F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0025/TFN – SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) – Guglielmo Pellegrino e ASD Real Aversa 1925 – Reg. Prot. 007/TFN-SD

Decisione/0025/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0007/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Serena Callipari – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Monica Coscia - Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 867/816pf2324/GC/SA/pe del 10 luglio 2024, depositato l’11 luglio 2024, nei confronti del sig. Guglielmo Pellegrino e della società ASD Real Aversa 1925, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione della Segreteria del Comitato Regionale Campania della LND del 15 febbraio 2024.

La Segreteria del CR Campania, riprendendo la notizia della sanzione di sei mesi di inibizione inflitta al Presidente Emanuele Filiberto di Savoia, evidenziava la perdurante mancanza di comunicazione in merito all'attuale organigramma della società Real Aversa 1925.

A seguito della segnalazione, il procedimento veniva iscritto nel registro della Procura Federale in data 11 marzo 2024 al n. 816 pf 23-24.

All’esito dell’istruttoria, nell’ambito della quale sono stati acquisiti documenti e svolte audizioni, la Procura Federale ha notificato, in data 29 maggio 2024, ai sig.ri Giuseppe Iodice, Nazario Matachione e Guglielmo Pellegrino, nonché alle società Portici FBC e Real Aversa 1925, la comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Il sig. Guglielmo Pellegrino e la società Real Aversa 1925 non hanno chiesto di essere sentiti né hanno presentato memorie, mentre i sig.ri Giuseppe Iodice e Nazario Matachione e la società Portici FBC hanno definito la propria posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, già condivisa dalla Procura Generale dello Sport in data 5 luglio 2024. Con atto del 10 luglio 2024, la Procura Federale ha deferito

1. Sig. Guglielmo Pellegrino, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Real Aversa 1925 sino al settembre del 2023;

2. la società Real Aversa 1925; per rispondere:

1. Sig. Guglielmo Pellegrino, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Real Aversa 1925 sino al settembre del 2023:

violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 delle NOIF e all’art. 4, comma 4, del Regolamento LND, poiché ometteva di dare al Comitato Regionale Campania comunicazione delle proprie dimissioni da Presidente della società, avvenute nel settembre del 2023, e della conseguente variazione degli organi sociali; 2. la società Real Aversa 1925:

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti descritti addebitabili al sig. Nazario Matachione, soggetto non tesserato, e la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti descritti addebitabili al sig. Guglielmo Pellegrino, Presidente e legale rappresentante della società REAL AVERSA 1925.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 26 luglio 2024, non è pervenuta memoria dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 26 luglio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Luca Zennaro, il quale ha richiamato e successivamente illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. Guglielmo Pellegrino e l’ammenda di . 800,00 (ottocento/00) nei confronti della società Real Aversa 1925.

Nessuno si è collegato per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferiti.

Com’è noto, l’art. 37 delle NOIF prevede espressamente che “il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento LND, inoltre, “ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato Regionale, al Comitato Provinciale Autonomo di Trento o di Bolzano, alla Divisione Calcio a Cinque o ai Dipartimenti entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all’originale del verbale dell’Assemblea che l’ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”.

Nel caso di specie, dagli approfondimenti istruttori esperiti dalla Procura Federale e, in particolare, dalle audizioni svolte, è emerso che nel mese di luglio del 2023 il sig. Guglielmo Pellegrino, Presidente della società Real Aversa 1925, ha ceduto la proprietà della società alla Casa Reale Holding senza dare comunicazione al Comitato Regionale Campania della variazione degli organi sociali, cosicché la Real Aversa 1925 è stata gestita, nei fatti, dal sig. Nazario Matachione e dal sig. Giuseppe Iodice, Amministratore Unico della società Portici FBC, sino al 15 febbraio 2024, data di esclusione della società Real Aversa dal campionato di Eccellenza girone A della Campania.

Risulta, pertanto, ampiamente provata la violazione dell’art. 37 delle NOIF e dell’art. 4, comma 4, del Regolamento LND da parte del sig. Guglielmo Pellegrino, Presidente e legale rappresentante della società Real Aversa 1925 per aver omesso di dare comunicazione al Comitato Regionale Campania della variazione degli organi sociali.

Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, in linea con le richieste della Procura, il Collegio ritiene congrua la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

Le società Real Aversa 1925 risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, con un ammenda di euro 800,00 (ottocento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Guglielmo Pellegrino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Real Aversa 1925, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

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Così deciso nella Camera di consiglio del 26 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                                    Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 29 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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