LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 02.07.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Miguel WEBER/SSD ARL FUTSAL PISTOIA

RICORSO DEL CALCIATORE Miguel WEBER/SSD ARL FUTSAL PISTOIA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 19.06.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore WEBER Miguel ricevuto a mezzo pec il 23/05/2024, regolarmente notificato alla S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA

VALUTATI

Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo per Euro 22.000,00. Il ricorrente, in particolare ha dedotto di aver ricevuto la minor somma di Euro 14.700,00 pertanto, ha chiesto la condanna della S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA al pagamento della somma di € 7.300,00 per importo contrattuale non corrisposto. In data 18/06/2024 è pervenuta tramite PEC alla Commissione un documento dove si evidenzia che la Società ha anticipato al giocatore una somma pari ad € 3.000,00 a titolo di rimborso spese, e riconosce che la somma dovuta è pari ad € 4.300,00. La Commissione tenendo conto dell’ammissione del debito e della mancata prova del pagamento accertata comunque, la fondatezza del ricorso ritiene che la S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. WEBBER Miguel dell’importo di Euro 7.300,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it