F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0022/TFN – SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) – Giuseppe Badalamenti, Leonardo Giacalone e Antonio Artale – Reg. Prot. 269/TFN-SD
Decisione/0022/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0269/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Monica Coscia – Componente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Gaia Golia – Componente
Gianfranco Marcello - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 32114/719pf2324/GC/GR/ff del 26 giugno 2024, depositato il 27 giugno 2024, nei confronti dei sigg.ri Giuseppe Badalamenti, Leonardo Giacalone e Antonio Artale, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 26 giugno 2024, depositato il 27 giugno 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
- Badalamenti Giuseppe, "all’epoca dei fatti iscritto all’albo del settore tecnico con la qualifica di Uefa B, tesserato per la società ASD Salemi Polisportiva nella stagione sportiva 2022-2023 da dicembre 2022, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., all’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e all’art. 37 comma 1 e all’art. 39 comma 1 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver omesso di assumere l’effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra iscritta al campionato di prima categoria, declinandone la titolarità sia durante le gare ufficiali e sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore del sig. Walter Figuccio, tesserato in qualità di dirigente, benché il sig. Figuccio non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;"
- Giacalone Leonardo, "iscritto all’albo del settore tecnico con la qualifica di allenatore terza categoria, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, 33 comma 1 e 37 comma 1 e all’art. 39 comma 1 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di Allenatore della squadra della società ASD SALEMI Polisportiva militante nella prima categoria, per due mesi, pur non essendo tesserato in qualità di allenatore ed essendo sprovvisto della qualifica prevista dall’art. 39 comma 1 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico;"
- Artale Antonio, "all’epoca dei fatti iscritto all’albo del settore tecnico con la qualifica di Uefa B e attualmente tesserato per la società ASD Alcamo Academy, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, 33 comma 1 e 37 comma 1 e 39 comma 1 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva 2022-2023, sino al mese di dicembre 2022, la funzione di Allenatore della squadra della società ASD SALEMI Polisportiva militante nel campionato di prima categoria, privo di tesseramento."
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Presunta attività di prestanome svolta dal tecnico Leonardo Giacalone – cod. 28.720 – in favore del tesserato Walter Figuccio in quanto dotato della necessaria abilitazione per la conduzione tecnica della società ASD Salemi Polisportiva”, veniva avviata a seguito di segnalazione dell’AIAC Sicilia.
Nel corso dell’attività istruttoria la Procura Federale acquisiva, oltre alla segnalazione - esposto AIAC Sicilia, vari documenti, tra i quali i Fogli di censimento ASD Salemi Polisportiva 2023-2024 e 2022-2023, n. 14 distinte di gara anno 2022-2023, i verbali di audizione di Galuffo Pierluigi, Scaturro Davide, Figuccio Walter, Giacalone Leonardo, Robino Alfredo, Baudanza Vincenzo e Ardagna Calogero, nonché le posizioni di tesseramento di Figuccio, Giacalone, Badalamenti e Artale (Settore Tecnico).
Notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, i sig.ri Ardagna Calogero, Figuccio Walter, la società ASD Salemi Polisportiva convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
In data 26.6.2024 la Procura Federale disponeva il deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava, per la discussione, l’udienza del 23.07.2024. In data 20.7.2024, il sig. Antonio Artale depositava memorie e documenti.
Il dibattimento
All’udienza del 23 luglio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso in rappresentanza della Procura Federale l’avv. Maurizio Gentile il quale, richiamato l’atto di deferimento, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica per il sig. Giuseppe Badalamenti, mesi 3 (tre) di squalifica per il sig. Leonardo Giacalone e di mesi 4 (quattro) di squalifica per il sig. Antonio Artale.
Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Dall’esame degli atti istruttori il Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferiti.
Con riferimento alla posizione del sig. Giuseppe Badalamenti, risulta dagli atti che lo stesso abbia, nella stagione sportiva 20222023, omesso di assumere l’effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra in favore del sig. Walter Figuccio per come contestato nell’atto di deferimento.
La circostanza è stata confermata dalle persone informate sui fatti sentite in fase di indagini e, in particolare, sia dal sig. Vincenzo Baudanza, il quale ha dichiarato che la preparazione precampionato fu curata da Badalamenti quale allenatore responsabile per tutta la stagione 2022-2023, ma che lo stesso si era assentato per motivi personali e il suo ruolo veniva di fatto svolto dal sig. Figuccio che coordinava gli allenamenti e dava anche istruzioni tattiche dalla panchina. Anche il sig. Davide Scaturro ha confermato la circostanza, dichiarando che il sig. Giuseppe Badalamenti sedeva in panchina durante alcune partite, ma gli allenamenti venivano condotti e guidati da Figuccio.
Orbene, incorre in responsabilità disciplinare, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, il soggetto che, assunto come tecnico titolare della squadra, in quanto munito delle prescritte abilitazioni, consente o non impedisce che un soggetto privo delle prescritte abilitazioni, svolga, in via di fatto, l’attività di allenatore della squadra (Sezione I, decisione n. 74/CFA/2021-2022). A tal fine l’illecito disciplinare non presuppone necessariamente un accordo fraudolento ma semplicemente che si verifichi una situazione che, di fatto, il tecnico titolare è tale solo di nome, in quanto gran parte delle mansioni vengono svolte da un altro tecnico privo delle necessarie abilitazioni.
Anche la responsabilità del deferito sig. Leonardo Giacalone risulta provata dalla documentazione in atti. La Procura Federale ha, infatti, accertato che il sig. Giacalone, iscritto all’albo del settore tecnico con la qualifica di allenatore di terza categoria, ha svolto la funzione di allenatore della squadra della società ASD SALEMI Polisportiva, militante nella prima categoria, per due mesi, pur non essendo tesserato essendo sprovvisto della qualifica prevista dall’art. 39 comma 1 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, circostanza confermata dai calciatori Pierluigi Galuffo e Davide Scaturro, sentiti in fase di indagini quali persone informate sui fatti.
Come è noto, i tecnici inquadrati nell'albo e nei ruoli del settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali e l’art. 39 comma 1 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico prevede che la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un allenatore di prima categoria‐UEFA PRO, di seconda categoria‐UEFA A, Allenatore di Base‐UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante. Sotto tale profilo, pertanto, risulta provata la violazione disciplinare ascrittagli, avendo il sig. Leonardo Giacalone svolto la funzione di allenatore della squadra militante nella prima categoria.
Anche per il deferito sig. Antonio Artale la responsabilità risulta provata dalla documentazione in atti. In fase di indagini la Procura Federale ha ritualmente acquisito le dichiarazioni dei calciatori Pierluigi Galuffo e Davide Scaturro, i quali hanno dichiarato di aver partecipato alla preparazione precampionato nella stagione sportiva 2022-2023 e che la stessa fosse stata curata da Artale Antonio, rimasto fino a dicembre circa. Dagli atti risulta, inoltre, che il sig. Artale fosse privo di tesseramento.
Quanto alle dichiarazioni prodotte dal deferito in vista dell’udienza, il Tribunale ritiene che le stesse non possano avere un qualche significativo rilievo ai fini della presente decisione, in quanto trattasi di dichiarazioni del tutto irrituali e non corroborate da elementi esterni che ne confermino l’attendibilità.
La documentazione versata a corredo dell’atto di deferimento offre, dunque, ampio e puntuale riscontro probatorio in ordine alle violazioni disciplinari ascritte ai deferiti.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Giuseppe Badalamenti, mesi 6 (sei) di squalifica;
- per il sig. Leonardo Giacalone, mesi 3 (tre) di squalifica;
- per il sig. Antonio Artale, mesi 4 (quattro) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 luglio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Roberto Proietti
Depositato in data 29 luglio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai