F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0024/TFN – SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) – Nicola Mazzuca e ASD Castrovillari Calcio – Reg. Prot. 268/TFN-SD

Decisione/0024/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0268/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Monica Coscia - Componente (Relatore)

Serena Callipari – Componente

Gaia Golia – Componente

Gianfranco Marcello - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 32039/803pf23-24/GC/mg del 26 giugno 2024 nei confronti del sig. Nicola Mazzuca e della società ASD Castrovillari Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 26.06.2024, la Procura federale deferiva dinnanzi l’intestato Tribunale:

1. il sig. MAZZUCA NICOLA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO per:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato le somme dovute al calciatore Dorato Santiago Matias, riconosciute con decisione della Commissione Accordi Economici, CAE 23 BIS/2023-2024 dell’8 gennaio 2024, pubblicata su C.U. n. 249 dell'8 gennaio 2024, comunicata alla società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO con notifica perfezionatasi in data 8 gennaio 2024, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

2. la società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO

- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Mazzuca Nicola,

La fase istruttoria

L’indagine è scaturita dalla segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale pervenuta alla Procura Federale in data 12 febbraio 2024, a seguito della quale veniva iscritto nel registro della Procura Federale, in data 7 marzo 2024, al n. 803 pf 23-24, il procedimento avente ad oggetto: “Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Castrovillari Calcio delle somme dovute al calciatore Matias Santiago Dorato nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici.”

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: la decisione della Commissione Accordi Economici presso la FIGC – LND riunitasi in data 13 dicembre 2023, prot. CAE 23 BIS/2023-2024 dell’8 gennaio 2024, pubblicata su CU N. 249 in pari data, comunicata alla società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, domiciliata presso il procuratore costituito Avv. Lucio Paolo Nazario Rende, con notifica perfezionatasi in data 8 gennaio 2024; Foglio di censimento ed Organigramma della società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO s.s. 2022/2023 e 2023/2024; Posizione di tesseramento e storico del calciatore Dorato Santiago Matias; Comunicato Ufficiale n. 249 dell’8 gennaio 2024 S.S. 2023/2024 della LND - Dipartimento Interregionale.

In data 26 giugno 2024, è stata esercitata l’azione disciplinare e notificato alle parti interessate il deferimento, con richiesta all’Organo Giudicante di fissazione dell’udienza per la discussione del presente procedimento disciplinare.

Pertanto, in data 1° luglio 2024 è stato notificato ai deferiti avviso di fissazione udienza per la discussione del procedimento, contenente le rituali prescrizioni.

In data 18 luglio 2024, è stata trasmessa, tramite il difensore della società deferita e del sig. Nicola Mazzuca, una memoria generica con allegata la liberatoria del calciatore Matias Santiago Dorato nella quale quest’ultimo ha dichiarato e sottoscritto di aver ricevuto quanto dovuto dalla società e di non aver null’altro a pretendere.

Avuto particolare riguardo al sig. Mazzuca, in data 22 luglio 2024, è stata depositata proposta di accordo ex art. 127 C.G.S. che è stata accolta con decisione del 23 luglio 2024 (0016/TFNSD-2024-2025 registro procedimenti n. 0268/TFNSD/2023-2024).

Il dibattimento

All’udienza del 23 luglio 2024, è comparso l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi agli atti, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti, al contempo ha accolto la proposta di accordo ex art. 127 C.G.S. per il sig. Nicola Mazzucca e ha richiesto per la società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO l’irrogazione della sanzione pari ad 1 (un punto) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione corrente.

L’Avv. Lucio Paolo Nazario Rende, difensore della Società, ha rappresentato che la liberatoria relativa all’ASD Castrovillari Calcio è stata depositata allo scopo di dare atto della buona fede della Società ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione.

La decisione

Nel caso in esame non vi è dubbio della responsabilità disciplinare attribuita alla società deferita in ordine al mancato pagamento delle somme dovute al calciatore Matias Santiago Dorato nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione resa dalla Commissione Accordi Economici presso la FIGC – LND riunitasi in data 13 dicembre 2023, prot. CAE 23 BIS/2023-2024 dell’8 gennaio 2024, pubblicata su CU N. 249 dell'8 Gennaio 2024.

In particolare, risulta priva di rilievo ai fini della attribuzione della responsabilità il deposito della liberatoria che non attesti il pagamento nei termini previsti delle somme dovute, comprovata da ricevuta di avvenuto pagamento o indicazione del numero C.R.O. dell’Istituto di Credito incaricato ad effettuare il pagamento.

Ad ogni modo, il Tribunale non può non tener conto della documentazione depositata dalla difesa ai fini della valutazione della misura della sanzione applicabile come prevista dall’art.  96, comma 6 del C.G.S., la quale prescrive: “Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale a carico della società responsabile, l’applicazione della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

Il Tribunale, conformemente alla richiesta della Procura, reputa applicabile alla società deferita la sanzione cosi come prescritta nella misura minima di un punto di penalizzazione, tra l’altro da scontarsi nella stagione sportiva corrente considerato il comportamento riparativo e la non persistenza della morosità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione, nei confronti della ASD Castrovillari Calcio, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Monica Coscia                                                                   Roberto Proietti

 

Depositato in data 29 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it