F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0001/CSA pubblicata del 23 Luglio 2024 – S.S.D. L’Aquila Soccer School a R.L.

Decisione/0001/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0347/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0347/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S.D. L’Aquila Soccer School a R.L. in data 24.06.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, di cui al Com. Uff. n. 199/SGS del 17.06.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.07.2024, l’Avv. Andrea Galli e uditi l'Avv. Fabio Giotti e il Presidente della società reclamante Maurizio Ianni;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. L’Aquila Soccer School a R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato,Sig. Clement Monga, dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC (cfr. Com. Uff. n. 199/SGS del 17.06.2024), in relazione alla gara valevole per le Finali Nazionali Under 15 Dilettanti/Puro Settore - Accademia Siracusa / L'Aquila Soccer School del 17.06.2024;

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il giovane calciatore fino al 17.06.2026 perché “Espulso per aver colpito un avversario con una violenta gomitata al volto durante un'azione di giuoco, attingeva l’Arbitro con uno sputo che colpiva la divisa (art. 35 commi 1 e 2 del C.G.S.)”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione, anche commutando parte della sanzione in prescrizioni alternative, nonché con applicazione delle attenuanti generiche.

Secondo la società L’Aquila l’automatismo tra lo “sputo” e la sanzione minima di due anni di squalifica operata dal Giudice Sportivo non sarebbe corretto. In particolare, il quadro normativo vigente non qualificherebbe tale gesto in alcuna tipica condotta disciplinata dal CGS e così ogni Organo di giustizia ne potrebbe stabilire caso per caso il disvalore e la conseguente sanzione, laddove il Giudice Sportivo, erroneamente, avrebbe associato allo sputo la stessa sanzione prevista per la lesione personale. In ogni caso la reclamante ha richiesto disporsi la riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 12 del C.G.S., anche con parziale commutazione della squalifica in sanzioni alternative, nonché invocando l’applicazione di attenuanti generiche ex art. 13, comma 2, del C.G.S., evidenziando che:

- il giovane Monga Clement è arrivato in Italia senza accompagnamento in situazioni di estrema difficoltà dal suo paese natale Congo;

- è stato tesserato per la prima volta in Italia in questa stagione sportiva;

- nell’attuale stagione sportiva il Monga ha frequentato regolarmente la scuola, i cui uffici hanno certificato evidenti progressi sotto il profilo comportamentale nel corso del tempo;

- durante la conclusa stagione sportiva non ha mai riportato squalifiche.

In sintesi si è evidenziato come il ragazzo ce l’abbia fatta a superare tutte le difficoltà ed a trovare una via per diventare uomo, pur avendo ancora bisogno di aiuto.

La reclamante ha prodotto anche una lettera a firma del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, ove si evidenzia il comportamento esemplare da lui mantenuto, sia nella vita privata che sul campo di gioco.

Inoltre la società L’Aquila ha evidenziato come l’ottima annata calcistica abbia portato due società professionistiche a manifestare l’interesse per il calciatore, ovvero Modena e Genoa.

Da ultimo, oltre a reiterare la richiesta di applicazione di sanzioni alternative, con commutazione di quella inflitta, è stata invocata l’applicabilità delle seguenti attenuanti generiche:

i) la società nella persona del Presidente Ianni Maurizio subito dopo la gara ha chiesto scusa all’Arbitro dell’accaduto;

ii) il calciatore Monga Clement è il primo anno che partecipa al calcio organizzato;

iii) la giovane età del calciatore unitamente alla sua storia di origine.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 08 luglio 2024 per la reclamante è comparso l'Avv. Fabio Giotti, nonché il Presidente della società Sig. Maurizio Ianni, i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione in relazione all’entità della sanzione inflitta al calciatore Clement Monga.

Ai fini della decisione della presente controversia occorre valutare la gravità della condotta e se sia corretta la qualificazione del fatto e la relativa quantificazione della sanzione operate dal Giudice Sportivo, anche in ragione della recente modifica apportata all’art.35 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Al 25' del 2t Monga Clement della S.S.D. L’Aquila Soccer School a r.l. per condotta violenta in quanto con il pallone in gioco sferrava una violenta gomitata che colpiva l'avversario sul volto. in seguito all'estrazione del cartellino rosso, lo stesso si girava nei miei confronti sputandomi e colpendomi sulla divisa.”

La violazione perpetrata dal giovane Monga risulta indubbiamente inquadrabile nell’alveo normativo di cui alla novella introdotta nel 2023 all’art.35 del C.G.S., che ha sensibilmente aggravato la sanzione prevista per il caso di sputo che attinga l’ufficiale di gara, elevandola, da quella minima di cinque giornate ante riforma, a quella assai più gravosa di due anni. Nulla quaestio, pertanto, in ordine alla gravità del gesto e alla corretta qualificazione del fatto da parte del Giudice di prime cure, così come non può revocarsi in dubbio l’inapplicabilità, nel procedimento celebratosi dinanzi a questo consesso, di sanzioni alternative o comunque della loro commutazione, ipotesi previste solo per il caso di amnistia o indulto e nel corso del procedimento disciplinare di cui al Capo II del Titolo V.

Questa Corte, tuttavia, pur non ravvisando l’applicabilità delle attenuanti invocate dalla reclamante per come specificatamente descritte, ritiene di dover porre particolare attenzione a tutti gli altri aspetti e profili che connotano in senso peculiare il caso che occupa.

Costituisce principio generale dell’ordinamento sportivo, più volte affermato dalla Corte Federale d’Appello Nazionale (per tutte si richiama Decisione/0119/CFA-2023-2024 - Registro procedimenti n. 0121/CFA/2023-2024), la conclusione secondo cui “l'art. 13, comma 2, CGS, prevedendo espressamente che <<Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione>>, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 8/2022-2023). Quanto sopra al fine di svolgere la funzione anche di giudice di equità e proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, sez. I, n. 124/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022)”.

In applicazione del sopra richiamato principio, la valutazione e ponderazione richiesta a questa Corte non può prescindere dalla considerazione che il giovane Monga, proveniente da un contesto di vita connotato da estrema povertà, economica e sociale, risulta anche aver perso entrambi i genitori durante la pericolosa navigazione che lo ha condotto in Italia, vivendo una delle esperienze più traumatiche della vita di un essere umano. Ciò nonostante, l’atleta si è sin da subito inserito bene nel nostro Paese, nella scuola frequentata e nel nuovo tessuto sociale in cui è stato inserito, tanto che gli uffici scolastici hanno evidenziato che “L'allievo ha avuto un comportamento sempre corretto...Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare rilevanti progressi negli obiettivi didattici programmati. Ha pienamente acquisito le competenze proprie dell’educazione civica…”. Inoltre, il calciatore non ha mai subito squalifiche durante la stagione sportiva appena conclusa, che è stata la prima in cui ha giocato in Italia, ricevendo anche manifestazioni di interesse da parte di due società professionistiche. Lo stesso Presidente del Comitato Regionale Abruzzo ha ritenuto di esporsi in prima linea per attestare le qualità, non solo sportive, dell’atleta, evidenziando che “Il suddetto calciatore è un migrante che ha vissuto un’esperienza estremamente traumatica, avendo tragicamente perso entrambi i genitori in mare durante il viaggio per raggiungere le coste italiane. Nonostante queste gravi difficoltà, il ragazzo, di appena 15 anni, ha sempre mantenuto un comportamento esemplare, sia nella vita privata che sul campo di gioco. Avendolo conosciuto personalmente in occasione del torneo delle Regioni, posso attestare che la sua condotta è stata caratterizzata da correttezza, disciplina e un forte spirito di squadra, senza mai dare adito a problematiche comportamentali”.

Alla luce di tutto quanto precede, questa Corte, secondo il proprio prudente apprezzamento, anche nell’ottica della corretta applicazione del principio di equità, volto a rendere quanto più proporzionata e adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati, in applicazione dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritiene sussistenti nel caso di specie i presupposti per disporre, come da dispositivo, una diminuzione della squalifica irrogata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a tempo fino al 17.06.2025.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                               Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it