F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0010/CFA pubblicata il 25 Luglio 2024 (motivazioni) – Presidente federale/Sig. Alfonso Molisse-Angels Episcopio

Decisione/0010/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0151/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Maria Barbara Cavallo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Enrico Crocetti Bernardi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0151/CFA/2023-2024, proposto dal Presidente federale in data 24 giugno 2024,

contro

il Sig. Alfonso Molisse e la società Angels Episcopio,

per la riforma della decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Campania, di cui al C.U. n. 46 del 26 aprile 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 19.07.2024, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Enrico Crocetti Bernardi; nessuno è comparso per il reclamante, per il sig. Alfonso Molisse e per la società Angels Episcopio.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 24 giugno 2024, il Presidente pro tempore della F.I.G.C. ha proposto reclamo ex art. 102 C.G.S. avverso la decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Campania, di cui al C.U. n. 46 del 26 aprile 2024, relativa alla sanzione irrogata al sig. Alfonso Molisse e alla società Angels Episcopio, per il comportamento tenuto in occasione della gara Angels Episcopio – Longobarda Salerno del 14 aprile 2024.

Nel detto reclamo, il Presidente della FIGC ha fatto presente quanto segue.

Si legge nel referto arbitrale che durante partita Angels Episcopio – Longobarda Salerno del 14 aprile 2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, Girone G, Comitato regionale Campania, stagione sportiva 2023/2024, nel corso del primo tempo, precisamente al minuto 45, il Direttore di gara si vedeva costretto a sospendere definitivamente la partita, poiché subiva una condotta violenta da parte del dirigente della Angels Episcopio, Sig. Alfonso Molisse. Inoltre, sempre dal referto arbitrale, si evince che Adiletta Emanuele, giocatore dell’Angels Episcopio, già ammonito in precedenza, commetteva un fallo imprudente che veniva punito con la seconda ammonizione. A seguito di tale provvedimento, e della relativa discussione tra i calciatori delle due parti, il signor Molisse entrava senza autorizzazione nel campo di gioco e dirigendosi verso l’arbitro profferiva frasi ingiuriose. Il direttore di gara provvedeva ad espellere il dirigente e questi, “non pago di quanto fatto sino a quel momento, nell’immediatezza della sanzione, reagiva dandomi un pugno sull’avambraccio destro, causandomi un forte dolore…”. Successivamente l’arbitro è stato costretto a chiamare le forze dell’ordine, in quanto l porta degli spogliatoi era sprovvista di chiave di chiusura e vari tesserati, tra cui il sig. Molisse Alfonso, entravano nello stesso spogliatoio minacciando l’arbitro. Solo all’arrivo delle forze dell’ordine, il sig. Molisse si scusava. L’arbitro successivamente si recava presso il pronto soccorso di Castellamare-Gragnano.

Nel referto del pronto soccorso si legge, tra l’altro: “Diagnosi di Dimissione: (…) trauma avambraccio dx guaribile in gg 5 sc”.

Il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Campania, con decisione pubblicata sul C.U. n. 121/2024 del 18/04/2024, comminava al tesserato Molisse Alfonso, concesse le attenuanti previste dall’art. 13, comma 1, lett..e), la “inibizione fino al 18 aprile 2026”, stante la violazione dell’art. 35, comma 5, CGS; assegnava la vittoria per 0-3 in favore della società Longobarda Salerno e, infine, condannava la società Angels Episcopio al pagamento dell’ammenda di euro 300 (trecento,00).

La società Angels Episcopio presentava reclamo innanzi alla Corte sportiva di appello territoriale la quale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 46/CSAT del 26 aprile 2024, accoglieva parzialmente il reclamo e riduceva l’inibizione al sig. Molisse fino a tutto il 18/04/2025.

Le ragioni del parziale accoglimento del reclamo poggiavano sul fatto che la condotta posta in essere dal dirigente si concretizzava in un contatto fisico “non particolarmente violento”, trattandosi di una “manata”. Inoltre, la Corte ha valorizzato il comportamento post-factum tenuto dal dirigente il quale, nell’immediatezza, ammetteva i propri addebiti e si scusava con l’arbitro.

Ritenuta dal Presidente FIGC la sproporzione tra la gravità del fatto violento in danno dell’arbitro e la sanzione inflitta al dirigente dalla Corte sportiva d’appello, ha proposto reclamo ai sensi dell’art.102 CGS.

In data 19 luglio 2024 si teneva l’udienza collegiale dinanzi alle Sezioni Unite, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo, come detto, è stato proposto ai sensi dell’art. 102 CGS.

Al riguardo queste Sezioni Unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 98/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 89/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 69/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 26/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 25/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 11/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 13/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023: Corte federale d’appello, SS.UU., n. 81/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/2021/2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/2021-2022).

Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto, destinato a tutelare la corretta ed uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante.

2. Il reclamo è fondato.

2.1 I fatti del procedimento, posti a fondamento dell’impugnata decisione, risultano descritti sul referto di gara e documentati dalle certificazioni sanitarie rilasciate da struttura pubblica.

Come sopra esposto, dalla lettura dei documenti del procedimento, emerge che il dirigente Alfonso Molisse, al 45' del primo tempo, a seguito dell'espulsione di un giocatore della Angels Episcopio, entrava in campo senza autorizzazione ed avvicinandosi all’arbitro, prima lo insultava, e poi lo colpiva con un pugno sull’avambraccio destro. L’arbitro era stato costretto a chiamare le forze dell’ordine in quanto la porta degli spogliatoi era sprovvista di chiave di chiusura e vari tesserati, tra cui l’incolpato, entravano nello stesso spogliatoio minacciando l’arbitro. Solo all’arrivo delle forze dell’ordine, il sig. Molisse si scusava. Lo stesso giorno il direttore di gara si recava al pronto soccorso, nel cui referto si evidenziava “trauma avambraccio dx”.

Ritiene questo Collegio che la condotta dell’incolpato debba essere valutata quale “condotta violenta”, ai sensi dell’art. 35, comma 5, CGS, secondo cui “I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione”.

Il successivo comma 5-bis dispone che “Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.”.

Orbene, secondo la costante giurisprudenza di quest Corte federale:

- il Codice del 2019 – già nella sua formulazione originaria - aveva inteso affrontare la gravissima piaga della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo, a tal fine, un articolo specifico (Art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto in precedenza previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente;

- le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge, dunque, la volontà repressiva dell’ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell’integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 7/2022-2023);

- tale orientamento repressivo è stato poi recentemente ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, diretto – come si legge testualmente – a porre in essere “ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri”. Con il novellato art. 35 si è giunti, dunque, ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri;

- già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/2021/2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 13/2022-2023: Corte federale d’appello, SS.UU., n. 66/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 76/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 11/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 20/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 25/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 26/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 69/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 98/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 99/2023-2024 Corte federale d’appello, SS.UU., n. 123/2023- 2024);

- la locuzione “lesione personale” contenuta nell’art. 35 CGS non deve essere intesa secondo le categorie del diritto penale – che distingue, com’è noto, tra il reato di percosse (art. 581 CP) e quello di lesione personale (art. 582 e sgg CP), determinando una “frantumazione analitica della fattispecie”, come è stato criticamente notato, con una distinzione fondata sulla causazione o meno di una malattia. Il Legislatore sportivo ha ritenuto, infatti, di non fare riferimento a tale distinzione. In sostanza allorché, con la disposizione di cui all’art. 35, al comma 4, si è riferito alle “lesioni personali”, ciò ha fatto per richiamare il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta (la lesione personale, appunto) e non certo per rinviare alla nozione di reato prevista dall’art. 582 del Codice penale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 11/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 25/2023-2024). Infatti, l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis assimilabile a quello penale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 89/2019-2020), soprattutto allorché – come nel caso di specie – non viene in rilievo solo la tutela dell’integrità fisica dell’arbitro ma soprattutto la dignità del ruolo rivestito, oltre il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche. E – come è noto – tale operazione è consentita dal Codice di giustizia sportiva del CONI, adottato con deliberazione n. 1538 del Consiglio nazionale del 9 novembre 2015 (art. 1, comma 3) secondo cui “Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza”. In altri termini purché vengano rispettati i principi generali dell’ordinamento sportivo dettati dal CONI, ogni federazione gode di piena autonomia nel regolamentare l’attività dei suoi tesserati e nel definire le fattispecie rilevanti sul piano disciplinare (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 5/2022-2023). E pertanto l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 47/2015-2016; Corte federale d’appello, Sez. II, n. 51/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 83/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 120/2018-2019). Del resto, se così non fosse – se cioè ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui al comma 5 occorresse l’insorgere di una malattia in senso penalisticamente inteso - verrebbe inammissibilmente equiparato, quoad poenam, il comportamento di colui che pone in essere una “azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”, senza causazione di alcun danno fisico all’ufficiale di gara, secondo lo schema dell’illecito di “mera condotta” (come nel caso in cui la violenza non si sia tradotta in alcun contatto fisico e sia invece rimasta confinata all’interno di gravi intemperanze verbali) e il comportamento di colui che aggredisce fisicamente il direttore di gara, provocandogli una sensazione dolorosa (pur senza che ne derivi una malattia nel corpo o nella mente) (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 11/2023-2024). D’altro canto, la fattispecie individuata dal primo, e ripresa dal secondo comm , individua come massima espressione di violenza lo sputo. Ritenendo che il quinto comma sia applicabile solo in presenza di una lesione intesa nel senso indicato dalla legislazione penalistica, lascerebbe prive di sanzione numerose e gravi condotte qualora queste, nonostante la palese aggressività e la predisposizione all’offesa, non abbiano provocato, per eventi casuali, lesioni della qualità sopra indicata (Corte federale d’appello, SS.UU. n. 133/2023-2024).

Alla luce di quanto sopra esposto ritiene il Collegio che la decisione impugnata – allorché ha comminato la squalifica fino al 18/04/2025 - non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate e che la condotta posta in essere debba essere sanzionata in misura pari al minimo della attuale pena edittale di cui all'art. 35, comma 5, CGS, cioè fino al 14 aprile 2028 (quattro anni).

3. Parimenti fondato è l'altro motivo di doglianza.

Nel provvedimento impugnato, la Corte sportiva di appello territoriale ha omesso di specificare che la sanzione inflitta va considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violente nei confronti degli ufficiali di gara (art. 35, comma 7, C.G.S.).

Il dato letterale della norma (art. 35, comma 7, C.G.S.) lascia pochi dubbi interpretativi in merito al fatto che le “ misure amministrative” deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta si applichino automaticamente e di esse debba effettuarsi specifica menzione allorquando viene irrogata una sanzione per condotta violenta nei confronti di un direttore di gara (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 130/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 123/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 99/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 89/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 69/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 85/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 60/2021-2022).

P.Q.M

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, dispone quanto segue:

- irroga al Sig. Alfonso Molisse la sanzione della inibizione fino a tutto il 14 aprile 2028;

- irroga alla società Angels Episcopio la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza 2024/2025;

- l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 35, comma 7, del C.G.S.;

- l'incameramento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Enrico Crocetti Bernardi                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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