FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 1/AA del 01/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VENTURATO MICHELAZZI SCHIAVO FC LEGNAGO SALUS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1005 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide VENTURATO, Stefano MICHELAZZI, Giorgio SCHIAVO della società F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE VENTURATO, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore del F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.Soc., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine alla Relazione semestrale al 31/12/2023;

STEFANO MICHELAZZI, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore del F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.Soc., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine alla Relazione semestrale al 31/12/2023;

GIORGIO SCHIAVO, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore del F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.Soc., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine alla Relazione semestrale al 31/12/2023;

F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide VENTURATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., Stefano MICHELAZZI e Giorgio SCHIAVO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Davide VENTURATO, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio SCHIAVO, di 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. Stefano MICHELAZZI, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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