F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 07/TFN-SVE del 16 Luglio 2024 (motivazioni) – AC Monza Spa / ASD Città di Mazara – Reg. Prot. 37/TFN-SVE

Decisione/0007/TFNSVE-2024-2025

Registro procedimenti n. 0037/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Cristina Fanetti - Componente (Relatore)

Carmine Fabio La Torre – Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 luglio 2024, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (943309) nei confronti della società ASD Città di Mazara (945623), al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 17.06.2024, la società AC Monza S.p.a. ha adito questo Tribunale chiedendo la condanna della ASD Città di Mazara al pagamento della somma totale di 3.550,00 in virtù di un contratto di collaborazione tecnica denominato "Monza Academy", per la stagione sportiva 2022/2023 e di un contratto di organizzazione di un camp estivo di calcio a carattere ludico sportivo denominato "AC Monza Camp".

Assumeva la società ricorrente di aver sottoscritto con la ASD Città di Mazara i seguenti contratti:

1. Contratto di affiliazione sportiva denominato “Scrittura privata per la costituzione del rapporto di collaborazione tecnica denominato Monza Academy” relativo alla stagione sportiva 2022/2023;

2. Contratto avente ad oggetto l’organizzazione di un camp estivo di calcio a carattere ludico-sportivo denominato AC Monza Camp.

Per il primo contratto la ASD Città di Mazara si obbligava, ai sensi dell’art. 8, a corrispondere alla AC Monza S.p.a. l’importo di 2.500,00 oltre IVA, da corrispondersi in tre rate con scadenze al 30.11.2022, al 31.01.2023 e al 31.03.2023.

Per il secondo contratto la ASD Città di Mazara si obbligava a corrispondere l’importo di 500,00 per il camp organizzato. Assume la società ricorrente che, nonostante l’adempimento delle proprie obbligazioni, la ASD Città di Mazara, al contrario, non adempiva a quanto statuito nei contratti.

L’AC Monza S.p.a. emetteva regolari fatture, ma nessun pagamento veniva effettuato dalla società resistente.

La ASD Città di Mazara, ritualmente notiziata del ricorso, non si costituiva in giudizio.

La vertenza veniva discussa dalla AC Monza S.p.a. all’udienza del 10.07.2024.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In via preliminare si rileva la regolarità della notifica effettuata via pec dalla ricorrente nei confronti della ASD Città di Mazara.

Nel merito, la richiesta di pagamento è fondata.

La AC Monza S.p.a. deposita in atti il contratto di affiliazione sportiva e di organizzazione del camp estivo nonché le relative fatture; da tali documenti si evince la legittimità della richiesta.

Trattandosi di transazioni commerciali sulla somma sopra individuata dovranno essere calcolati gli interessi moratori dalla domanda e fino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza. 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Città di Mazara a corrispondere alla AC Monza Spa la somma di euro 3.000,00 (tremila/00), IVA inclusa, oltre gli interessi, come richiesti, dalla domanda a soddisfo. Condanna altresì la società ASD Città di Mazara al pagamento delle spese di lite in favore della AC Monza Spa, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Cristina Fanetti                                                                  Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 16 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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