FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.13/AA del 05/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI TULLIO ASD TIRRENO SANSA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 818 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Marco DI TULLIO, e della società ASD TIRRENO SANSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO DI TULLIO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Tirreno Sansa, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico - tutela dei minori” che prevede tra gli altri uno specifico dovere per dirigenti e membri dello staff di astenersi dal compiere abusi fisici e/o infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico, per avere lo stesso, in data 4.2.2024 ed al termine della gara Tirreno Sansa – Città Mentana Calcio 1947 valevole per il girone B del campionato Under 18 regionale, tirato un calcio al sig. F. T., calciatore tesserato per la società Città Mentana Calcio 1947;

ASD TIRRENO SANSA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco Di Tullio;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco DI TULLIO e dal Sig. Enrico Landi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TIRRENO SANSA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Marco DI TULLLIO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD TIRRENO SANSA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it