F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 02/TFN-SVE del 3 Luglio 2024 (motivazioni) – ASD Atessa Calcio / ASD Virtus Vasto Calcio – Reg. Prot. 31/TFN-SVE
Decisione/0002/TFNSVE-2024-2025
Registro procedimenti n. 0031/TFNSVE/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Marco Scarpati – Componente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 giugno 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Atessa Calcio (919456) contro la società ASD Virtus Vasto Calcio (911092) avverso la decisione della Commissione Premi FIGC relativa al premio di preparazione per il calciatore Gino Pizzi (2193022), pubblicata sul C.U. 10/E del 23 maggio 2024, la seguente
DECISIONE
Con ricorso n. 790 del 29 giugno 2023, la società A.S.D. Virtus Vasto Calcio adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società A.S.D. Atessa Calcio al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF, per avere quest’ultima tesserato, per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022 il calciatore Pizzi Gino, nato il 10 gennaio 2004.
Con delibera pubblicata nel CU 10/E del 23 maggio 2024, la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la società A.S.D. Atessa Calcio al pagamento della somma di € 1.212,00, di cui € 969,60 in favore della società A.S.D. Virtus Vasto Calcio e € 242,40 in favore della FIGC, a titolo di penale. Detta delibera veniva quindi impugnata dinnanzi a questo Tribunale, con reclamo depositato il 3 giugno 2024.
Con un primo motivo di reclamo, la società A.S.D. Atessa Calcio eccepisce la nullità della notificazione alla medesima del ricorso alla Commissione Premi da parte della società A.S.D. Virtus Vasto Calcio, in quanto tale atto sarebbe stato inviato per raccomandata all’indirizzo della vecchia sede legale in Contrada Cona n. 1 in Atessa (CH), e non all’indirizzo della nuova sede in Via Antonio Gramsci n. 48 in Atessa (CH). Pertanto, chiede l’annullamento della impugnata delibera della Commissione Premi.
Con un secondo motivo di reclamo, la società A.S.D. Atessa Calcio lamenta la mancata allegazione innanzi alla Commissione Premi, da parte dell’A.S.D. Virtus Vasto Calcio, del tesserino del calciatore Pizzi Gino per la stagione sportiva 2021/2022 e pertanto il suddetto ricorso sarebbe inammissibile ex art. 96 comma 3 delle NOIF o andrebbe rideterminato il premio nella misura di € 202,00 con esclusivo riferimento alla stagione sportiva 2020/2021.
Con un terzo motivo, la reclamante deduce l’erronea determinazione dell’ammontare dell’importo da versare alla A.S.D. Virus Vasto Calcio in quanto, nella stagione sportiva 2022/2023, il calciatore Pizzi Gino è stato tesserato per tre società diverse (nella specie A.S.D. Atessa Calcio, A.S.D. Val di Sangro e A.P.D. Casalbordino), tutte militanti nel campionato Promozione. Pertanto, chiede nelle conclusioni che il premio sia rideterminato nella misura di 1/3 (ossia € 404,00) di quello invece liquidato dalla Commissione Premi.
La società A.S.D. Virtus Vasto Calcio, ritualmente notiziata del reclamo, non si è costituita, limitandosi a comparire all’udienza del 26 giugno 2024 nella persona del suo Segretario Domenico Travaglini.
La vertenza, discussa con le parti suddette in modalità videoconferenza all’udienza del 26 giugno 2024, veniva trattenuta in decisione.
Deve anzitutto essere disattesa l’eccezione preliminare di nullità della notifica del ricorso presupposto alla Commissione Premi, in quanto la reclamante non ha allegato alcuna prova relativa al cambio di sede legale e alla data in cui ciò sia avvenuto. Pertanto, la relativa notifica è da ritenersi valida.
Quanto al secondo motivo di reclamo, l’articolo 96 comma 3 delle NOIF prevede che al ricorso alla Commissione Premi “ vanno allegate a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto”. Nel caso in esame, risulta che innanzi alla Commissione Premi, la A.S.D. Virtus Vasto Calcio, si sia limitata a produrre solo il tesserino del calciatore Pizzi con riferimento alla stagione sportiva 2020/2021 e non quello riferito alla stagione sportiva 2021/2022.
Il secondo motivo di reclamo va pertanto accolto e il ricorso della A.S.D. Virtus Vasto Calcio innanzi alla Commissione Premi FIGC va ritenuto parzialmente inammissibile con riferimento alla stagione sportiva 2021/2022. Conseguentemente, va rideterminato il premio di preparazione dovuto dalla A.S.D. Atessa Calcio alla A.S.D. Virtus Vasto Calcio nella misura che segue. Esso va limitato al tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021 e pertanto dimezzato rispetto a quanto liquidato dalla Commissione Premi nella delibera CU n. 10/E del 23 maggio 2024, nella misura di € 606,00 (1.212,00:2=606,00).
Va inoltre tenuto conto che effettivamente il calciatore Pizzi Gino, nella stagione sportiva 2022/2023, è stato tesserato per tre società diverse (nella specie A.S.D. Atessa Calcio; A.S.D. Val di Sangro e A.P.D. Casalbordino), tutte militanti nel campionato Promozione. Pertanto, il suddetto premio di € 606,00 deve essere ulteriormente ridotto nella misura di 1/3 alla somma di € 202,00, di cui € 151,50 in favore delle società A.S.D. Virtus Vasto Calcio ed € 50,50 a titolo di penale in favore della FIGC.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo con riferimento al premio di preparazione e, per l'effetto, ne ridetermina l'ammontare in euro 202,00 (duecentodue/00). In misura proporzionale, ridetermina la penale in euro 50,50 (cinquanta/50).
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 giugno 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Stanislao Chimenti
Depositato in data 3 luglio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai