F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0023/TFN – SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) – ASD Sancataldese Calcio – Reg. Prot. 004/TFN-SD

Decisione/0023/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0004/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Monica Coscia – Componente

Serena Callipari – Componente

Gaia Golia – Componente

Gianfranco Marcello - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 410/356pf23-24/GC/fm del 5 luglio 2024 nei confronti della società ASD Sancataldese Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 3 luglio 2024 la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare la Società A.S.D. Sancataldese Calcio per rispondere:

- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente all’epoca dei fatti dotato di poteri di rappresentanza, sig. Ivano La Cagnina Salvatore.

La fase istruttoria

L’attività istruttoria nasce dalla segnalazione della COVISOD sull’esito delle verifiche in ordine al deposito tardivo da parte della societa A.S.D. Sancataldese Calcio, della fidejussione bancaria di cui al punto 5) del C.U. n. 158 del 7 giugno 2023 in sede di iscrizione al campionato di serie D, s.s. 2023/2024.

In fase istruttoria, tra la Società e la Procura veniva raggiunto, in data 20 febbraio 2024, accordo ex art 126 CGS, ratificato dal Presidente Federale con il quale la Società aveva "patteggiato" la sanzione nella misura di 500,00 di ammenda.

In data 15 marzo 2024 la F.I.G.C., con Comunicato Ufficiale n. 380/AA, pubblicava l’accordo, ai sensi dell’art. 126 CGS, ma in data 11 giugno 2024 la stessa, con C.U. n. 520/AA, dava atto della mancata ottemperanza all’accordo con la A.S.D. Sancataldese Calcio, con conseguente risoluzione dello stesso.

La Procura Federale provvedeva quindi al deferimento, in relazione al quale il Presidente del Tribunale Federale fissava udienza per il giorno 23 luglio 2024.

Il dibattimento

In sede di discussione era presente l’avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per la Società deferita. La Procura Federale si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento e, a conclusione del suo intervento, chiedeva irrogarsi, nei confronti della società A.S.D. Sancataldese Calcio, la sanzione di 1.333,00.

La decisione

Il deferimento è fondato e la violazione contestata alla società Santacataldese Calcio srl è ampiamente provata.

Dalla documentazione prodotta risulta che la Società deferita non ha adempiuto, all’esito delle verifiche della COVISOD, al deposito entro i termini previsti, della fidejussione bancaria di cui al punto 5) del CU n. 158 del 7 giugno 2023 in sede di iscrizione al campionato di Serie D s.s. 2023/2024.

Deve pertanto ravvisarsi la responsabilità della deferita e considerato il comportamento omissivo della società sia in ordine alla violazione addebitata che in relazione alla mancata ottemperanza all’accordo ex art. 126 CGS, appare congruo irrogare la sanzione dell’ammenda nella misura di 1.500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga la sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda nei confronti della ASD Sancataldese Calcio.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Gianfranco Marcello                                                   Roberto Proietti

 

Depositato in data 29 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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