F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0015/TFN – SD del 22 Luglio 2024 (motivazioni) – Mariachiara Rispoli e SS Brindisi Calcio FC – Reg. Prot. 240/TFN-SD

Decisione/0015/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0240/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Claudio Croce - Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28845/987pf23-24/GC/gb del 17 maggio 2024 nei confronti della sig.ra Mariachiara Rispoli e della società SS Brindisi Calcio FC, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

E’ posto in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 28845/987pf23- 24/GC/gb del 17 maggio 2024, nei confronti di:

1) sig.ra RISPOLI Mariachiara, n.q. di Amministratrice Unica della S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB S.R.L., dal 09/09/2021: "a) per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la Società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., entro il termine del 18 marzo 2024, al pagamento in favore dei tesserati degli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024. Nello specifico si segnala che: - a n. 11 tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 65.327,00; - a n. 6 tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di gennaio 2024, per un importo complessivo pari ad Euro 11.400,72; - a n. 22 tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di febbraio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 44.289,00; - a n. 22 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di gennaio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 35.913,00 in data 19 marzo 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 18 marzo 2024; - a n. 2 tesserati 3 Procura Federale sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di febbraio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 3.150,00 in data 19 marzo 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 18 marzo 2024;

b) con l’applicazione della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva.".

2 ) la Società S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB S.R.L ., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:

"a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, della Società S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB S.R.L., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

b) per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

c) con l’applicazione della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva.".

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. del 16 aprile 2024 in ordine al mancato pagamento, in violazione dell’art. 85, lett. c), par. IV delle NOIF, da parte della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., entro il termine del 18 marzo 2024, in favore dei tesserati, degli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024. Nello specifico veniva segnalato che:

- a n. 11 tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 65.327,00;

- a n. 6 tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di gennaio 2024, per un importo complessivo pari ad Euro 11.400,72;

- a n. 22 tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di febbraio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 44.289,00;

- a n. 22 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di gennaio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 35.913,00 in data 19 marzo 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 18 marzo 2024; - a n. 2 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di febbraio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 3.150,00 in data 19 marzo 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 18 marzo 2024. La Procura Federale, dopo aver effettuato le indagini sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e, previa acquisizione della documentazione trasmessa dalla Lega Pro, concludeva la propria attività sostenendo un’ipotesi di responsabilità a carico della sig.ra Rispoli Mariachiara, n.q. di Amministratrice Unica della S.S. Brindisi Football Club S.r.l. dal 09/09/2021 (per violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF) e della società sportiva S.S. Brindisi Football Club S.r.l. (per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, e per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV delle N.O.I.F.). In data 1° maggio 2024, l’Avv. Giovanni Brigante, per conto dei propri assisiti sig.ra Rispoli e S.S. Brindisi Football Club S.r.l., depositava una memoria difensiva con la quale, oltre a richiedere copia degli atti di indagine, si riservava di svolgere le proprie difese.

Non avendo successivamente la difesa depositata alcuna memoria, la Procura Federale proponeva in data 17 maggio 2024 il deferimento della sig.ra Rispoli Mariachiara e della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l..

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’udienza dell’11 giugno 2024.

Con nota depositata il 10 giugno 2024, l’Avv. Giovanni Brigante, difensore dei soggetti deferiti, chiedeva un rinvio della trattazione del giudizio in ragione di un legittimo impedimento per problemi di salute documentalmente provati.

All’esito dell’udienza dell’11 giugno 2024, il Tribunale, con Ordinanza n. 72/2024, disponeva di accogliere la richiesta formulata dalla difesa dei soggetti deferiti e rinviava la trattazione del procedimento all'odierna udienza dell'11 luglio 2024, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI e con salvezza dei diritti di prima udienza.

Con memoria depositata il 10 luglio 2024, l’Avv. Giovanni Brigante, nell’interesse dei soggetti deferiti, depositava alcuni documenti concernenti l’intervenuta definizione delle pendenze economiche della società sportiva con i soggetti tesserati, unitamente al verbale di Assemblea dei Soci del 24 giugno 2024 con cui erano stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 2482-bis cod. civ., con ingresso di nuovi soci e nomina di un nuovo organo amministrativo.

Con memoria parimenti depositata in data 10 luglio 2024, il neonominato amministratore della società sportiva, rappresentato e difeso dall’avv. Gian Michele Gentile del Foro di Roma, rappresentava che a seguito dell’avvicendamento societario si era provveduto alla definizione di tutte le pendenze economiche della S.S. Brindisi Football Club S.r.l.. La difesa chiedeva, quindi, un differimento dell’udienza allo scopo di attivare una interlocuzione con la Procura Federale per ottenere l’applicazione di una sanzione ridotta ex art.127 CGS.

Il dibattimento

All’udienza dell’11 luglio 2024 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Alessandro D’Oria, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso chiedendo l’irrogazione, nei confronti della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., della sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva 2024/2025 oltre ad euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda a titolo di sanzione per la recidiva, e nei confronti della sig.ra Rispoli Mariachiara, della sanzione dell’inibizione per 3 mesi oltre ad un ulteriore mese di inibizione a titolo di sanzione per la recidiva.

L’Avv. Brigante, per conto di entrambe le parti deferite, ha richiesto, in primo luogo, la riunione del presente giudizio n. 240/TFNSD/2023-2024 con il giudizio n. 241/TFNSD/2023-2024, parimenti chiamato per l’odierna udienza di trattazione e, dopo aver dato conto dell’intervenuta modificazione degli assetti societari e della definizione di tutte le pendenze economiche della società sportiva, incluse quelle correlate al presente deferimento, ha chiesto un ulteriore rinvio dell’udienza di trattazione allo scopo di consentire lo svolgimento delle difese da parte del nuovo management societario. In via subordinata ha chiesto l’applicazione di un trattamento sanzionatorio di minore afflittività rispetto a quello richiesto dalla Procura Federale.

La Procura Federale si è opposta alla richiesta di rinvio del dibattimento e ha insistito per la condanna dei soggetti deferiti.

La decisione

In via preliminare deve essere vagliata l’istanza di riunione del presente procedimento con il giudizio n. 241/TFNSD/2023-2024, parimenti chiamato per l’odierna udienza di trattazione. Il difensore dei soggetti deferiti ha insistito per la riunione sulla presunta esistenza di connessione soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti.

La richiesta non può trovare accoglimento, atteso che, se è vero che i due giudizi risultano connessi soggettivamente, è altrettanto vero che difetta radicalmente la connessione oggettiva, avendo la Procura Federale fatto valere e contestato distinti fatti gestionali dai quali è derivata la asserita violazione di autonomi precetti federali.

Sempre in via preliminare deve essere anche valutata la richiesta formulata dalla difesa del nuovo management della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. con la memoria depositata in data 10 luglio 2024, di rinvio dell’odierna udienza di trattazione allo scopo di attivare la procedura ex art. 127 CGS.

Anche tale seconda richiesta non può essere accolta. La contestazione disciplinare ha infatti riguardato una fattispecie aggravata dalla recidiva, come tale insuscettibile ad essere definita tramite l'accordo previsto dall’art. 127 CGS (divieto espressamente previsto dall’art. 127, comma 7, CGS).

Il Collegio rileva, inoltre, che nelle ipotesi in cui la sanzione disciplinare consista nella imposizione di una penalizzazione di punti in classifica, la possibilità di addivenire ad un accordo ai sensi dell'art. 127 CGS può in concreto determinare un’alterazione dell’equilibrio dei campionati e deve essere pertanto esclusa.

Poiché la richiesta di rinvio è stata motivata proprio allo scopo di richiedere l’applicazione dell'accordo previsto dall’art. 127 CGS, l’accertamento dell’obiettiva impraticabilità dello strumento processuale impone di rigettare la richiesta formulata dalle difese e procedere quindi all’analisi, nel merito, della controversia.

Nel merito va detto che, dall’analisi della documentazione già presente nel fascicolo processuale con particolare riferimento alle risultanze dell’attività di controllo effettuate dalla Co.VI.So.C. e segnalate nella comunicazione del 16 aprile 2024, è obiettivamente emerso che la società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. non ha provveduto nei termini indicati dalle norme di riferimento e cioè, entro il termine del 18 marzo 2024, al pagamento integrale in favore dei tesserati degli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024.

In particolare dalla documentazione in atti è, infatti, emerso: che ad 11 tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 65.327,00; che a 6 tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di gennaio 2024, per un importo complessivo pari ad Euro 11.400,72; che a 22 tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di febbraio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 44.289,00. E' peraltro emerso che a 22 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di gennaio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 35.913,00 in data 19 marzo 2024 e, quindi, solo successivamente alla menzionata scadenza federale del 18 marzo 2024, ed infine che a 2 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di febbraio 2024, per un ammontare complessivo pari ad Euro 3.150,00, solo in data 19 marzo 2024 e, quindi, anche in questo caso, solo successivamente alla menzionata scadenza federale del 18 marzo 2024.

I fatti risultano oggettivamente e documentalmente provati dagli atti presenti nel fascicolo processuale e, d'altronde, gli stessi fatti non hanno formato oggetto di contestazione da parte della Società deferita, che ha anzi ammesso che i pagamenti sono stati effettuati oltre il termine del 18 marzo 2024 e, comunque, dopo l’ingresso dei nuovi soci nella compagine societaria, risultando conseguentemente accertata l’intervenuta violazione dell’art. 85, lett. C, par. IV, delle NOIF.

Quale conseguenza della violazione della richiamata disposizione delle NOIF, l’art. 33, comma 3 del CGS prevede che “ (f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre”. Questo Tribunale ritiene che, come da consolidata giurisprudenza, il rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo della FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati, trova fondamento nell’esigenza sia di assicurare la costante stabilità economico–finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati e sia dalla necessità di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.

In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.

Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente che la stessa debba essere addebitata in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1 e 33, comma 4, CGS sia all’amministratore unico della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., Sig.ra Rispoli Mariachiara, sia alla stessa società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS.

Per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene in primo luogo che, nel caso in esame, trovi applicazione l’art. 18 CGS (“Recidiva”), a mente del quale “Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni”.

E ciò poiché con decisione n. 166 TFNSD del 23 aprile 2024, nell’ambito del Procedimento n. 838pf23-24, il Tribunale ha, infatti, già provveduto a sanzionare sia la sig.ra Rispoli Mariachiara che la società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. per fatti della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie posti in essere nel corso della medesima stagione sportiva 2023/2024, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio deve essere aumentato.

Sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale ed avuto riguardo alla circostanza che le pendenze sono state risolte pur se con pagamenti effettuati comunque successivamente alla scadenza prevista dalle norme di riferimento, la sanzione nei confronti della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. può essere ragionevolmente contenuta in 2 punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva 2024/2025 oltre ad un’ammenda di euro 2.000,00 in ragione della recidiva.

Con riguardo alla posizione della sig.ra Rispoli Mariachiara, il Tribunale reputa equo e ragionevole, in considerazione della connotazione sostanziale della vicenda, irrogare la sanzione di tre mesi di inibizione, aumentati a quattro in ragione della recidiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Mariachiara Rispoli, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società SS Brindisi Calcio FC, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva, ed euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

 

I RELATORI                                                           IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                                         Carlo Sica

Carlo Purificato     

Depositato in data 22 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it