F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0017/TFN – SD del 26 Luglio 2024 (motivazioni) – Daniele Venturini – Reg. Prot. 265/TFN-SD

Decisione/0017/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0265/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Giammaria Camici – Presidente

Valentina Aragona - Componente (Relatore)

Salvatore Priola - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30882/742pf2324/GC/fm del 21 giugno 2024 nei confronti del sig. Daniele Venturini, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto dell'11 giugno 2024, la Procura Federale ha deferito il sig. Daniele Venuturini, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale in forza alla Sezione AIA di Chioggia, per la violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. c) e 4 lett. d) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA per avere, senza specifica autorizzazione, realizzato un commento audio al contributo video relativo agli highlights della gara Atletico Castegnato – Union Clodiense disputata il 21.01.2024 e valida per il girone C del Campionato Nazionale di Serie D. Inoltre, nel corso del predetto contributo audio, il sig. Daniele Venturini ha apertamente criticato una decisione arbitrale assunta dal direttore di gara, sig. Stefano Calzolari, profferendo le testuali parole: “al quarantesimo, dopo un netto rigore per l’Union non concesso dall’arbitro, dopo un netto rigore per l’Union non concesso dall’arbitro”.

La fase istruttoria

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare n. 742 pf 23- 24, avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Chioggia in ordine alla condotta tenuta dall’OA Daniele Venturini in occasione della telecronaca della gara Atletico Castegnato – Union Clodiense del 21 gennaio 2024”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui: 1)Segnalazione trasmessa dalla Sezione A.I.A. di Chioggia alla Procura Federale l’1.2.2024; 2) Posizione di tesseramento dell’OA Daniele Venturini in forza alla Sezione A.I.A. di Chioggia; 3) Lettera di dimissioni dall’A.I.A. rese dall’OA Daniele Venturini il 19.3.2024.

All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini all’incolpato.

Successivamente, il sig. Venturini ha depositato una nota difensiva con la quale ha evidenziato di non essere a conoscenza della necessità di richiedere l’autorizzazione per commentare una partita.

In data 21 giugno 2024, la Procura ha provveduto a notificare il deferimento il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato e il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 16 luglio 2024.

La fase predibattimentale

Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive o altra documentazione.

Il dibattimento

All’udienza del 16 luglio 2024, è comparso l’Avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso in rappresentanza delle parti deferite.

L’Avv. Bandoni si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione a carico del sig. Venturini.

La decisione

1. In via preliminare, avuto riguardo alla posizione del deferito, osservatore arbitrale della sezione AIA di Chioggia all’epoca dei fatti, il Collegio, richiamati i propri precedenti in materia, ritiene opportuno osservare come sia noto, per gli operatori di giustizia FIGC, che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confermata in numerose decisioni con più ampie argomentazioni, abbia affermato la propria incompetenza, essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente, trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato.

È altresì noto che la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-24 successivamente confermata in molteplici decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale, argomentando sulla loro incondivisibilità in fondamentale ragione della prevalenza, ratione temporis, della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all’approvazione del CGS.

Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza. Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell’AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale …”. Quindi, l’art. 62 del Regolamento AIA appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC. Peraltro, come noto, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l’esame. Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell’art. 62 del Regolamento AIA. Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall’ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata (ex plurimis, Decisione n. 196/TFNSD-2023-2024; Decisione n. 206/TFSD2023-2024; Decisione n. 195/TFNSD-2023-2024).

2. Passando, dunque, a considerare il merito del deferimento, all’arbitro Venturini è contestata la violazione dell’art. 42 commi 1, 2, 3 lett. c) e 4 lett. d) del Regolamento A.I.A. nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA per avere, senza specifica autorizzazione, realizzato un commento audio al contributo video relativo agli highlights della gara Atletico Castegnato – Union Clodiense disputata il 21.01.2024 e valida per il girone C del Campionato Nazionale di Serie D. Inoltre, nel corso del predetto contributo audio, il sig. Daniele Venturini avrebbe apertamente criticato una decisione arbitrale assunta dal direttore di gara, sig. Stefano Calzolari, profferendo le testuali parole: “al quarantesimo, dopo un netto rigore per l’Union non concesso dall’arbitro".

Tale condotta risulta provata incontrovertibilmente dall’analisi del contributo audio video trasmesso dal presidente della sezione A.I.A. di Chioggia unitamente alla propria segnalazione, dal quale si evince che in occasione della gara Atletico Castegnato – Union Clodiense il sig. Daniele Venturini, in assenza di specifica autorizzazione, ha effettuato la telecronaca della gara trasmessa sul blog “Chioggia Azzurra”, nonché un commento agli highlights della gara poi pubblicati su Facebook. Nel corso del proprio commento agli highlights, il predetto sig. Venturini ha apertamente criticato l’operato del direttore di gara, sig. Stefano Calzolari, proferendo le seguenti affermazioni: “…al quarantesimo, dopo un netto rigore per l’Union non concesso dall’arbitro”.

Peraltro, lo stesso sig. Venturini, nella propria memoria difensiva trasmessa il 21.5.2024 alla Procura federale, a seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, ha ammesso la violazione scrivendo: “mi scuso ma non sapevo che ci voleva un’autorizzazione per commentare la partita”.

Non vi è dubbio alcuno, quindi, in merito alla effettiva commissione da parte dell’incolpato delle violazioni contestate con il presente atto di deferimento.

In particolare, viene in rilievo l’art. 42, co. 4, lett. d del Regolamento AIA che fa divieto agli arbitri di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell’AIA.

Rileva altresì l’art. 6.4 del codice etico AIA il quale prende gli Associati possono intrattenere rapporti con il mondo dell’informazione, con giornalisti e operatori, dipendenti o collaboratori o iscritti ai diversi media, solo nei termini espressamente autorizzati dagli organi dell’Associazione e degli organi competenti, con riferimento al Regolamento AIA. Ogni Associato deve avere cura che le sue dichiarazioni, scritte o verbali, non debbano mai risultare di pregiudizio per la reputazione dell’Associazione, degli organi associativi e tecnici, di singoli altri iscritti. Non deve avere atteggiamenti o diffondere notizie e informazioni deliberatamente false e tendenziose. Deve evitare l’utilizzazione di canali informatici-riservati o privilegiati.

Tali disposizioni risultano violate nel caso di specie dalla condotta sopra descritta. Ne deriva la responsabilità del sig. Venturini per gli illeciti contestati.

Il Tribunale ritiene congrua l’applicazione della sanzione di mesi tre di sospensione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Daniele Venturini la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione a decorrere dalla data di un eventuale nuovo tesseramento in ambito federale.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                   Giammaria Camici

 

Depositato in data 26 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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