FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 5/AA del 03/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CACIA ASD REAL JANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 790 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mario CACIA, e della società A.S.D. REAL JANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO CACIA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Jano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso inoltrato, in data 8.2.2024, all’account Instagram dell’arbitro della gara Real Jano – Academy Girifalco del 4.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, in occasione della quale era stato espulso per proteste e minacce nei confronti del direttore di gara, un messaggio del seguente testuale tenore: “Complimenti per tutto ... il tempo è galantuomo e sono sicuro che ci rincontreremo ... e li ci divertiremo ...”;

A.S.D. REAL JANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Mario Cacia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario CACIA e dal Sig. Alessio SCIROCCO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL JANO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Mario CACIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL JANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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