LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 02.07.2024 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Rebecca LAFACE/A.S.D.LUCCHESE FEMM.

 

RICORSO DELLA CALCIATRICE Rebecca LAFACE/A.S.D.LUCCHESE FEMM.

La C.A.E. riunitasi in data 19.06.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice LAFACE REBECCA, regolarmente notificato a mezzo PEC il 16.04.2024 alla società ASD Lucchese Femminile e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

- per la stagione sportiva 2022/2023 la ricorrente è stata tesserata per la società ASD Lucchese Femminile, militante nel campionato di calcio a 11 serie C, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 4.500,00 con decorrenza dal 22.08.2022;

- la calciatrice risulta creditrice verso la società di euro 1.350,00, avendogli quest’ultima corrisposto unicamente l’importo di euro 3.150,00;

- la società non si è costituita;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio della ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la società ASD Lucchese Femminile, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della signora LAFACE REBECCA della somma di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.  

 

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