, nel corso del secondo tempo dell’incontro, anziché svolgere le funzioni a lui assegnate quale tutor si disinteressava dell’incontro osservando la partita del Rocca Priora che si stava svolgendo nel campo attiguo;

violazione dell’art. 42, comma 3 lett. b) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri poiché, in data 12.11.2023 inviava al sig. Paolo Samà, Presidente della sezione AIA di Ciampino, due messaggi vocali in cui profferiva le frasi “ve dovete vergognà” e “un’associazione di merda è l’AIA” ed un messaggio il cui testo recitava “siete una mafia”, venendo così meno all’obbligo di mantenere rapporti epistolari e verbali secondo i principi di colleganza e rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;

violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato per le date 11.1.2024 e 17.1.2024, benché fosse stato ritualmente convocato tramite P.E.O. e mediante notifica tramite la piattaforma informatica sinfonia4you, sistema ufficiale per le comunicazioni AIA, ed in data 22.1.2024, benché fosse stato ritualmente convocato tramite telegramma, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto il “Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Ciampino in ordine alla presunta condotta tenuta dall'AE Valerio Colabuono, tutor della gara di Under 15 provinciali Rocca Priora - Sporting Ariccia, in danno dell'arbitro Federico Catoni”, traeva origine dalla trasmissione, in data 15.11.2023, ad opera del Presidente Paolo Samà alla Procura Federale, di una segnalazione con la quale si sottoponeva alla Procura il contenuto, tra l’altro, di alcuni messaggi audio e scritti sull’applicazione WhatsApp dell’A.E. Valerio Colabuono, nonché la condotta tenuta da quest’ultimo in occasione della gara in questione, allo stesso Presidente riferita – per il tramite di altro associato alla medesima sezione – dal signor Federico Catone, altro arbitro anch’esso associato alla Sezione di Ciampino.

Nel corso delle indagini preliminari venivano sentiti in merito ai fatti in contestazione il signor Catone e il Presidente Samà, mentre non si è potuto procedere all’audizione dell’odierno incolpato poiché quest’ultimo, pur ritualmente convocato, non compariva.

Notificata la comunicazione di conclusione indagini, nulla perveniva dall’odierno deferito a sua difesa. All’esito delle indagini preliminari veniva emesso il deferimento.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento al 9.5.2024 il procedimento veniva più volte rinviato in considerazione della mancata notifica del relativo avviso.

Per l’odierna udienza, per la quale la notifica risulta correttamente eseguita, il deferito non depositava scritti difensivi.

Il dibattimento

All’odierna udienza, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l’avv. Debora Bandoni. Il deferito non è comparso.

Il rappresentante della Procura si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso per l’affermazione di responsabilità dell’incolpato e l’irrogazione della sanzione di cui al verbale d’udienza.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentita la parte comparsa, osserva.

È noto, per gli operatori di giustizia FIGC, che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confermata in dieci decisioni con più ampie argomentazioni, ha affermato la propria incompetenza, essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato.

È altresì noto che la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-24 successivamente confermata in molteplici decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale, argomentando sulla loro incondivisibilità in fondamentale ragione della prevalenza, ratione temporis, della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all’approvazione del CGS.

Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza. Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell’AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale …”. Quindi, l’art. 62 del Regolamento AIA appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC. Peraltro, come noto, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l’esame. Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell’art. 62 del Regolamento AIA. Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall’ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata.

Venendo dunque al merito del giudizio, il Tribunale ritiene provata la responsabilità del deferito in relazione alle violazioni allo stesso ascritte.

Ed invero, la condotta posta in essere dall’incolpato in occasione della gara della gara di Under 15 provinciali Rocca Priora Sporting Ariccia, in qualità di tutor, di cui al primo capo di incolpazione risulta provata dalle convergenti dichiarazioni dell’arbitro Catone e del Presidente Samà, il quale veniva informato dei medesimi fatti dal O.T. Ragone, prima di contattare direttamente il Catone. Peraltro, nessuna differente versione dei fatti è stata offerta dall’odierno deferito, il quale ha omesso di presentarsi per l’audizione fissata, per ben tre volte, dalla Procura Federale, nonché di depositare qualunque tipo di difesa in proprio favore. Tale condotta risulta all’evidenza contraria ai principi regolatori della condotta dell’arbitro di cui all’art. 42, commi 1 e 2 del Regolamento AIA, e in particolare ai principi di lealtà sportiva, nonché di trasparenza, correttezza e probità. Il ruolo di tutor rivestito all’epoca dall’incolpato, proprio perché assegnato ad assistere un giovane collega alle sue prime gare, avrebbe dovuto indurre il Colabuono non solo ad arrivare con precisione al campo, così da coadiuvare il collega nell’espletamento delle formalità pre-gara, particolarmente rilevanti, ma anche ad operare un controllo e un sostegno all’operato dello stesso così da poterne consentire anche la maturazione professionale.

Documentale, inoltre, è a prova della violazione contestata nel secondo capo di incolpazione essendo in atti, poiché prodotti dal Presidente Samà, gli audio e il messaggio Whatsapp inviati dal deferito al Presidente stesso.

In detti messaggi, viene utilizzato un linguaggio incompatibile con il dovere, di cui all’art. 42, comma 3, lett. b) del Regolamento AIA, di mantenere rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti. Affermazioni come quelle riportate in atti (“ve dovete vergognà”, “un’associazione di merda è l’AIA” e “siete una mafia”), rivolte peraltro alla propria associazione di appartenenza, esorbitano da ogni lecita critica e si traducono una grave offesa, fine a sé stessa, in alcun modo giustificabile.

Altrettanto documentale, infine, è la prova della reiterata violazione dell’art. 22, comma 1 C.G.S. poiché a seguito di rituale convocazione, sia mediante p.e.o. all’indirizzo dallo stesso deferito indicato, sia da ultimo mediante telegramma alla propria residenza, l’incolpato non si è mai presentato davanti agli organi di Giustizia Sportiva.

Va in conclusione affermata la responsabilità del deferito per tutte le violazioni allo stesso ascritte.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutati tutti i fatti ascritti, ritiene il Tribunale equa la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Valerio Colabuono la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                    Giammaria Camici

 

Depositato in data 18 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it