FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.12/AA del 04/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROMANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 746 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gabriele ROMANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
GABRIELE ROMANO, all’epoca dei fatti tesserato A.I.A., in violazione dell’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a), c) e m), del Regolamento AIA e dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per avere, al termine della gara Ancona Respect 2001 – LF Jesina Femminile del 20 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato U17 Regionali Femminile C11, e dallo stesso diretta in qualità di arbitro: a) provveduto a contattare, al fine di ottenere la conferma della generalità del sig. Mario Lisica, dirigente della società Ancona Respect 2001, successivamente sanzionato dal Giudice sportivo territoriale sulla base delle risultanze del referto arbitrale con l’inibizione fino al 21 maggio 2024, tramite il servizio di messaggistica whatsapp una calciatrice della squadra U15 della società Ancona Respect 2001, commentando alcune delle decisioni tecniche assunte durante la gara ed utilizzando espressioni incompatibili con i principi di trasparenza, di correttezza e di probità, intimidatorie e lesive della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale; b) contattato nuovamente tramite whatsapp, successivamente alla pubblicazione della decisione del Giudice sportivo territoriale recante l’irrogazione nei confronti del sig. Mario Lisica della sanzione dell’inibizione fino al 21 maggio 2024, la medesima calciatrice della squadra U15 della società Ancona Respect 2001, alla quale provvedeva ad inviare copia della decisione del Giudice sportivo territoriale;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele ROMANO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Gabriele ROMANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.