F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0019/TFN – SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) – Ricorso del Parma Calcio 1913 Srl – Reg. Prot. 246/TFN-SD
Decisione/0019/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0246/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Amedeo Citarella - Componente
Andrea Giordano - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 luglio 2024, sul ricorso ex art. 30 CGS CONI proposto dalla società Parma Calcio 1913 Srl contro Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché nei confronti di Lega Nazionale Professionisti Serie B, Atalanta Bergamasca Spa, Bologna FC 1909 Spa, Cagliari Calcio Spa, Empoli FC Srl, ACF Fiorentina Srl, Genoa CFC Spa, Hellas Verona Spa, FC Internazionale Spa, Juventus FC Spa, SS Lazio Spa, AC Milan Spa, SSC Napoli Spa, AS Roma Spa, US Salernitana Calcio Srl, UC Sampdoria Spa, US Sassuolo Srl, Spezia Calcio Srl, Torino FC Spa, Udinese Spa, Venezia FC Srl, Parma Calcio 1913 Srl, Brescia Calcio Spa, Spal Srl, FC Crotone Srl, US Lecce Spa, Benevento Calcio Srl e Fallimento AC Chievo Verona Srl al fine di accertare il diritto di Parma Calcio 1913 Srl alla distribuzione, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A, di quota-parte dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi a Mediapro Italia Srl, a seguito della transazione stipulata tra LNP Serie A e Mediapro Italia Srl, la seguente
DECISIONE
Viene in decisione il ricorso proposto dalla Società Parma Calcio 1913 Srl (di seguito, anche Parma Calcio), in persona del legale rappresentante p.t., per l’accertamento del diritto della prima alla distribuzione, da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie A (di seguito, anche Lega), di quota parte dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi a Mediapro Italia Srl, a seguito alla transazione stipulata tra LNP Serie A e Mediapro Italia Srl nei confronti di Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Atalanta Bergamasca Spa, Bologna FC 1909 Spa, Cagliari Calcio Spa, Empoli FC Srl, ACF Fiorentina Srl, Genova CFC Spa, Hellas Verona Spa, FC Internazionale Spa, Juventus FC Spa, SS Lazio Spa, AC Milan Spa, SSC Napoli Spa, AS Roma Spa, US Salernitana Calcio Srl, UC Sampdoria Spa, US Sassuolo Srl, Spezia Calcio Srl, Torino FC Spa, Udinese Spa, Venezia FC Srl, Parma Calcio 1913 Srl, Brescia Calcio Spa, Spal Srl, FC Crotone Srl, US Lecce Spa, Benevento Calcio Srl e Fallimento AC Chievo Verona Srl
Il ricorso introduttivo
La società Parma Calcio 1913 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., ha invocato il proprio asserito diritto alla distribuzione, da parte della convenuta Lega Nazionale Professionisti di Serie A e in suo favore, di quota parte dei proventi scaturiti dalla cessione dei diritti audiovisivi a Mediapro Italia Srl, a seguito della transazione stipulata tra la medesima Lega e Mediapro Italia Srl, o in subordine l’altrettanto presunto diritto al risarcimento dei danni derivati dalla prospettata violazione degli obblighi correlati al mandato conferito alla Lega o dalla lesione del diritto di credito di Parma Calcio 1913 Srl, chiedendo altresì, in via ulteriormente subordinata, la condanna della convenuta a titolo di arricchimento senza causa.
Come ha dedotto la ricorrente, in data 6 gennaio 2018, la Lega avrebbe avviato una procedura per la concessione, in licenza, dei diritti audiovisivi nazionali del Campionato Italiano di Serie A per le stagioni sportive 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, ai sensi del Decreto Melandri.
Non essendo stato raggiunto, nella procedura dedicata agli operatori della comunicazione, il prezzo minimo fissato, cosa che sarebbe avvenuta anche nella successiva fase di trattativa privata, la LNPA avrebbe deliberato di aprire l’unica busta pervenuta nell’ambito della procedura dedicata agli intermediari indipendenti, in precedenza depositata da Mediapro.
Risultando l’offerta inferiore al minimo stabilito, sarebbe stata avviata la trattativa privata, nell’ambito della quale Mediapro avrebbe formulato una proposta di € 1.050.001.000,00 per ciascuna stagione sportiva del triennio di riferimento; proposta che sarebbe stata accettata dalla Lega in data 5 febbraio 2018, con conseguente conclusione del contratto di licenza dei diritti audiovisivi.
Posto che il contratto prevedeva la prestazione di idonea garanzia fideiussoria da parte di Mediapro, non avendo quest’ultima Società adempiuto all’obbligo, il negozio si sarebbe risolto ipso jure, per avere la LNPA attivato la clausola risolutiva espressa pure contemplata tra le pattuizioni inter partes.
La Lega avrebbe, pertanto, assegnato i diritti audiovisivi, all’esito di nuova procedura competitiva, a Sky Italia Srl e a Perform Group per la somma di € 973.300.000,00 per ogni stagione sportiva, oltre a una componente variabile.
La prima squadra maschile di Parma Calcio avrebbe conseguito la promozione alla Serie A per la stagione sportiva 2018/2019, mantenendo la categoria anche nelle due successive stagioni sportive.
Nel dicembre 2018, la LNPA avrebbe notificato a Mediapro atto di citazione, innanzi al Tribunale civile di Milano, con cui avrebbe chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione per colpa della licenza.
Al termine della stagione sportiva 2020/2021, Parma Calcio sarebbe retrocesso nel Campionato Italiano di Serie B e, quindi, a fare data dal 1.7.2021, avrebbe perso la qualità di associata alla LNPA.
Come ha pure rappresentato il Parma Calcio, a proprio dire, dalla pec del 6.5.2024 relativa al ricorso notificato dal Frosinone Calcio, avrebbe appreso dell’avvenuta approvazione di apposita transazione con Mediapro.
L’Assemblea di LNPA avrebbe deliberato la ripartizione dell’importo di cui alla transazione con Mediapro tra le venti società associate al momento della stagione sportiva 2021/2022, con conseguente esclusione del Parma Calcio, siccome appena retrocesso nel Campionato Serie B.
In diritto, parte ricorrente, nel puntualmente richiamare la regolamentazione in tema di diritti audiovisivi di cui al Decreto Melandri, ha dedotto che, essendo l’evento rappresentato dal Campionato Serie A, triennio 2018/2021, l’organizzatore della competizione sarebbe la LNPA e gli organizzatori degli eventi sarebbero le Società che hanno partecipato al Campionato Serie A nel detto periodo e che sono state pro tempore associate della LNPA.
Tra tali Società rientrerebbe a pieno titolo il Parma Calcio, che avrebbe partecipato a tutti e tre i Campionati Serie A, relativi al triennio 2018/2021, contribuendo, quale organizzatore dell’evento, alla formazione del prodotto ceduto a terzi (nella fattispecie, Mediapro, successivamente resasi inadempiente) dalla mandataria LNPA.
La ricorrente avrebbe, pertanto, a proprio avviso, avuto titolo per partecipare alla distribuzione dei proventi, avendo contribuito alla formazione del prodotto dalla cui cessione sarebbe scaturito il diritto risarcitorio.
L’inadempimento di Mediapro avrebbe comportato una lesione e, quindi, un danno nella sfera soggettiva delle associate che avrebbero contribuito alla formazione del prodotto, oggetto del contratto inadempiuto.
Mediapro si sarebbe impegnata a pagare una somma per la cessione di diritti audiovisivi; il suo inadempimento avrebbe dato luogo a un danno in capo ai soggetti che tali diritti avrebbero concorso a formare. Il danno da inadempimento conserverebbe la medesima matrice contrattuale dell’obbligazione rimasta inadempiuta, da cui sarebbe scaturito il corrispettivo per la cessione dei diritti audiovisivi.
I ricavi ottenuti dalla LNPA all’esito della transazione con Mediapro avrebbero la natura di ricavi derivanti dalla cessione di diritti audiovisivi e, come tali, avrebbero dovuto essere distribuiti tra le società aventi diritto, ossia tra quelle partecipanti al Campionato Serie A, triennio 2018/2021.
Come ha evidenziato la ricorrente sub II) della parte in diritto, le vicende contrattuali e giudiziali rilevanti (segnatamente, la risoluzione del contratto e la conseguente azione risarcitoria) non avrebbero inciso sulla natura del credito derivante dalla cessione dei diritti audiovisivi.
L’obbligazione risarcitoria fatta valere dalla LNPA nei confronti di Mediapro avrebbe matrice legale/contrattuale, con la conseguenza che le somme rinvenienti dall’azione contrattuale dovrebbero essere destinate alle parti del rapporto contrattuale, non potendo soggetti terzi, rimasti estranei al contratto, illegittimamente profittarne.
Sub III della parte in diritto, il Parma Calcio ha fatto puntuale riferimento all’atto di transazione, contestando la tesi per cui i proventi di quest’ultima non sarebbero riconducibili ai diritti audiovisivi.
Del resto, secondo la prospettazione della ricorrente, l’accessorietà della transazione e il suo nesso con il rapporto litigioso emergerebbero direttamente dalla normativa di legge, che consentirebbe di parlare di vero e proprio collegamento negoziale tra l’atto transattivo e il rapporto fondamentale.
La transazione sarebbe andata a incidere su diritti di titolarità delle società partecipanti al Campionato Serie A nel triennio 2018/2021; società tra cui rientrerebbe Parma Calcio.
Dalla sola lettura del verbale del giorno 11 maggio 2022 emergerebbe la natura non novativa della transazione, risultando quest’ultima inidonea a costituire obbligazioni radicalmente nuove rispetto alle pretese oggetto della stessa.
In mero subordine, la ricorrente ha invocato la responsabilità della LNPA, quale mandataria delle associate (oppure, in ulteriore subordine, per violazione del principio del c.d. neminem laedere), nell’ipotesi in cui la determinazione di risolvere il contratto e, quindi, di transigere la lite – vieppiù se con un atto di transazione novativo – avesse pregiudicato i soggetti destinatari dei proventi dei diritti audiovisivi.
In estremo subordine, la parte ha fatto valere l’arricchimento senza causa che avrebbero beneficiato le società destinatarie delle somme di cui il Parma Calcio avrebbe avuto diritto (segnatamente, come ha precisato a ricorrente a pag. 21 dell’atto introduttivo, € 1.706.918,86, oltre interessi moratori).
Quindi, il Parma Calcio ha precisato di aver proposto il ricorso nel rispetto dell’art. 30 CGS CONI. Secondo la parte:
- il termine di trenta giorni sarebbe decorso dal momento della piena conoscenza dei fatti generatori del diritto, ossia, secondo il Parma Calcio, dalla notificazione nei suoi confronti del ricorso del Frosinone Calcio;
- quanto al termine lungo, secondo la ricorrente non perentorio (o, se perentorio, tale da determinare una nullità a cagione della eccessiva difficoltà nell’esercizio del diritto della parte), non sarebbe decorso, non avendo il Parma Calcio in alcun modo potuto conoscere la decisione della LNPA di distribuire le somme ricavate dalla transazione e tanto meno i contenuti specifici di quest’ultima e le modalità esecutive della determinazione.
In estremo subordine, il Parma Calcio ha chiesto di essere rimessa nei termini.
In ultimo, ha formulato istanza di riunione con il reclamo interposto dal Frosinone Calcio.
All’esito dei motivi, la parte ha così concluso: “previa riunione del presente procedimento al procedimento introdotto dal Frosinone Calcio 228/TFN-SD; previa, occorrendo, rimessione in termini rispetto al termine di cui all’art. 30 CGS CONI; previa, occorrendo, audizione delle parti in dibattimento, anche per il tramite dello scrivente difensore mandatario, previi gli accertamenti del caso e di legge ed in particolare previo accertamento del diritto di PARMA CALCIO 1913 Srl ad ottenere la distribuzione pro quota delle somme derivanti dalla transazione sopra menzionata:
condannare la LNPA a pagare a PARMA CALCIO 1913 Srl la somma di € 1.706.918,86 (o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all’esito del presente procedimento), oltre interessi moratori, quale quota-parte dei proventi della transazione di cui sopra, aventi natura di diritti audiovisivi inerenti al Campionato Serie A, triennio 2018/2021, ai sensi ed in applicazione del Decreto Melandri;
in subordine, condannare la LNPA a pagare al PARMA CALCIO 1913 Srl la somma di € 1.706.918,86 (o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all’esito del presente procedimento), oltre interessi moratori e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno, per violazione degli obblighi contrattuali/legali di diligenza gravanti su LNPA in forza di mandato ex lege e ex Statuto LNPA conferitole ovvero a titolo extracontrattuale o ad altro titolo determinato in base ai fatti dedotti nel presente ricorso; in ulteriore e denegato subordine, condannare le società beneficiate dalla ripartizione ex delibera 11.5.2022, ex art. 2041 e seguenti c.c., a pagare pro quota a PARMA CALCIO 1913 Srl quanto da esse ricevuto da LNPA in esito alla delibera di quest’ultima dell’11.5.2022, nella parte riferibile ai diritti inerenti ai Campionati Serie A, triennio 2018/2021 ed eccedente quanto le stesse avrebbero ricevuto applicando il Decreto Melandri, fino alla concorrenza della somma di € 1.706.918,86 (o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all’esito del presente procedimento), oltre interessi moratori”.
La memoria difensiva della Lega Nazionale Professionisti Serie A
Per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante p.t., Prof. Lorenzo Casini, si è costituito il Prof. Avv. Romano Vaccarella.
Dopo aver sintetizzato la posizione del Parma Calcio (pagg. 2-4 dell’atto di costituzione e risposta), ha eccepito la “radicale inammissibilità del ricorso per le ragioni tutte in base alle quali – con la sentenza 30/5-10/6/2024, confermata dalla Corte d’Appello Federale a Sezioni Unite in data 12/7/2024 – è stato respinto il ricorso del Frosinone Calcio” (pag. 4 dell’atto di costituzione e risposta).
Nel rinviare, dunque, alle motivazioni della pronuncia di questo Tribunale, confermata dal Collegio di seconde cure, ha precisato che, allorché la legge fissi, per il compimento di un atto, un doppio termine (uno breve e uno lungo), gli stessi dovrebbero vantare la medesima natura.
Secondo la LNPA, ove si argomentasse in senso contrario, negando l’eguale natura che connoterebbe il termine breve e quello lungo, si approderebbe a conclusioni inaccettabili.
Come, infatti, si legge nella memoria, “Sostenere il contrario significa attribuire al legislatore la qualità di soggetto (più che irragionevole) schizofrenico (ciò che il legislatore non merita perché precisa che “decorsi tali termini” – al plurale – si produce l’effetto tipico della decadenza: “non possono costituire causa di azione” i fatti costitutivi del diritto)” (pag. 5).
In tanto la fissazione di un termine lungo avrebbe un senso e una funzione, in quanto il termine lungo decorrerebbe da un fatto che prescinderebbe dalla conoscenza.
Ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Le memorie difensive delle altre Società
Si sono, altresì, costituite in giudizio le seguenti Società: Empoli FC Srl, Hellas Verona Spa, US Salernitana Calcio Srl, Spezia Calcio Srl.
Con la propria memoria, l’Empoli FC Srl, dopo la sintetica esposizione del ricorso introduttivo, ha eccepito l’asserito difetto di legittimazione passiva delle singole associate (pag. 6 della memoria).
Secondo la prospettazione della controinteressata, la delibera del giorno 11 maggio 2022, siccome promanata dalla LNPA, non sarebbe idonea a radicare la legitimatio ad causam delle associate, che si sarebbero limitate a concorrere alla votazione; né potrebbe sostenersi che le singole società siano state evocate in giudizio a titolo meramente informativo, avendole parte ricorrente identificate in termini di convenute, “parti sostanziali del giudizio”.
L’Empoli, ha, quindi, dedotto in punto di inammissibilità del ricorso per tardività, considerato l’avvenuto decorso dei termini decadenziali di cui all’art. 30 CGS CONI.
Ha, altresì, eccepito la nullità del ricorso per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi.
Nel merito, ha fatto valere l’infondatezza del ricorso, alla luce di tutte le motivazioni e argomentazioni esplicitate nella delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, tenutasi in data 11 maggio 2022.
Con la propria memoria, l’Hellas Verona Spa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso del Parma Calcio, ritenendo tardiva l’incoata azione.
Ha, quindi, eccepito: la carenza di legittimazione passiva in capo a Hellas Verona Spa e alle singole associate; la carenza di legittimazione attiva del Parma Calcio; la nullità del ricorso per carenza e/o incertezza di causa petendi e petitum; l’insussistenza di una causa non imputabile tale da giustificare la rimessione in termini del Parma Calcio; l’infondatezza del ricorso, anche alla luce del recente precedente inerente al Frosinone Calcio Srl; la soggettiva quantificazione dei danni compiuta ex adverso.
Si è costituita in giudizio anche la US Salernitana Calcio Srl, che ha anzitutto dedotto in punto di inammissibilità del ricorso ex art. 30 CGS CONI.
Ha, quindi, eccepito la nullità dell’atto introduttivo e la carenza di legittimazione passiva di sé medesima, siccome mera associata della LNPA, del cui operato il Parma Calcio si duole.
Ha, infine, argormentato in punto di infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso per le ragioni meglio esplicitate nella delibera del giorno 11 maggio 2022.
Si è costituita anche la Società Spezia Calcio Srl.
All’esito delle premesse in fatto, ha eccepito, in via pregiudiziale, il proprio asserito difetto di legittimazione passiva, nonché la presunta carenza di legittimazione attiva del Parma Calcio.
Ha, quindi, argomentato in relazione alla ritenuta inammissibilità del ricorso per tardività, considerato il carattere perentorio dei termini di cui all’art. 30 CGS CONI; nonché la nullità dell’atto introduttivo per indeterminatezza della causa petendi e del petitum. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in ragione della sua infondatezza.
La memoria difensiva della ricorrente
Parte ricorrente ha depositato apposita memoria, con cui ha contestato le eccezioni avversarie, ribadendo l’ammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente tempestivo.
Ha, in particolare, dedotto quanto segue:
- il Parma Calcio non avrebbe avuto conoscenza dei fatti generatori del diritto invocato prima del momento in cui il Frosinone Calcio, agendo in giudizio, ha comunicato il verbale assembleare del giorno 11 maggio 2022 (fermo rimanendo che solo la completa ostensione della documentazione inerente ai rapporti LNPA/Mediapro potrebbe concretizzare una apprezzabile conoscenza dei fatti);
- il Parma Calcio avrebbe agito entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del detto verbale assembleare;
- non sarebbe dato sapere in quale data le somme oggetto della delibera sarebbero state incassate dalla LNPA e, quindi, versate alle associate pro tempore; cosa che renderebbe incerto il momento stesso di verificazione dell’accadimento;
- la decadenza prevista dall’art. 30 CGS CONI non sarebbe neppure applicabile al caso di specie, tenuto conto altresì del divieto di interpretazione analogica e della natura eccezione dell’istituto della decadenza;
- non consterebbero indici della perentorietà del termine in questione;
- quand’anche il termine venisse stimato perentorio, opererebbe la nullità di cui all’art. 2965 c.c., rendendo il primo eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del Parma Calcio;
- ricorrebbero, in estremo subordine, gli estremi di una rimessione in termini ai sensi dell’art. 9.3 CGS Coni e dell’art. 50.5 CGS Figc.
La riunione del giorno 18 luglio 2024
Il procedimento è stato chiamato alla riunione del giorno 18 luglio 2024, alla quale sono comparsi:
- l’Avv. Annalisa Roseti per la società FC Crotone;
- il Prof. Avv. Romano Vaccarella per la LNP A;
- l’Avv. Stefano Artini per la società Empoli FC Srl;
- l’Avv. Stefano Fanini per la società Hellas Verona SpA;
- il Prof. Avv. Francesco Fimmanò e l’Avv. Tommaso Sica, in sostituzione dell’Avv. Salvatore Sica, per la società US Salernitana Calcio Srl;
- l’Avv. Francesca Fioretti, in sostituzione dell’Avv. Domenico Marzi, per la società Frosinone Calcio Srl;
- l’Avv. Davide Ursoleo, in sostituzione dell’Avv. Scaccabarozzi, per la società Spezia Calcio Srl;
- l’Avv. Alberto Fantini per la società Spal Srl.
Le parti si sono riportate alle rispettive difese, concludendo come in atti. In particolare, l’Avv. Belli ha replicato alle eccezioni di controparte, insistendo nella tempestività del ricorso e sottolineando come, per il decorrere del termine lungo, sia imprescindibile la piena conoscenza del fatto. Ha, nel merito, insistito per la condanna al risarcimento della LNPA in favore della Spal, essendo la LNPA venuta meno al mandato ricevuto per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie A. Il Prof. Avv. Vaccarella si è riportato ai contenuti dell’atto di costituzione, insistendo nella formulata eccezione di inammissibilità del ricorso. È intervenuto il Prof. Avv. Fimmanò, che si è associato a quanto dedotto dal Prof. Avv. Vaccarella, sostenendo che sia il termine lungo sia quello breve di cui all’art. 30, comma 2, CGS CONI, integrativo dell’art. 79 CGS FIGC, non risulterebbero essere stati rispettati; donde l’inammissibilità del ricorso.
I motivi della decisione
È, anzitutto, da ritenersi superata l’istanza di riunione del presente procedimento con quello avviato dal Frosinone Calcio. Ciò chiaramente si evince dal tenore della memoria depositata dal Parma Calcio, fermo rimanendo che lo stadio delle procedure, una definita e l’altra pendente, è – con ogni evidenza – talmente diverso da ostare alla riunione.
Occorre, altresì, premettere la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice.
L’odierna impugnativa affonda le radici nel dettato dell’art. 30, comma 1, CGS CONI (secondo cui “Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale”); clausola di salvezza che accorda la facoltà di ricorrere al Tribunale federale per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall’ordinamento federale, allorché, per il relativo fatto, non risulti essere stato incardinato un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
Consonante con il richiamato dettato è quello che connota l’art. 79 CGS FIGC, che prevede che questo Tribunale giudichi, in prima istanza, su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo rispetto ai quali non risulti pendente altro procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali, e l’art. 8, comma 10, Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A, secondo cui, per le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari, la giurisdizione spetta agli organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi del citato art. 79 CGS FIGC (“Per le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva”).
Derivando l’asseritamente illegittima distribuzione dei proventi per cui è causa dalla delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A del giorno 11 maggio 2022, la cui declatoria di invalidità è condicio per quam della tutela invocata da parte ricorrente, e non risultando essere stato incardinato altro procedimento innanzi agli organi dell’ordinamento sportivo, non v’è ragione per dubitare della potestà di decidere di questo Tribunale.
Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva delle società associate alla LNPA e attiva del Parma Calcio sono destituite di fondamento, avendo le prime concorso all’approvazione della evocata delibera dell’11 maggio 2022 e incidendo quest’ultima sulla posizione del Parma Calcio (il cui interesse si appunta proprio nella lesione discesa dalla distribuzione di proventi conseguente alla delibera); come è pure infondata l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo: gli elementi costitutivi della proposta azione risultano chiaramente delineati.
È, invece, fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.
Chiaro è il tenore del già richiamato art. 30, comma 2, CGS CONI, secondo cui “Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”.
Al termine breve, di trenta giorni dal momento della piena conoscenza dell’atto o del fatto, si aggiunge un termine lungo, di chiusura, di un anno dall’accadimento.
Il rapporto tra i due termini – perentori per espressa indicazione positiva (l’art. 30, comma 2, cit. lo dice ex professo nell’ultimo alinea) – è stato compiutamente delineato dal Collegio di Garanzia del CONI, secondo cui il termine lungo avrebbe valenza residuale rispetto a quello breve, potendo il primo ritenersi operativo nei casi in cui non vi sia stata una previa conoscenza infrannuale degli atti o fatti lesivi (si veda la decisione Collegio di Garanzia CONI, Sez. Unite, 23 marzo 2020, n. 19, p. 6: “questo Collegio reputa condivisibili le osservazioni della CFA circa l’inapplicabilità al caso di specie del termine “lungo” di un anno, di cui al secondo comma dell’art. 69, in quanto avente valenza residuale, e quindi operante solo nei casi in cui non vi sia stata una previa conoscenza degli atti o fatti lesivi”).
La ratio sottesa all’orientamento del Collegio di Garanzia del CONI e, a monte, al dettato dell’art. 30, comma 2, CGS CONI si appunta nella garanzia di quel bene giuridico, di primaria importanza, che è la certezza delle situazioni giuridiche; certezza che verrebbe compromessa, con tanto di vanificazione del dettato positivo dell’art. 30 e delle esigenze – peculiari del processo sportivo – di concentrazione e speditezza, se venisse consentita la proposizione del ricorso decorso un anno dall’accadimento.
Nel caso di specie, risultano essere, con ogni evidenza, decorsi entrambi i termini.
Facendo data la contestata delibera al 11 maggio 2022 (e non rilevando, peraltro, il momento della materiale distribuzione dei proventi, atto – quest’ultimo – meramente esecutivo di una decisione già adottata), va da sé che il termine lungo sia ampiamente spirato.
L’anno è invero ampiamente decorso; e, come detto, il termine lungo decorre dall’accadimento, a prescindere dalla effettiva conoscenza che ne abbia avuto la parte (si consideri, per analogiam, il meccanismo sotteso al combinato disposto degli articoli 325 e 327 del codice del rito civile).
Va, peraltro, rilevato come il ricorrente fosse nelle condizioni, secondo ordinaria diligenza, di avere conoscenza dell’accadimento ritenuto lesivo sin dal momento della pendenza del giudizio relativo al risarcimento dei danni chiesti da Mediapro o comunque da quello della pubblicazione, da parte della LNPA, sul proprio sito, dell’avviso di convocazione dell’assemblea dell’11 maggio 2022, ferma rimanendo l’ampia (e incontestata) eco mediatica che la vicenda, ai tempi, aveva avuto (si veda, analogamente, Corte Federale d’Appello, 16 luglio 2024, n. 5, che ha confermato la decisione di prime cure, Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare, 10 giugno 2024, n. 244).
Ed è, in ogni caso, assorbente il dato, risultante ex actis, per cui, nella propria istanza di accesso agli atti (riscontrata dalla LNPA, per come risulta dalla stessa produzione della ricorrente sub all.to n. 8 all’atto introduttivo), parte attrice avesse chiesto l’ostensione dei documenti relativi al giudizio celebrato tra la LNPA e Mediapro e all’atto transattivo; cosa che dimostra che la ricorrente avesse, ben prima della notificazione del ricorso del Frosinone Calcio, conoscenza dei fatti.
Né può ritenersi accoglibile la formulata istanza di rimessione in termini ex art. 50 CGS FIGC, non ricorrendone i presupposti, che pacificamente si appuntano nell’esistenza di una causa non imputabile alla parte; causa che – in linea con la natura eccezionale del disposto di cui all’art. 50 – deve essere compiutamente dimostrata dal soggetto che la invoca, su cui incombe un rigoroso onere probatorio (si veda, analogicamente, la giurisprudenza gemmata dall’art. 37 del codice del processo amministrativo e dall’art. 153 del codice del rito civile, che richiede la prova di un evento dotato del carattere dell’assolutezza, non rilevando la mera difficoltà – Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228).
Non solo essa prova è mancata; risultano, piuttosto, elementi, di concorde tenore, da cui si evince l’esistenza di cause imputabili all’odierna ricorrente. Emergono, infatti, agli atti la conoscenza, da parte del Parma Calcio, della pendenza del giudizio con Mediapro, la discussione del tema del contenzioso con Mediapro in seno a diverse assemblee di Lega, l’avvenuta pubblicazione, sul sito della LNPA, dell’avviso di convocazione dell’assemblea dell’11 maggio 2022, il clamore mediatico che ha accompagnato la vicenda, rientrante nella categoria del notorio.
Il ricorso deve essere, in definitiva, dichiarato inammissibile per tardività.
È assorbita ogni altra questione nel rito e nel merito.
L’assoluta novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Parma Calcio 1913 Srl.
Compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 luglio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Giordano Carlo Sica
Depositato in data 29 luglio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai