F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 09/TFN-SVE del 29 Luglio 2024 (motivazioni) – Fermana Football Club Srl / ASD Veregrense Calcio – Reg. Prot. 1/TFN-SVE
Decisione/0009/TFNSVE-2024-2025
Registro procedimenti n. 0001/TFNSVE/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
Cristina Fanetti – Componente
Carmine Fabio La Torre – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 luglio 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Fermana Football Club Srl (32100), nei confronti della società ASD Veregrense Calcio (938228), avverso la decisione della Commissione
Premi FIGC relativa al premio di preparazione per il calciatore Nicola Mazza, di cui al Comunicato Ufficiale n. 11/E del 20 giugno 2024, la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 27 dicembre 2023, la società ASD Veregrense Calcio adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società Fermana FC Srl al pagamento del premio di preparazione, previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale, il calciatore Nicola Mazza, suo tesserato come “giovane” per la stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Con delibera pubblicata nel C.U. 11/E del 20 giugno 2024, la Commissione Premi accoglieva integralmente il ricorso riconoscendo il diritto al premio per il suddetto calciatore e condannando la Fermana FC srl al pagamento del relativo premio di preparazione nella misura di euro 7.999,20 nonché della conseguente penale nella misura di euro 2.799,72.
Avverso tale delibera, con atto del 3 luglio 2024, la società Fermana FC srl ha proposto tempestiva impugnazione deducendo la nullità della decisione della Commissione Premi in quanto la ASD Veregrense Calcio, nelle stagioni indicate, avrebbe svolto esclusivamente attività di Settore Giovanile con ciò venendo meno uno dei presupposti codificati per il riconoscimento del premio di preparazione.
La ASD Veregrense Calcio, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato memorie né ha partecipato al presente giudizio.
La vertenza è stata quindi discussa dal Difensore della reclamante nella riunione 23 luglio 2024 e decisa all’esito della Camera di consiglio.
***
Il reclamo è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti che seguono.
Questo Tribunale, infatti, avendo acquisito lo storico della ASD Veregrense Calcio, ha potuto constatare che la stessa ha effettivamente svolto in via esclusiva attività di puro Settore Giovanile nella sola stagione sportiva, tra quelle in considerazione, dell’anno 2019/2020, mentre per le successiva due annualità risulta avere variato la propria attività partecipando ai campionati della LND.
Pertanto, per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022 la ASD Veregrense Calcio ha diritto al premio di preparazione riferito al calciatore Nicola Mazza. Per l’effetto, il reclamo va solo parzialmente accolto limitatamente alla non configurabilità del premio nella stagione sportiva 2019/2020.
Si rimettono gli atti alla Commissione Premi FIGC per la rideterminazione del premio e della penale, limitatamente alle due stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo e dispone la rimessione degli atti alla Commissione Premi FIGC come in motivazione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 luglio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato in data 29 luglio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai