LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 02.07.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gabriel MATTIOLO/AGLIANESE CALCIO 1925 SSD ARL

 

RICORSO DEL CALCIATORE Gabriel MATTIOLO/AGLIANESE CALCIO 1925 SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 19.06.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Mattiolo Gabriel, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 13.03.2024 alla società Aglianese Calcio 1923 ssdarl ed inviato a questa Commissione in data 30.04.2024

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Aglianese Calcio 1923 ssdarl, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 13.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società anzidetta la minor somma di Euro 11.700,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 1.300,00, di cui in questa sede chiede il pagamento. Va tuttavia rilevato che la resistente ha fatto pervenire in data 18.06.2024 a questa Commissione una comunicazione p.e.c. con cui dichiarava di aver effettuato il pagamento in favore del ricorrente dell'importo residuo dovuto, allegando anche copia del bonifico. Detta circostanza veniva confermata dalla società, per mezzo del proprio legale, nel corso dell'udienza del 19.06.2024, e conseguentemente la stessa chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it