FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 2/AA del 01/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZAZZERI AC SPORTING CECINA 1929 ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio ZAZZERI, e della società A.C. SPORTING CECINA 1929 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO ZAZZERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Sporting Cecina 1929, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere consentito, e comunque non impedito, l’organizzazione delle gare amichevoli S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. - Sporting Cecina 1929 Cat. 2008 del 2.9.2023 ed S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. - Sporting Cecina 1929 Cat. 2009 dell’1.11.2023, svoltesi in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana;

A.C. SPORTING CECINA 1929 A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Fabrizio ZAZZERI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio ZAZZERI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. SPORTING CECINA 1929 A.S.D.;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio ZAZZERI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.C. SPORTING CECINA 1929 A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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