F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0011/CFA pubblicata il 26 Luglio 2024 (motivazioni) – Procuratore federale interregionale/sig. Federico Vittorini

Decisione/0011/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0152/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Antonino Anastasi - Componente

Francesca Morelli - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 152/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 25.06.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 88 del 20.6.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 23.07.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesca Morelli e uditi, per la Procura federale interregionale, l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini; per la difesa l’Avv. Fernando Alfonsi ed il sig. Federico Vittorini personalmente.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo ha prosciolto il sig. Federico Vittorini e la A.S.D. Atletico Amiternum che erano stati deferiti agli Organi di giustizia sportiva, dalle seguenti incolpazioni: quanto al sig. Vittorini, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Atletico Amiternum, per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Atletico Amiternum - Coppito Calcio del 10.12.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, a seguito di un fallo di gioco subito dal calciatore sig. Conteh Abdulai nei pressi della panchina della società A.S.D. Atletico Amiternum, proferito nei confronti di tale atleta le seguenti testuali espressioni: “… buttagli la candeggina …” “… tirategli le banane …”“… negro di merda …”; quanto alla società A.S.D. Atletico Amiternum, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per le condotte ascritte al suo presidente.

La Procura federale denunzia l’erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla sussistenza del fatto.

La pronuncia di proscioglimento avverso cui è stato proposto reclamo sarebbe illegittimamente fondata, secondo il reclamante, sulla attribuzione di un maggior valore probatorio al referto arbitrale ed alla deposizione del direttore di gara, che nulla dicono sull’episodio oggetto del deferimento, piuttosto che sulle deposizioni delle persone presenti ai fatti e che ne ebbero a riferire nei termini indicati nei capi di incolpazione.

Le critiche svolte riguardano l’impossibilità di attribuire una fede privilegiata agli atti ufficiali, tenuto conto del fatto che il direttore di gara ha riferito di essersi trovato lontano da quella parte del campo ove era insorto un battibecco fra il calciatore sig. Abdulai Conteh ed il presidente della squadra avversaria sig. Vittorini, sicché non era stato in grado di cogliere il contenuto della discussione né le frasi pronunciate.

Peraltro, osserva la Procura, lo stesso direttore di gara ha dichiarato di avere ammonito il sig. Vittorini a tenere un atteggiamento più consono e di avere rilevato che il calciatore appariva emotivamente provato.

Gli atti ufficiali quindi, a giudizio del reclamante, non smentirebbero l’accusa, fondata sulla deposizione della persona offesa, credibile, riscontata e validamente suffragata dalla testimonianza del compagno di squadra sig. Raffaele d’Alfonso.

Si chiede, pertanto, di irrogare al sig. Federico Vittorini la sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione ed alla società A.S.D. Atletico Amiternum la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento), così come richieste nel corso del procedimento di primo grado.

Nella memoria depositata il 19.7.24, la difesa eccepisce l’inammissibilità del reclamo, in quanto presentato avverso il solo dispositivo, in contrasto con l’art.82 u.c. CGS; chiede il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata nonché, ai sensi dell’art.55 CGS, la rifusione delle spese processuali e il ristoro dei danni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ destituita di fondamento, innanzi tutto, l’eccezione preliminare della difesa del sig. Vittorini, posto che il reclamo della Procura federale interregionale è stato presentato il 25.6.24 avverso la decisione completa di motivazione, depositata il 20.6.24.

La decisione impugnata sinteticamente rileva come dagli atti non possa essere tratta la “prova piena ed appagante” della responsabilità dell’incolpato.

Ciò premesso, secondo tale pronuncia, lo standard probatorio richiesto per l’affermazione di responsabilità non è raggiunto sostanzialmente per due ordini di considerazioni:

a) gli atti ufficiali e le audizioni del direttore di gara e del commissario di campo non solo non confermano il grave fatto contestato al sig. Vittorini ma danno conto di un comportamento scorretto ad opera della sedicente persona offesa, che alzò il dito medio all’indirizzo del pubblico sugli spalti, che lo ingiuriava con epiteti non razzisti;

b) la tesi sostenuta dalla persona offesa è confermata, oltre che da un giocatore del Coppito Calcio, anche da due sostenitori della squadra non tesserati, la cui attendibilità sarebbe inferiore e comunque recessiva rispetto a quella degli atti ufficiali, tenuto conto del fatto che le loro deposizioni avrebbero potuto essere facilmente concordate con la persona offesa senza alcuna sanzione ove ne fosse stata accertata la falsità.

Orbene, sotto il primo profilo, osserva il Collegio, che è da condividere la tesi sostenuta nel reclamo della Procura federale secondo cui non è possibile fondare il giudizio esclusivamente sugli atti ufficiali - che non menzionano l’episodio denunciato - in quanto esso potrebbe non essere stato percepito.

E’ noto, difatti che – secondo il costante orientamento di questa Corte federale - il referto, pur facendo “piena prova” di quanto si attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020).

Sotto il secondo profilo osserva poi il Collegio che, come osservato da questa Corte federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n.14/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n.126/2023-2024), nel processo sportivo manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. Ciò si riflette anche nel regime di valutazione della prova regolato dall’art. 57 del CGS, che consente agli organi di giustizia sportiva di “liberamente valutare” le prove fornite dalle parti. In ogni caso, è applicabile anche al processo sportivo il principio processual-civilistico secondo cui le prove come tali, una volta acquisite od assunte, non importa per iniziativa di chi, sono sottoposte all'apprezzamento del giudice, senza che la loro provenienza lo possa condizionare in un senso o nell'altro (CFA, SS.UU., n. 115-2019/2020).

Ciò nondimeno, una attenta lettura degli atti evidenzia comunque una insuperabile contraddittorietà degli elementi di prova.

La vicenda si dipana a partire da un esposto diretto all’Autorità amministrativa da parte del legale del sig. Conteh, in data 26.1.24, il cui ci si duole degli insulti a sfondo razziale di cui il giocatore sarebbe stato bersaglio ad opera del Presidente dell’Atletico Amiternum, sig. Federico Vittorini, nel corso di un incontro fra Atletico Amiternum e Coppito, squadra in cui militava la persona offesa.

Val la pena di sottolineare che in tale esposto, sottoscritto anche dalla parte personalmente, viene dato risalto, anche grafico, all’accusa, rivolta al sig. Vittorini, di avere “addirittura sputato addosso” al giocatore di colore.

Tale gravissima condotta, non a caso non indicata nel capo di incolpazione, non è stata più menzionata nel prosieguo dell’indagine né dal sig. Conteh né dai testimoni.

Ad ogni buon conto, nell’esposto, la difesa della persona offesa indicava alcuni testimoni in grado di riferire sui fatti; la Procura ne ha sentiti quattro.

La parte offesa, Abdulai Conteh, ha riferito che nel corso della partita con l’Atletico Amiternum aveva realizzato una rete poi annullata dall'arbitro, dopodichè ogni qualvolta si avvicinava alla panchina della società ospitante, giungevano offese varie; in particolare, a seguito di un fallo subito nei pressi della panchina, il presidente, Federico Vittorini gli si era avvicinato, protestando per il fallo concesso, proferendo gli insulti razzisti indicati nel capo di incolpazione; a quel punto egli aveva pianto, aveva chiesto l'intervento dell'arbitro per fermare la partita ma i compagni lo avevano convinto a continuare. Nella sua deposizione, la parte offesa ricorda che anche le persone presenti sugli spalti avevano sentito gli insulti e che, nel secondo tempo, un calciatore dell'Amiternum entrato in campo, Moustapha Hassouna, gli aveva chiesto scusa per l'accaduto. Precisa inoltre di avere chiamato l' arbitro, che l’aveva tranquillizzato e gli aveva detto che ci avrebbe pensato lui, a fine partita.

Il giocatore dell’Amiternum, Moustapha Hassouna, che, secondo la persona offesa, gli avrebbe portato la sua solidarietà non ha, in realtà, confermato del tutto il racconto del sig. Conteh, avendo precisato di non avere udito alcuna offesa a sfondo razzista diretta al sig. Conteh, di esserglisi avvicinato solo in quanto l’aveva visto molto teso durante la partita, di avere appreso soltanto da lui degli insulti a sfondo razziale e di avergli detto che se la cosa fosse capitata a lui avrebbe lasciato il campo da gioco.

Il capitano della ASD Coppito, sig. Raffaele D’Alfonso, ha riferito di non ricordare in che momento del gioco ma, nel corso di una azione vicino alla panchina avversaria, il Presidente dell’Atletico Amiternum aveva insultato il compagno di squadra Conteh con frasi razziste, al che egli si era avvicinato e lo aveva invitato a tenere un atteggiamento più consono.

La signora Rossella Negrini, moglie del presidente del Coppito Calcio, ha ricordato che in più occasioni, dalla panchina dell'Atletico Amiternum e, in particolare, dal presidente Vittorini, erano state proferite frasi razziste e insulti all’indirizzo del calciatore Conteh, che si era fermato più volte chiedendo supporto all'arbitro che aveva cercato di tranquillizzarlo; addirittura il giocatore aveva chiesto la sostituzione ma, invogliato dai propri compagni di squadra, dall'allenatore, dal presidente e dai tifosi, aveva proseguito la partita.

La signora Antonella Mansueti era posizionata nel settore dei sostenitori del Coppito Calcio e riferisce di avere udito, in una occasione non meglio precisata, una persona, poi riconosciuta nel presidente della squadra avversaria, rivolgere pesanti insulti razzisti all’indirizzo del giocatore Conteh, che ne era rimasto assai turbato, quasi in lacrime ed intenzionato a lasciare il campo.

La lettura delle deposizioni che dovrebbero suffragare l’accusa desta qualche perplessità: come si è detto, fra le accuse inizialmente mosse al sig. Vittorini ad opera della persona offesa vi sarebbe quella, non banale, di avergli sputato addosso, gesto che non è più stato ricordato da lui né mai menzionato dai testimoni.

Il giocatore della squadra avversaria, Moustapha Hassouna, non ha confermato di avere udito gli insulti a sfondo razziale.

La teste sig.ra Negrini ha riferito di varie occasioni in cui il sig. Conteh sarebbe stato oggetto di insulti razzisti; né lei, né la teste sig.ra Mansueti, né il capitano del Coppito Calcio, D’Alfonso, hanno saputo collocare temporalmente l’episodio.

L’incolpato si è difeso strenuamente dalle accuse rivoltegli, giudicandole infamanti in relazione alla posizione da lui sempre assunta contro ogni discriminazione razziale (sono state documentate molteplici iniziative concrete in tal senso), ricordando che nell’Atletico Amiternum militano giocatori di colore, che da anni esiste un contenzioso accanito fra la squadra da lui presieduta e il Coppito Calcio e depositando, con l’invito per la Procura a disporne l’audizione, le dichiarazioni di alcune persone (Domenico Martinelli, Gianluca Di Carlo, Giulio Bernardi, Luca Giacchi e Gianfranco Graziani) che si trovavano con lui in panchina e che affermano di non avere udito insulti razzisti da lui pronunciati all’indirizzo di chicchessia.

La Procura non ha ritenuto di disporre l’audizione dei testimoni indicati dalla difesa dell’incolpato ma le loro dichiarazioni, in assenza di elementi concreti che portino a ritenerle mendaci, non possono essere ignorate e smentiscono l’accusa.

Va pure rilevato che i calciatori sentiti, Conteh, D’Alfonso e Hassouna, hanno confermato l’esistenza di una forte conflittualità fra le due società sportive.

A fronte di un tale quadro probatorio, non lineare, contraddittorio nella descrizione dei fatti e potenzialmente influenzato dalla forte conflittualità fra le due squadre, appare logico fare affidamento sulle uniche due voci astrattamente neutrali, quelle del direttore di gara e del commissario di campo.

Il direttore di gara, sig. Del Grosso, ha riferito “ Ricordo l'episodio. Premetto che era una fase di giuoco e mi trovano distante da dove si è verificato l'evento. Ascoltavo solo un leggero battibecco tra il diretto interessato che indossava la maglia nr. 11 e il sig. Vittorini Daniele che era designato quale assistente di parte per la gara in argomento. Considerando la distanza, non distinguevo le frasi e/o il contenuto della discussione comunque, interrompevo il giuoco e mi dirigevo verso il Vittorini, anche sollecitato dal predetto calciatore, esortandolo ad assumere un ruolo più consono alla qualifica di assistente di parte della gara. Il Vittorini accolse il mio invito. Inoltre mi sono confrontato con il calciatore Conteh al quale assicuravo il non ripetersi dell'accaduto durante lo svolgimento della gara. Lo stesso, anche se emotivamente provato, continuava a giocare fino alla fine della gara, infatti non è stato sostituito”.

E’ evidente che il direttore di gara non soltanto non conferma le accuse del sig. Conteh, ma le smentisce là dove, diversamente da quanto sostenuto dal calciatore, fa cenno ad un battibecco insorto con altra persona, non quindi il presidente Federico Vittorini ma l’assistente di linea Daniele Vittorini (impossibile una confusione fra i due, in quanto quest’ultimo viene correttamente individuato attraverso il ruolo svolto in campo).

La persona offesa e i testi da lei presentati riferiscono di un episodio grave e foriero di grande turbamento per il giocatore, che avrebbe coinvolto anche parte del pubblico.

Se è possibile che al direttore di gara possano essere sfuggite le parole oltraggiose asseritamente pronunciate dall’incolpato, v’è da chiedersi come possa non avere colto la costernazione e la protesta di cui i testimoni parlano e che, secondo lo stesso Conteh, sarebbe stata rappresentata anche all’arbitro.

L’ipotesi avanzata dalla Procura - secondo cui il direttore di gara non fa cenno all’episodio in quanto significherebbe ammettere la presenza in campo del sig. Federico Vittorini, che non era stato autorizzato, e quindi rappresenterebbe la confessione di un illecito non può trovare seguito.

Del resto, neppure il commissario di campo, sig. Maurizio Cannella, riferisce di episodi anche solo vagamente assimilabili a quanto denunziato dal sig. Conteh, il che appare davvero straordinario, in un’ottica accusatoria, se si considera la posizione a bordo campo, e quindi vicino al teatro degli avvenimenti, in cui costui avrebbe dovuto trovarsi.

Lungi, quindi, dal volere aprioristicamente riconoscere un valore privilegiato alle deposizioni degli ufficiali di gara, è la situazione di potenziale opacità delle altre testimonianze nonché il fatto che i testi d’accusa rappresentino il grave episodio in forme tali che difficilmente avrebbero potuto sfuggire al direttore di gara ed ai suoi collaboratori, ad attribuire una valore decisivo alle testimonianze dei signori Del Grosso e Cannella, così inducendo a concludere per il mancato raggiungimento di una ragionevole certezza in ordine all’accusa.

Pertanto, pur prendendo atto che – come è noto - il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare può essere inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, occorre pur sempre la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che inducano ad una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (sul punto Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 13/2016; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

Ragionevole certezza che, nel caso in esame e per le ragioni sopra esposte, il Collegio non ha raggiunto.

La motivazione sottesa al rigetto del reclamo esclude radicalmente qualunque possibilità, per l’incolpato, di adire all’istituto disciplinato dall’art. 55 CGS. Le spese vanno, quindi, compensate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe e compensa le spese di giudizio.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Francesca Morelli                                                                        Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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