FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 4/AA del 03/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANAGNI ALFANO SSC BARI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 795 pfi 23-24 adottato nei confronti delle Sig.re Ester ANAGNI e Federica ALFANO, e della società S.S.C. BARI S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ESTER ANAGNI, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società S.S.C. Bari S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, in occasione della gara Bari – Women Lecce del 19.1.2024, valevole per il campionato Under 15 femminile, realizzato e pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui compare con la compagna di squadra sig.ra Federica Alfano, nel quale rivolge all’indirizzo della calciatrice minore sig.ra L.N., tesserata per la società SSDARL Woman Lecce, il dito medio con entrambe le mani proferendo una espressione offensiva; nonché per avere la stessa ripostato sul proprio profilo Instagram un commento offensivo al video di cui sopra, pubblicato da altro account;

FEDERICA ALFANO, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società S.S.C. Bari S.p.a., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, in occasione della gara Bari – Women Lecce 19.1.2024, valevole per il campionato Under 15 femminile, realizzato e pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui compare con la compagna di squadra sig.ra Ester Anagni, nel quale rivolge alla calciatrice minore sig.ra L.N., tesserata per la società SSDARL Woman Lecce, un gesto offensivo indicando con la mano le proprie parti intime e proferendo espressioni offensive; nonché per avere la stessa ripostato sul proprio profilo Instagram un commento offensivo al video di cui sopra, pubblicato da altro account;

S.S.C. BARI S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserate le sig.re Ester Anagni e Federica Alfano; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalle Sig.re Ester ANAGNI e Federica ALFANO, e dal Sig. Luigi DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.C. BARI S.p.A.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per la Sig.ra. Ester ANAGNI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per la Sig.ra. Federica ALFANO e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.C. BARI S.p.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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