F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 06/TFN-SVE del 15 Luglio 2024 (motivazioni) – AC Monza Spa / SS Virtus Milazzo ASD – Reg. Prot. 36/TFN-SVE

Decisione/0006/TFNSVE-2024-2025

Registro procedimenti n. 0036/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Cristina Fanetti – Componente

Carmine Fabio La Torre - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 luglio 2024, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (943309) nei confronti della società SS Virtus Milazzo ASD (938787), al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 17 giugno 2024, la società AC Monza Spa ha adito questo Tribunale al fine di ottenere il pagamento in proprio favore della somma di euro 500,00, iva inclusa, da parte della ASD SS Milazzo.

L’AC Monza Spa chiede tale somma in adempimento del contratto inter partes sottoscritto in data 30 marzo 2022, per l’organizzazione di un campo estivo di calcio a carattere ludico denominato “AC Monza Camp”.

Assume la ricorrente che nonostante l’adempimento delle obbligazioni alla stesse spettanti in forza del suddetto accordo, la ASD SS Milazzo si sarebbe sottratta all’obbligo di pagamento della somma di euro 500,00, iva inclusa, pattuita all'articolo 12.3 del contratto, da corrispondersi entro il 5 settembre 2022.

La società ASD SS Milazzo, ritualmente e tempestivamente notiziata del ricorso, non ha inviato alcuna memoria né ha partecipato alla riunione del 10 luglio 2024 nella quale, sentita la parte ricorrente, la vertenza è stata discussa e decisa all’esito della camera di consiglio.

In occasione di tale riunione, parte ricorrente ha precisato che prima di introdurre il presente giudizio, ha tentato tramite la propria Segreteria di ottenere il suddetto pagamento in via bonaria con mail certificate e telefonate, ma senza esito alcuno.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

La ricorrente AC Monza Spa ha offerto conferente prova della propria pretesa con la produzione in atti del contratto inter partes del 30 marzo 2022 che trova significativo riscontro nella condotta della ASD SS Milazzo, che nulla ha eccepito al riguardo in questa sede, non opponendosi alla richiesta di pagamento.

Ne deriva che la ASD SS Milazzo deve essere condannata a corrispondere alla AC Monza Spa la somma di euro 500,00 iva inclusa.

A tale importo vanno aggiunti gli interessi come richiesti, a far data dalla domanda e fino al soddisfo.

Le spese di lite, richieste dalla ricorrente, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la SS Virtus Milazzo ASD a corrispondere alla AC Monza Spa la somma di euro 500,00 (cinquecento/00), IVA inclusa, oltre gli interessi, come richiesti, dalla domanda a soddisfo. Condanna altresì la società SS Virtus Milazzo ASD al pagamento delle spese di lite in favore della AC Monza Spa, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                           Stanislao Chimenti

 

 

Depositato in data 15 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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