LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 02.07.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alexandru BOGDAN STAUCIUC/BRINDISI FBC
RICORSO DEL CALCIATORE Alexandru BOGDAN STAUCIUC/BRINDISI FBC
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 21 marzo 2024, e proseguito alla CAE il 30 aprile 2024, il calciatore Alexandru Bogdan STAUCIUC (nel seguito, anche, il calciatore), nato in Romania il 25 febbraio 2002, ha esposto quanto segue:
nella stagione sportiva 2022/2023 ha sottoscritto un accordo economico, con durata dal 14 luglio 2022 al 30 giugno 2023, con la SSD Brindisi FC SRL (nel seguito, la Società) che prevedeva un compenso globale lordo di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00); il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 7.650,00 (settemilaseicentocinquanta/00), rimanendo, quindi, creditore di complessivi euro 850,00 (ottocentocinquanta/00).
Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la Società al pagamento della somma di euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) e che il ricorso venga discusso in pubblica udienza.
La Società non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che, in assenza di controdeduzioni, non può che essere ritenuta fondata.
La causa è venuta in discussione all’udienza del 19 giugno 2024.
Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:
accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la SSD Brindisi FC SRL a riconoscere al Sig. Stauciuc, come in epigrafe individuato, la somma di euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. ordina alla SSD Brindisi FC SRL, di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.