F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFN-SVE del 3 Luglio 2024 (motivazioni) – ACD Fratta Terme / Cattolica Calcio 1923 SG – Reg. Prot. 34/TFN-SVE
Decisione/0001/TFNSVE-2024-2025
Registro procedimenti n. 0034/TFNSVE/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Marco Scarpati – Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 giugno 2024, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ACD Fratta Terme (915400) contro la società Cattolica Calcio 1923 SG (630464) al fine di richiedere il risarcimento dei danni causati da alcuni sostenitori della Cattolica Calcio 1923 SG in occasione della gara del 7 aprile 2024, la seguente
DECISIONE
Con ricorso dell'8 giugno 2024, la società ACD Fratta Terme ha adito questo Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati da alcuni sostenitori della società Cattolica Calcio 1923 SG alla rete di recinzione del proprio campo di calcio, in occasione della gara di Promozione Emilia Romagna, Girone D, disputatasi il 7 aprile 2024.
L’ACD Fratta Terme quantifica il danno subito in euro 2.440,00 e produce unitamente al ricorso:
- il Comunicato n. 93 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del 10.4.2024, nel quale vengono confermati i fatti descritti nel ricorso con la irrogazione di una ammenda di euro 1.000 alla società Cattolica Calcio 1923 SG; - le foto della rete danneggiata;
- il carteggio intercorso tra le parti, la documentazione contabile relativa ai costi di riparazione sostenuti.
La Cattolica Calcio 1923 SG, ritualmente e tempestivamente notiziata del ricorso, non ha inviato alcuna memoria né ha partecipato alla riunione del 26 giugno 2024 nella quale, sentita la parte ricorrente, la vertenza è stata discussa e decisa all’esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La ricorrente ACD Fratte Terme ha correttamente seguito in modo esemplare tutta la procedura richiesta dalle Carte Federali per ottenere il risarcimento dei danni arrecati alle proprie strutture dai sostenitori dell’undici avversario.
Il fatto storico del danneggiamento alla rete di recinzione da parte di alcune sostenitori della Cattolica Calcio 1923 SG durante la gara del 7 aprile 2024, è comprovato dal Comunicato n. 93 del Giudice Sportivo in atti, dalle fotografie della reta danneggiata e dalla assenza di contestazioni al riguardo da parte della Cattolica Calcio 1923 SG, sia nella fase stragiudiziale sia durante questo procedimento.
La ricorrente ACD Fratte Terme, infatti, ha messo la consorella Cattolica Calcio 1923 SG nelle condizioni di accertare e quantificare in contraddittorio il danno, inviando a mezzo pec, oltre alla semplice richiesta di risarcimento, anche il preventivo della spesa che sarebbe stata necessaria per il ripristino della recinzione e, solo in assenza di riscontri, ha dato corso ai lavori di riparazione come preventivati.
La quantificazione del danno in euro 2.440,00 deve essere condivisa in quanto dimostrata da regolare fattura emessa dalla Recinzioni Romagna Srl in data 11 aprile 2024 (fatt. 194/24), accompagnata dalla contabile del relativo bonifico a saldo e fa piena prova quindi ai sensi dell’art. 91.2 del Codice di Giustizia Sportiva.
Le spese di lite, richieste dalla ricorrente, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la Cattolica Calcio 1923 SG tenuta a corrispondere alla ricorrente ACD Fratta Terme la somma di euro 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00) a titolo di risarcimento del danno.
Condanna la medesima Cattolica Calcio 1923 SG al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 giugno 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato in data 3 luglio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai